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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 1338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Rilevanza fiscale delle operazioni di versamento nei confronti del contribuente che svolge attività professionale - Cointestazione del conto corrente bancario con un familiare -Irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rilevanza fiscale dei versamenti effettuati su un conto corrente cointestato al professionista, al coniuge e alla madre. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la cointestazione rendesse i movimenti non riferibili esclusivamente alla propria attività professionale. Secondo il principio richiamato, però, i versamenti bancari mantengono efficacia presuntiva anche nei confronti dei lavoratori autonomi e la cointestazione del conto non è sufficiente, da sola, a escludere tale presunzione. Spetta al contribuente dimostrare specificamente che i versamenti sono estranei all'attività professionale, non imponibili oppure già considerati nella determinazione del reddito.

La decisione

La presunzione di maggior reddito derivante dai versamenti bancari è stata ritenuta operante anche per il conto cointestato con il coniuge e la madre. Il contribuente avrebbe dovuto fornire una prova analitica dell'origine e della non imponibilità delle singole somme, dimostrando che i versamenti provenivano da soggetti diversi o da fatti estranei all'attività professionale. La mera cointestazione del conto non è stata considerata sufficiente a superare l'accertamento.

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    A seguito della sentenza n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di versamento continuano ad avere efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

    La sentenza non elimina la rilevanza presuntiva dei versamenti bancari per i lavoratori autonomi. La presunzione può essere superata soltanto mediante una prova specifica e documentata dell'estraneità delle somme all'attività professionale, della loro non imponibilità o della loro già avvenuta inclusione nel reddito dichiarato.

Massime di principio

  • Nei controlli bancari sui lavoratori autonomi, i versamenti possono essere considerati indizi di compensi o redditi non dichiarati, salvo prova contraria specifica.
  • La cointestazione del conto corrente con familiari non esclude automaticamente la riferibilità dei versamenti al professionista sottoposto ad accertamento.
  • È necessario documentare analiticamente l'origine di ciascun versamento, ad esempio dimostrando che si tratta di redditi già tassati, prestiti, donazioni, trasferimenti familiari o somme comunque estranee all'attività professionale.
  • La prova generica della titolarità o disponibilità del conto da parte di altri soggetti non è sufficiente: occorre collegare concretamente le singole operazioni ai rispettivi titolari e giustificarne la non imponibilità.
  • In situazioni analoghe, la difesa più efficace consiste nel ricostruire movimento per movimento la provenienza delle somme e nel fornire documentazione coerente e verificabile.

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