Cassazione Civile, Ordinanza n. 08393/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di un soggetto poi deceduto un avviso di accertamento per l’anno 2002, con determinazione induttiva del reddito d’impresa, del valore della produzione netta e del volume d’affari, e con recupero a tassazione ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. L’atto contestava l’esercizio di un’attività imprenditoriale irregolare, senza partita IVA e senza autorizzazione regionale, nonché l’omessa tenuta delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo grado, aveva ottenuto in appello l’annullamento dell’avviso per asserito difetto assoluto di motivazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per ultrapetizione e per omessa considerazione di un fatto non contestato, cioè che l’avviso contenesse effettivamente una motivazione; 2) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo che l’atto era legittimamente motivato per relationem mediante rinvio al processo verbale di constatazione già notificato al contribuente. Il controricorrente ha replicato anche con una nuova doglianza sulla mancanza nell’avviso di alcune pagine, ma tale questione non risultava proponibile per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo di censura relativo all’ultrapetizione, ma ha accolto gli altri due profili: ha affermato che l’avviso può essere motivato per relationem con rinvio al PVC già conosciuto dal contribuente e che la circostanza dell’esistenza di tale rinvio, non specificamente contestata, doveva considerarsi pacifica e non bisognosa di prova. Ha quindi ravvisato un error in procedendo nella sentenza d’appello per avere omesso di considerare un fatto non contestato e rilevante ai fini della motivazione dell’atto. Ha inoltre escluso che potesse esaminarsi la nuova doglianza del contribuente sulla mancanza di alcune pagine dell’avviso, perché dedotta per la prima volta in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del vizio di ultrapetizione e dell'error in procedendo denunciato in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta violazione/falsa applicazione di legge sostanziale
art. 112 c.p.c.
il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda o eccezione, ma nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione
art. 115 c.p.c.
il fatto non specificamente contestato deve ritenersi pacifico; la Corte valorizza il principio di non contestazione
art. 7 L. n. 212 del 2000
l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati in motivazione non opera per gli atti già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente
art. 23-quater, comma 1, d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla L. n. 135 del 2012
norma richiamata per l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla trattazione camerale in Cassazione
art. 372, primo comma, c.p.c.
consente il deposito degli atti richiamati per dimostrare il fatto processuale rilevante ai fini del vizio denunciato
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
esclude l'applicazione del nuovo testo dell'art. 115 c.p.c. ai giudizi instaurati anteriormente al 4 luglio 2009
art. 167, primo comma, c.p.c.
fonte generale del principio di non contestazione, in quanto impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell’atto tributario, il principio di non contestazione opera anche prima della formulazione espressa nell’art. 115 c.p.c. novellato, quale regola generale desumibile dall’onere del convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall’attore; nel processo tributario, tale posizione sostanziale spetta al contribuente.
- Un fatto processualmente rilevante e non specificamente contestato deve essere considerato pacifico e non necessita di prova; il giudice di merito che lo ignori incorre in error in procedendo.
- L’avviso di accertamento può essere validamente motivato per relationem mediante rinvio a un PVC già notificato al contribuente, perché l’obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non si applica agli atti di cui il destinatario abbia già avuto integrale e legale conoscenza.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice si pronuncia su un tema effettivamente introdotto dall’impugnazione, anche se la parte ricorrente in cassazione ne prospetta una diversa lettura della devoluzione.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta censure di nullità dell’atto impositivo non dedotte nei gradi di merito, se non rilevabili d’ufficio.
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