Cassazione Civile, Sentenza n. 720/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la corretta classificazione doganale delle fotocamere Polaroid Cube e Cube Plus (se qualificabili come fotocamere digitali o come videocamere/action-cam) e la qualificazione dei relativi accessori (supporti) come "parti" ai fini tariffari. L'Agenzia sosteneva che i prodotti andassero inquadrati nella sottovoce NC 8525 80 99 (videocamere / action cam) applicando un dazio maggiore, richiamando regolamenti di esecuzione e tariffe comunitarie; inoltre riteneva che gli accessori dovessero essere classificati secondo la materia (lavori in materie plastiche) e non come parti della voce 8525.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice d'appello avesse applicato criteri discrezionali errati: ha affermato che per i prodotti a doppia funzione (foto e video) l'elemento essenziale è la qualità e la durata della registrazione video (capacità di registrare almeno 30 minuti di sequenza video a 800×600 pixel o più a 23 fps), e che la sottovoce 8525 80 99 si applica solo se l'apparecchio può registrare file video/audio anche da fonti esterne all'obiettivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e rimandata alla Commissione tributaria regionale per gli ulteriori accertamenti tecnici sopra indicati (verifica della risoluzione/durata di registrazione e della capacità di registrazione da fonti esterne). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto errata la qualificazione automatica degli accessori come "parti" rilevando che per esserlo è necessario che l'oggetto condizioni il funzionamento meccanico o elettrico della macchina; la semplice destinazione "servente" o l'utilizzo principalmente con gli apparecchi non è sufficiente. Pertanto si è disposto che la Commissione riconsideri anche la classificazione degli accessori alla luce dei criteri richiamati (se non siano parti indispensabili, devono essere classificati secondo la materia).
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
richiamato dall'Ufficio nella motivazione dell'accertamento, ma inapplicabile alla fattispecie perché entrato in vigore dall'1 maggio 2016, successivamente all'importazione
L'ufficio non poteva fondare l'accertamento su tale regolamento rispetto a operazioni anteriori alla sua entrata in vigore
Regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014
norma che individuava la classificazione delle "action cam" nella NC 8525 80 99 (richiamata dall'Amministrazione)
Il Regolamento era utilizzato dall'Amministrazione ma la Corte ricorda che esso è stato dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia (GROFA) nella parte in cui estendeva la portata della sottovoce 8525 80 99; pertanto non può prevaricare la lettura della nomenclatura e delle note esplicative e della giurisprudenza comunitaria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 458/2014
regolamento che differenzia analiticamente le sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99
Conferma la distinzione tra sottovoci ma l'elemento discretivo finale deve essere ricavato dalla NC e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; non è determinante la sola presenza di porte USB o memoria
Regolamento (CEE) n. 2658/87 (Allegato I: Nomenclatura combinata / Tariffa)
disciplinante la classificazione tariffaria; regolole 1-2-3 e note di sezione capitoli rilevanti
Fornisce il quadro normativo di riferimento e le regole di classificazione (Regola 1 testo delle voci, Regola 3 per prodotti compositi/misti e priorità della voce più specifica), cui deve conformarsi l'interpretazione; la Corte richiama l'applicazione delle regole e delle note
Note esplicative della Nomenclatura Combinata (NC) e del Sistema Armonizzato (SA)
"Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video." "In questa sottovoce rientrano le videocamere ... che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne"
Le note esplicative sono criteri decisivi: per distinguere fotocamere da videocamere a doppia funzione occorre valutare la durata e qualità della registrazione (30 minuti a 800×600@23fps). La sottovoce 8525 80 99 è caratterizzata dalla capacità di registrare file provenienti da fonti esterne
Nota 2 Sezione XVI del Sistema Armonizzato (parti di macchine) e Regole di classificazione (Regola 3)
"le parti ... rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine ..."; Regola 3: "La voce più specifica deve avere la priorità ... b) ... classificati ... secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale."
Per qualificare un bene come "parte" non è sufficiente che sia destinato o servente: occorre che condizioni il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparato; in mancanza di indispensabilità la classificazione avviene secondo la materia (es. lavori in materie plastiche)
Massime di principio
- Per prodotti a doppia funzione (foto e video) la discriminante principale è la capacità di registrare video per almeno 30 minuti ininterrotti con risoluzione almeno 800×600 pixels a 23 fps: se sì, prevale la classificazione come videocamera; se no, prevale come fotocamera.
- La sottovoce 8525 80 99 ("altri" / action cam) si applica solo quando l'apparecchio può registrare file video/audio anche da fonti esterne all'obiettivo (capacità di 'input' autonomo da fonti esterne); la presenza di porte USB o schede di memoria non è di per sé discrimine decisivo.
- La presenza o l'assenza dello zoom ottico non è elemento essenziale per la qualificazione come videocamera o fotocamera e non determina da sola la classificazione.
- Per qualificare accessori come "parti" occorre dimostrare che essi condizionano il funzionamento meccanico o elettrico dell'apparecchio; la mera destinazione d'uso o il fatto che siano principalmente utilizzati con quei dispositivi non è sufficiente: in mancanza, classificare secondo la materia costitutiva.
- In caso di contrasto tra regolamenti di esecuzione e la nomenclatura o tra atti amministrativi e giurisprudenza comunitaria, prevalgono la nomenclatura (Reg. 2658/87), le note esplicative e gli arresti della Corte di Giustizia; gli atti della Commissione non possono estendere la portata delle voci oltre i limiti stabiliti dalla NC.
- Al giudice amministrativo e all'Amministrazione è richiesto un accertamento tecnico-obiettivo sulle caratteristiche effettive del bene (specifiche tecniche, capacità reali di registrazione, destinazione d'uso del produttore), non basato solo su ricostruzioni formali o su richiamo generico a regolamenti
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