Sentenza del 14/12/2021 n. 39919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha notificato avviso di accertamento per il 2007 rettificando IRES, IRAP e IVA per maggiori ricavi, costi non inerenti e sopravvenienze attive per complessivi Euro 173.000,00, sulla base di: a) scostamento della percentuale media di ricarico applicata dalla società (25%) rispetto a quella risultante dallo studio di settore (41%); b) presunto finanziamento soci per Euro 70.000,00 non documentato e non giustificato dalla capacità reddituale dei soci; c) indebita compensazione e uso improprio del conto "Fatture da emettere" per azzerare debiti verso i soci; d) riscontro inventariale di un quantitativo di uova in magazzino tale da attestare vendite per 98.062 uova in più rispetto al contabilizzato. L'Ufficio ha quindi effettuato una rettifica induttiva dei ricavi e recuperato maggior reddito anche nei confronti dei singoli soci.
La decisione
La CTP aveva parzialmente accolto i ricorsi, la CTR in appello ha invece accolto l'appello incidentale dell'Agenzia e rigettato quello principale, confermando la qualificazione come sopravvenienza delle somme contestate e la rettifica induttiva dei ricavi (anche sulla base della rilevazione fisica di magazzino e delle irregolarità contabili). In cassazione: per i soci A.V., S.A., Z.P. e Z.A. il giudizio è stato dichiarato estinto e la materia del contendere è cessata per effetto dell'adesione alla definizione agevolata (D.L. n.50/2017, art.11); per la Z. s.r.l. il ricorso è stato rigettato (inammissibilità di vari motivi e incompetenza della cassazione a rivedere le valutazioni di fatto), con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito) e con annotazione della possibilità di versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ... Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018"
La Corte ha ritenuto che, essendo documentata l'adesione e il perfezionamento della definizione agevolata da parte dei soci e non essendo intervenuto diniego o istanza di trattazione nei termini, il giudizio relativo ai soci debba essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Richiamato in relazione al tema delle presunzioni contabili e dell'inattendibilità delle scritture: il giudice ha ritenuto che le presunzioni utilizzate dall'Ufficio (integrate dalla ricognizione materiale di magazzino e dalle irregolarità contabili) fossero idonee a fondare un accertamento induttivo.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Citando la norma sul contraddittorio endoprocedimentale, la società ha contestato l'omessa convocazione preventiva per la determinazione della diversa percentuale di ricarico; la Corte però ha dichiarato la censura inammissibile per novità o come riesame del merito, ritenendo irrilevante ai fini della legittimità dell'accertamento la censura proposata in cassazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 88, comma 1
La Corte ha qualificato le somme come sopravvenienze attive rientranti nell'art.88 TUIR, ritenendo che l'inesistenza di effettivi apporti/documentazione a giustificazione di azzeramenti di debiti verso soci comporti il recupero a tassazione come incremento di elementi positivi di reddito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 88, comma 4
La ricorrente ha invocato la norma per sostenere che non tutte le passività iscritte costituiscano sopravvenienze passive; la Corte ha invece ritenuto che la qualificazione come sopravvenienza attiva sia corretta alla luce della ricostruzione fattuale e della mancanza di prova dei presunti finanziamenti soci.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., commi 1 nn. 3,4,5
Invocato dalla ricorrente per vizio di diritto e di motivazione; la Corte ha respinto i rilievi come inammissibili quando mirano al riesame del merito o non sono già dedotti in sede di merito, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità.
D.P.R. 21 aprile 2000, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento della società del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza, come previsto dalla norma.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle liti (art. 11 D.L. n.50/2017) produce l'estinzione del processo per le posizioni definite se la procedura risulta perfezionata e non è intervenuto diniego nei termini: il giudice dichiara d'ufficio la cessazione della materia del contendere.
- La constatazione materiale (rilevazione fisica di magazzino) di discrepanze tra giacenze e contabilità costituisce elemento di prova rilevante che, se non adeguatamente contestato e documentato dal contribuente, può legittimare un'accertamento induttivo sui maggiori ricavi.
- I finanziamenti soci devono essere adeguatamente documentati (delibere, tracciabilità, coerenza reddituale dei soci): la mancanza di riscontri oggettivi può far ritenere fittizia l'operazione e legittimare la ricostruzione di distribuzioni occulte di utili o sopravvenienze attive.
- Operazioni contabili che utilizzano impropriamente conti finanziari (es. "Fatture da emettere") per adeguare ricavi agli studi di settore o per azzerare debiti verso soci possono essere considerate illegittime e portare a rettifiche fiscali per sopravvenienze.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame critico delle risultanze di fatto: le censure che di fatto chiedono il riesame delle prove sono generalmente inammissibili.
- Per fondare una rettifica induttiva basata su presunzioni occorre che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; tuttavia, tale requisito può ritenersi soddisfatto dalla combinazione di diversi elementi (rilievo inventariale, irregolarità contabili, mancanza di documentazione sui versamenti soci).
- La condanna alle spese segue la soccombenza della società in cassazione; le spese relative ai giudizi estinti per definizione agevolata restano a carico di chi le ha anticipate, come previsto dalla normativa sulla definizione.
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