Sentenza del 28/07/2015 n. 4411 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Redditometro - Capacità contributiva - Possesso di immobile e autovettura - Automobile concessa in comodato - Attività di consulente - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento basato sul redditometro è stato ritenuto illegittimo, poiché l'Ufficio non aveva adeguatamente considerato né la natura dell'autovettura concessa in comodato per ragioni professionali né la capacità contributiva complessiva del nucleo familiare. I redditi del contribuente e della coniuge erano complessivamente idonei a spiegare le spese sostenute e il tenore di vita accertato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la rideterminazione del reddito effettuata dall'Ufficio sulla base del possesso di un immobile e di un'autovettura. In particolare, l'automobile era stata concessa in comodato per lo svolgimento dell'attività di consulente e, pertanto, non rappresentava necessariamente una spesa o una disponibilità economicamente imputabile al contribuente. È stato inoltre evidenziato che le spese di gestione dei beni erano sostenute complessivamente dal nucleo familiare, con il concorso del contribuente e della coniuge, i cui redditi risultavano sufficienti a giustificare il tenore di vita rilevato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
La determinazione sintetica del reddito deve basarsi su elementi indicativi di capacità contributiva valutati concretamente. Il contribuente può dimostrare che le spese e i beni considerati dall'Amministrazione finanziaria sono stati finanziati da redditi propri o familiari sufficienti, oppure che il bene non costituisce una disponibilità economicamente imputabile, come nel caso dell'autovettura concessa in comodato per l'attività professionale.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso o l'utilizzo di un bene non è sufficiente, da solo, a dimostrare un reddito occulto: occorre valutare chi sostiene effettivamente le relative spese e a quale titolo il bene è detenuto o utilizzato.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare la capacità contributiva complessiva del nucleo familiare quando le spese e il tenore di vita risultano sostenuti anche dal coniuge o da altri familiari.
- Un'autovettura concessa in comodato per lo svolgimento dell'attività professionale può non essere considerata un indice effettivo della capacità di spesa personale del contribuente, soprattutto se il comodato e l'uso professionale sono documentati.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti e documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle risorse utilizzate e la natura del rapporto di comodato.
- L'accertamento sintetico deve fondarsi su una valutazione complessiva e individualizzata del tenore di vita, evitando di imputare automaticamente al contribuente tutte le spese relative ai beni presenti nella sua disponibilità.
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