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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21063/2026 del 21/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dal tardivo pagamento dell'accisa dovuta per il mese di novembre 2017 da parte di una società produttrice di alcolici. La società, dopo aver presentato istanza di rateizzazione per difficoltà economiche, riceveva un avviso di pagamento con contestuale irrogazione di sanzione amministrativa pari al 30% dell'accisa non versata e applicazione dell'indennità di mora del 6% prevista dal testo unico delle accise. In primo grado e in appello la società contestava, tra l'altro, la notifica dell'atto, la cumulabilità della sanzione con l'indennità di mora, la natura di quest'ultima come pretesa sanzionatoria, la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità, e chiedeva inoltre l'applicazione della definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla l. n. 197 del 2022. In cassazione, prima è stato proposto ricorso avverso il diniego dell'Agenzia alla definizione agevolata; poi il ricorso principale ha reiterato due censure: da un lato l'erroneo diniego della definizione agevolata, sostenendo che la lite riguardasse solo sanzioni collegate al tributo e fosse già stato pagato il debito d'imposta; dall'altro l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla natura dell'indennità di mora e alla violazione dei principi di buona fede, affidamento e proporzionalità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata, ritenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 1, comma 191, della l. n. 197 del 2022, perché non risultava l'integrale pagamento del tributo e dei relativi accessori, né la rinuncia alla controversia sul tributo; lo scomputo dei versamenti già effettuati non bastava quindi a perfezionare la definizione. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello concernente la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità. Per l'effetto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022

    La definizione agevolata della lite richiede, secondo i commi applicati dalla Corte, la presentazione dell'istanza e il pagamento degli importi dovuti nei termini previsti; lo scomputo dei versamenti già eseguiti opera solo sugli importi effettivamente dovuti e non sana l'assenza dell'integrale pagamento del tributo e degli accessori.

  • art. 1, comma 191, l. n. 197 del 2022

    La disciplina delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo opera solo se il rapporto sul tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata; in mancanza di integrale definizione del tributo, la lite sanzionatoria non si considera definibile senza pagamento.

  • art. 1, comma 194, l. n. 197 del 2022

    La definizione si perfeziona con domanda e pagamento entro il termine previsto; non basta la sola istanza quando il pagamento richiesto non sia stato integralmente eseguito.

  • art. 1, comma 196, l. n. 197 del 2022

    Dagli importi dovuti per la definizione si scomputano i versamenti già effettuati in pendenza di giudizio, ma ciò non comporta restituzione delle somme né può far ritenere perfezionata la definizione se residua un importo dovuto non versato.

  • art. 3, comma 4-bis, d.lgs. n. 504 del 1995

    È richiamato per l'istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente in ragione della temporanea difficoltà economica.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995

    In tema di accisa, l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento hanno autonoma natura risarcitoria e sono cumulabili con la sanzione amministrativa prevista dall'ordinamento tributario.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    Prevede la sanzione amministrativa per il tardivo o omesso versamento del tributo; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta cumulabile con l'indennità di mora prevista dalla disciplina delle accise.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia si configura quando il giudice non adotta alcun provvedimento, neppure implicito, sulla domanda o eccezione devoluta.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale parametro del vizio di nullità della sentenza per omissione di pronuncia o motivazione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale tributaria violata per l'omessa decisione su uno dei motivi di appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul contenuto della sentenza tributaria, in relazione all'asserita omissione di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la nuova formulazione del vizio motivazionale, distinta dall'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la definizione agevolata delle liti fiscali non si perfeziona con la sola presentazione dell'istanza se la legge richiede anche il versamento di somme dovute e tali somme non risultano integralmente corrisposte.
  • La disciplina delle liti relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo presuppone che il rapporto tributario principale sia già stato definito; in mancanza di definizione integrale del tributo, non opera l'esonero dal pagamento della sanzione.
  • Ai fini della definizione agevolata, i versamenti già eseguiti in pendenza di giudizio possono essere scomputati dall'importo dovuto, ma lo scomputo non equivale a perfezionamento della procedura se permane un debito residuo.
  • In materia di accise, l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento hanno natura autonoma rispetto alla sanzione amministrativa e possono cumularsi con essa.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si pronunci affatto, neppure implicitamente, sulla domanda o eccezione devoluta; se invece la questione è stata esaminata, il vizio eventualmente deducibile è quello di motivazione, nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • L'omissione di esame di un motivo di appello che investa la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità impone la cassazione con rinvio, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della questione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImposte e sanzioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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