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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-398/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2023. — RQ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Interessato che non è comparso personalmente né in primo grado né in appello – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme. — Causa C-398/22

Giurisprudenza europea62022CJ0398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, ai fini dell'articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, conta il procedimento che termina con la decisione definitiva sul merito, quindi anche l'appello se è quello che chiude la causa. Conferma inoltre che la contumacia non può essere elevata dal diritto nazionale a ostacolo assoluto alla consegna, perché la decisione quadro prevede solo un motivo facoltativo di rifiuto, temperato da eccezioni. Il giudice nazionale deve quindi interpretare il proprio diritto, per quanto possibile, in modo conforme alla disciplina europea.

Mandato d'arresto europeo: un appello che definisce definitivamente la causa rientra nel "processo terminato con la decisione" ex art. 4 bis, par. 1, e una normativa nazionale non può trasformare il rifiuto facoltativo per contumacia in un divieto assoluto di consegna.

La questione giuridica

Se, in caso di procedimento penale articolato in primo grado e appello, la nozione di "processo terminato con la decisione" dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 comprenda il solo giudizio d'appello che ha riformato la sentenza di primo grado e ha definito definitivamente la causa; e se il primato del diritto dell'Unione osti a una norma nazionale che, per la condanna in contumacia, prevede un impedimento assoluto alla consegna invece del motivo facoltativo di non esecuzione previsto dalla decisione quadro.

Principio di diritto

L'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, in un procedimento con impugnazione, rileva il grado che ha pronunciato la decisione definitiva nel merito; pertanto, un appello che riforma la sentenza di primo grado e chiude definitivamente la causa integra il "processo terminato con la decisione". Inoltre, una normativa nazionale che trasforma il motivo facoltativo di rifiuto per contumacia in un divieto generale e assoluto di esecuzione del mandato d'arresto europeo è contraria a tale disposizione; il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla decisione quadro, senza ricorrere a un'interpretazione contra legem.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell'IRG

Mandato d'arresto europeo e condanna in contumacia

La sentenza, resa in rinvio pregiudiziale dal Kammergericht Berlin, riguarda l'interpretazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo. Il caso nasce dall'esecuzione in Germania di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità ceche nei confronti di RQ per l'esecuzione di una pena detentiva.

Fatti e procedimento principale

RQ era comparso personalmente in primo grado in Repubblica ceca, ma non aveva partecipato al giudizio di appello, nel quale la sentenza di primo grado era stata riformata in senso a lui favorevole, con riduzione della pena. La citazione per l'appello era stata inviata al suo indirizzo di residenza e, secondo la normativa processuale ceca richiamata nel rinvio, si considerava notificata decorsi dieci giorni dal deposito nella cassetta delle lettere. Arrestato a Berlino, RQ si è opposto alla consegna; la Procura di Berlino ha poi sostenuto che la normativa tedesca di attuazione impediva in modo assoluto la consegna in caso di condanna in contumacia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1 della decisione quadro 2002/584, che afferma l'obbligo di esecuzione del mandato d'arresto europeo nel quadro del riconoscimento reciproco;
  • l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della stessa decisione quadro, che prevede un motivo facoltativo di non esecuzione quando l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo ricorrano le eccezioni indicate alle lettere da a) a d);
  • l'articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell'IRG tedesco, che qualificava la condanna in contumacia come impedimento all'estradizione/consegna.

Prima questione pregiudiziale: nozione di "processo terminato con la decisione"

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui la nozione di "processo terminato con la decisione" è autonoma del diritto dell'Unione e va interpretata uniformemente. Tale nozione designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria che condanna definitivamente la persona interessata, cioè la decisione che statuisce in modo definitivo sul merito e non è più soggetta a gravami ordinari.

In un sistema a più gradi, il procedimento rilevante è quello concluso con la decisione finale sul merito. Perciò, se l'appello ha portato a una sentenza di riforma che definisce definitivamente la causa, è quel procedimento d'appello a rientrare nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, anche se l'interessato non vi è comparso personalmente. La circostanza che la riforma sia stata favorevole all'imputato non muta la qualificazione del procedimento ai fini della disposizione.

Seconda questione: compatibilità della norma nazionale con il primato del diritto UE

La Corte ricorda che la decisione quadro disciplina in modo tassativo i motivi di non esecuzione del mandato d'arresto europeo e che il rifiuto resta un'eccezione, da interpretarsi restrittivamente. L'articolo 4 bis, paragrafo 1, prevede un motivo facoltativo di rifiuto, ma lo circonda di quattro eccezioni che, se ricorrenti, impongono l'esecuzione del mandato.

Ne deriva che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve poter valutare concretamente le circostanze del caso, comprese quelle che incidono sul rispetto dei diritti della difesa, e non può essere vincolata da una regola nazionale che trasformi la contumacia in un divieto generale e automatico di consegna. Una disposizione del genere è incompatibile con l'articolo 4 bis, paragrafo 1.

La Corte richiama poi la propria sentenza Popławski: le decisioni quadro non hanno effetto diretto, ma le autorità nazionali hanno l'obbligo di interpretazione conforme, quanto più possibile, alla luce del testo e della finalità dell'atto europeo, salvo interpretazione contra legem. Spetta dunque al giudice nazionale rileggere il diritto interno nel suo complesso in modo da avvicinarlo al risultato voluto dalla decisione quadro.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • un procedimento d'appello che riforma la decisione di primo grado e chiude definitivamente la causa rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione";
  • una normativa nazionale che esclude in modo generale l'esecuzione del mandato d'arresto europeo in caso di mancata comparizione dell'interessato al processo è contraria all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584;
  • il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna, per quanto possibile, alla luce della lettera e della finalità della decisione quadro.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaleprocesso in contumaciariconoscimento reciprocoprimato e interpretazione conforme

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