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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito d'impresa - Costi riconducibili a operazioni inesistenti - Indeducibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto legittimo il disconoscimento della deducibilità dei costi da parte dell'Ufficio, poiché le operazioni non risultavano adeguatamente dimostrate come effettive e mancavano, quindi, i requisiti previsti dall'art. 109 TUIR. Gli elementi raccolti dall'Amministrazione finanziaria sono stati considerati sufficienti a provare l'inesistenza delle operazioni, salvo prova contraria certa da parte del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. L'Ufficio ha fondato la contestazione su elementi quali la qualifica dei fornitori come evasori totali, l'assenza di scritture contabili e di una struttura organizzativa, l'individuazione del titolare come lavoratore dipendente di imprese operanti nello stesso settore e l'esistenza di anomale movimentazioni finanziarie. Tali circostanze sono state considerate indici gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza delle operazioni. Il contribuente, sul quale grava l'onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare in modo certo la reale effettuazione delle operazioni e la sussistenza dei requisiti di deducibilità.

Norme richiamate

  • Art. 109 del TUIR

    La deducibilità dei componenti negativi di reddito presuppone la loro effettiva esistenza e la riferibilità all'attività d'impresa, oltre alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma. In presenza di operazioni inesistenti, i relativi costi non sono deducibili.

Massime di principio

  • La fattura e la relativa contabilizzazione non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l'effettività di un'operazione: il contribuente deve poter documentare concretamente l'esecuzione della prestazione o la consegna dei beni.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria raccoglie indizi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, l'onere della prova si concentra sul contribuente, che deve fornire una dimostrazione certa e non meramente formale della regolarità dei rapporti.
  • L'assenza di una struttura organizzativa del fornitore, la sua posizione di evasore totale, l'inattendibilità contabile, la presenza di un titolare privo di effettiva autonomia imprenditoriale e le anomalie finanziarie costituiscono elementi valutabili congiuntamente per negare la deduzione dei costi.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di intervento, corrispondenza, prove dei pagamenti e ogni elemento idoneo a dimostrare che il fornitore disponeva dei mezzi e dell'organizzazione necessari.
  • La verifica deve riguardare non solo l'esistenza formale del fornitore, ma anche la concreta realtà economica dell'operazione e la sua coerenza con l'attività esercitata.

Testo integrale

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