L.R. Valle d'Aosta 4/2023
Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 15 maggio 2023, n. 4 modifica gli articoli 90bis, 90ter e 90quater della l.r. 11/1998 sulle strutture turistico-ricettive. Introduce esclusioni per interventi richiesti dopo il 30 giugno 2023, fissa limiti percentuali alle superfici assentibili e vincoli decennali di destinazione, e precisa che ostelli, dortoirs e case/appartamenti per vacanze sono realizzabili solo tramite riuso o riqualificazione di edifici esistenti.
Modifiche alla disciplina regionale valdostana sulle strutture turistico-ricettive e sugli incrementi volumetrici
Disposizioni regionali in materia di strutture turistico-ricettive
La legge regionale Valle d’Aosta 15 maggio 2023, n. 4 interviene sulla normativa urbanistica regionale per disciplinare in modo più puntuale gli incrementi volumetrici e le trasformazioni di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Le modifiche incidono sulla l.r. 11/1998 e si applicano nel solo territorio della Valle d’Aosta.
Incrementi volumetrici e vincoli di destinazione
Per gli incrementi volumetrici realizzati ai sensi dell’articolo 90bis, la disciplina conferma l’applicazione degli eventuali vincoli di destinazione urbanistica già esistenti sull’immobile, purché abbiano una durata residua non inferiore a dieci anni. Se il vincolo manca oppure, alla data di agibilità delle opere, residua meno di dieci anni, l’immobile è comunque assoggettato a un nuovo vincolo di destinazione decennale decorrente da tale data. Il vincolo deve essere trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
Esclusioni dai benefici per taluni interventi richiesti dopo il 30 giugno 2023
Sono escluse dai benefici previsti dagli articoli 90bis e 90ter le aziende alberghiere e gli esercizi di affittacamere quando siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva e la domanda di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023. La previsione opera quindi come limite temporale espresso per l’accesso agli incentivi/benefici regionali.
Superfici massime assentibili per le strutture turistico-ricettive
Per gli interventi disciplinati dall’articolo 90ter, la legge precisa che il calcolo deve considerare non solo gli indici ma anche i parametri urbanistici previsti.
La superficie massima realizzabile è limitata come segue:
- per alberghi e affittacamere, non oltre il 50% della superficie utile agibile della struttura;
- per le residenze turistico-alberghiere, non oltre il 40% della superficie utile agibile.
Queste soglie definiscono il tetto massimo assentibile per gli interventi agevolati dalla norma.
Centri benessere: vincoli e destinazione delle superfici realizzate
Alle superfici e ai relativi volumi destinati a centro benessere realizzati ai sensi dell’articolo 90ter si applicano gli eventuali vincoli di destinazione urbanistica già gravanti sull’immobile, se residuano per almeno dieci anni. In assenza di vincoli, o se alla data di agibilità ne resta meno di dieci anni, si impone comunque un vincolo decennale dalla stessa data di agibilità, da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
Le superfici e i volumi così realizzati possono essere destinati esclusivamente alle attività consentite dalla deliberazione della Giunta regionale richiamata dalla norma e per l’intero periodo di vincolo previsto.
Strutture turistico-ricettive extralberghiere: riuso di edifici esistenti
L’articolo 90quater viene riformulato come disposizione in materia di strutture turistico-ricettive extralberghiere. La realizzazione di ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici (dortoirs), case e appartamenti per vacanze è ammessa solo nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.
Inoltre, tra le destinazioni mutabili indicate dalla norma vengono espressamente ricompresi anche ostelli per la gioventù e posti tappa escursionistici (dortoirs), oltre alle ulteriori strutture già previste.
Regime finanziario e decorrenza
La legge dichiara l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È inoltre dichiarata urgente e, pertanto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La pubblicazione è avvenuta nel B.U. del 23 maggio 2023, n. 24, con conseguente efficacia dal 24 maggio 2023.
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