L.R. Valle d'Aosta 2/2023
Disposizioni in materia di termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all’attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 21 aprile 2023, n. 2 estende alla rimozione di specifiche strutture amovibili funzionali ad attività ricettive, agrituristiche e di somministrazione i termini e la disciplina di semplificazione previsti dalla normativa statale vigente, richiamando anche eventuali successive disposizioni statali. Non prevede oneri finanziari. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga dei termini per la rimozione di strutture amovibili di dehors e arredi esterni per attività turistico-ricettive e di somministrazione
Proroga dei termini per la rimozione di strutture amovibili
La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina, in chiave transitoria e semplificata, la rimozione di determinate strutture amovibili utilizzate a servizio di attività turistico-ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande. L’intervento si inserisce nel quadro delle misure già previste dalla normativa regionale e statale emergenziale e riguarda solo il territorio valdostano.
Ambito di applicazione
La disposizione si applica esclusivamente alla rimozione delle strutture realizzate ai sensi dell’articolo 78, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, limitatamente alle strutture amovibili. Sono ricompresi, a titolo esemplificativo:
- dehors
- elementi di arredo urbano
- attrezzature
- pedane
- tavolini
- sedute
- ombrelloni
Tali strutture devono essere funzionali all’attività di:
- strutture ricettive alberghiere
- strutture ricettive extralberghiere
- complessi ricettivi all’aperto
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- agriturismi
Disciplina applicabile e termini
Per la rimozione delle strutture indicate trovano applicazione i termini e la disciplina di semplificazione previsti dall’articolo 1, comma 22-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. La legge regionale richiama inoltre le eventuali successive norme statali in materia, con rinvio dinamico alla disciplina nazionale sopravvenuta.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente l’assenza di oneri per il bilancio regionale. Non determina:
- minori entrate
- nuove o maggiori spese
- effetti finanziari sul bilancio pluriennale in vigore
- effetti finanziari sugli esercizi successivi
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Obsolescenza
La norma non appare obsoleta, perché disciplina una materia transitoria ma potenzialmente ancora rilevante nei casi in cui risultino applicabili i termini di rimozione e le semplificazioni richiamate dalla normativa statale vigente.
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