L.R. Valle d'Aosta 3/2023
Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Valle d’Aosta, il canone annuale e il canone aggiuntivo dovuti per le grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Fissa importi, criteri di calcolo, scadenze di versamento e regole transitorie: in prima applicazione i termini del 31 luglio sono posticipati al 30 novembre; la componente variabile per il 2023 è determinata dalla legge di stabilità 2024/2026.
Disciplina dei canoni per le concessioni idroelettriche regionali
Disciplina dei canoni per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
La legge regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste disciplina il canone annuale e il canone aggiuntivo dovuti per le grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico. Il provvedimento attua, per il territorio regionale, i criteri collegati alla normativa statale sulle concessioni idroelettriche e regola importi, decorrenze, modalità di calcolo e versamento.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale media superiore a 3.000 kW. Sono tenuti al pagamento i concessionari di impianti attivi sul territorio regionale, inclusi i casi in cui l’esercizio prosegua sulla base di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria.
Canone annuale: struttura e decorrenza
Il canone annuale è composto da due parti:
- una componente fissa, proporzionale alla potenza nominale media della concessione;
- una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati.
Il canone è versato in due rate semestrali. Per le nuove concessioni, il canone decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione anche se il concessionario non utilizza, in tutto o in parte, la derivazione, salvo rinuncia. Le variazioni del canone dipendenti da modifiche dei parametri concessori disposte con decreto del Presidente della Regione decorrono dalla data del decreto.
Misura del canone annuale
La componente fissa è pari a 40,09 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
La componente variabile è determinata annualmente con legge di stabilità regionale come percentuale dei ricavi, nei limiti del 2,5 per cento. La percentuale può essere articolata per scaglioni e parametrata ai prezzi di mercato e alla quantità effettiva di energia prodotta, tenendo conto di eventuali riduzioni sensibili della produzione per cause indipendenti dai concessionari e della sostenibilità economico-finanziaria degli impianti.
Ricavi normalizzati e dati di riferimento
I ricavi normalizzati sono determinati sommando, su base annua, il prodotto tra:
- la quantità oraria di energia elettrica prodotta dall’impianto, comprensiva dell’energia destinata a unità diverse dai servizi ausiliari e al netto dell’eventuale energia fornita gratuitamente alla Regione;
- il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica registrato sul Mercato del Giorno Prima e pubblicato sul sito istituzionale del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
I dati annui dell’energia immessa in rete sono forniti dai gestori delle reti di trasmissione mediante trasmissione informatica; la Regione può inoltre stipulare accordi con il GSE S.p.A. per acquisire ulteriori dati utili. I parametri si riferiscono all’annualità di competenza del canone.
I concessionari devono comunicare alla Regione tutte le informazioni necessarie per identificare univocamente le misurazioni dell’energia immessa in rete; l’omissione può comportare la decadenza dal diritto di derivare e utilizzare l’acqua concessa, con provvedimento del Presidente della Regione.
Versamento del canone annuale
Il canone è dovuto per anno solare e si paga in due rate:
- 31 luglio dell’anno di competenza, per la prima rata, riferita alla componente fissa;
- 31 marzo dell’anno successivo, per la seconda rata, riferita alla componente variabile.
Per nuove concessioni, concessioni in scadenza, concessioni in variante e autorizzazioni provvisorie successive alla scadenza, la componente fissa è dovuta pro quota, in base ai giorni di validità del provvedimento concessorio.
Esclusioni e cessazione dell’obbligo di pagamento
Non è dovuto il canone nei casi di:
- decadenza;
- revoca totale;
- sottensione totale;
- rinuncia totale della concessione.
La liberazione dagli obblighi di pagamento decorre dall’annualità successiva:
- al provvedimento di revoca, decadenza o autorizzazione alla sottensione totale;
- alla comunicazione di rinuncia alla concessione.
Canone aggiuntivo per concessioni scadute
Per l’esercizio di grandi derivazioni in forza di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria è previsto un canone annuo aggiuntivo, dovuto nelle more dell’assegnazione della nuova concessione. Per le concessioni non ancora scadute, il canone aggiuntivo decorre dal giorno successivo alla scadenza e resta dovuto fino alla nuova assegnazione.
Il canone aggiuntivo è dovuto anche se l’utente non possa o non voglia utilizzare, in tutto o in parte, la concessione, salvo rinuncia.
Misura e versamento del canone aggiuntivo
Il canone aggiuntivo è fissato in 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
È dovuto per anno solare e si versa entro il 31 luglio dell’anno di competenza, contestualmente alla componente fissa del canone di concessione. Per le concessioni che scadono nel corso dell’anno, il dovuto è calcolato pro quota in base ai giorni di validità del titolo.
Aggiornamenti e attuazione amministrativa
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione:
- all’aggiornamento annuale della componente fissa del canone, in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica;
- all’aggiornamento annuale del canone aggiuntivo sulla base del tasso di inflazione programmato;
- alla disciplina di ulteriori criteri o modalità necessari all’attuazione della legge.
Abrogazione e invarianza finanziaria
È abrogato l’articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4.
La legge dichiara di non comportare oneri a carico del bilancio regionale, né minori entrate né nuove o maggiori spese.
Disposizioni transitorie e decorrenza
In prima applicazione:
- la scadenza del versamento della rata semestrale della componente fissa e del canone aggiuntivo è posticipata al 30 novembre;
- la legge di stabilità regionale 2024/2026 determina la percentuale della componente variabile relativa all’annualità 2023, da introitare nel corso del 2024.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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