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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2023

Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale ratifica l’intesa del 6 dicembre 2022 tra Regioni e Province autonome per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica. Conferma inoltre il contributo annuale al CINSEDO e stanzia un onere di 132.508,80 euro annui dal 2023, a carico di risorse già previste in bilancio.

Ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e conferma del contributo al CINSEDO

Ratifica dell’intesa per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La legge regionale, applicabile alla Regione Valle d’Aosta, ratifica l’intesa sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell’articolo 26 dello Statuto speciale regionale.

Efficacia dell’intesa

L’intesa ratificata acquista efficacia solo dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica tra quelle necessarie. La norma, quindi, coordina l’operatività dell’accordo con il completamento del procedimento di ratifica da parte di tutte le autonomie interessate.

Contributo al CINSEDO

La Regione conferma il proprio contributo annuale, a titolo di quota associativa, a favore del Centro interregionale studi e documentazione (CINSEDO), con sede in Roma. Il contributo è quello già previsto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2878 del 28 maggio 1982.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo derivante dalla legge è quantificato in 132.508,80 euro annui a decorrere dal 2023. La copertura è assicurata mediante le risorse già iscritte nel bilancio regionale per il medesimo scopo, nella Missione 1, Programma 01, Titolo 1, relativo alle spese correnti.

Per gli esercizi successivi al 2025, la spesa può essere rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011. Ai fini applicativi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni contabili necessarie.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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