Salta al contenuto
accordo

Accordo 27306 del 14/09/2026

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 3 alla Serie 09 di Emendamenti al Regolamento 48"Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa".

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici ministeriali, alle amministrazioni territoriali, all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e alle associazioni di settore l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del Supplemento 3 alla serie 09 di emendamenti al Regolamento ONU n. 48, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli relativamente all’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. Trattandosi di un supplemento, non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 3 alla serie 09 di emendamenti al Regolamento ONU n. 48 sui dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli.

Entrata in vigore del Supplemento 3 alla Serie 09 del Regolamento ONU n. 48

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa gli uffici della motorizzazione, le amministrazioni territoriali competenti, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e gli operatori rappresentativi del comparto automobilistico dell’entrata in vigore di un aggiornamento tecnico del Regolamento ONU n. 48. Il regolamento opera nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.

Parti e destinatari

La comunicazione è stata emanata dalla Direzione generale per la motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali, ed è rivolta alle Direzioni generali territoriali, agli Uffici della motorizzazione civile, ai Centri prova autoveicoli, ai Centri superiori di ricerca, prova e assistenza tecnica e alle Divisioni della Direzione generale della motorizzazione. Sono inoltre coinvolte, per quanto di competenza, la Regione Siciliana, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Valle d’Aosta e l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.

Per conoscenza, l’atto è trasmesso al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle associazioni di categoria e organizzazioni tecniche del settore, tra cui ANFIA, ANCMA, CUNA, ASCOMAC, UNRAE, UNACOMA, FEDERAUTO, UNITAI, CONFETRA, Consorzio Italiano GPL, ASSOGASLIQUIDI, ASSOGOMMA, ASSOGASMETANO, FEDERMETANO e NGV System Italia.

Oggetto e contenuto tecnico

L’aggiornamento riguarda il Supplemento 3 alla Serie 09 di Emendamenti al Regolamento ONU n. 48, intitolato “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa”. Il regolamento disciplina quindi, nell’ambito dell’omologazione dei veicoli, i requisiti uniformi applicabili alla collocazione e all’installazione dei dispositivi luminosi e di segnalazione.

Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/33 ed è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione “Meetings and documents” relativa alla sessione di marzo 2026.

Entrata in vigore

La Direzione generale comunica che il Supplemento 3 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. L’avviso costituisce aggiornamento della precedente comunicazione richiamata nel protocollo n. 13197 del 29 aprile 2026.

Effetti sulle omologazioni

L’amministrazione precisa espressamente che il provvedimento costituisce un supplemento e non una nuova serie di emendamenti. Di conseguenza, l’entrata in vigore del Supplemento 3 non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.

La precisazione è rilevante per gli uffici di omologazione, i costruttori di veicoli, i fabbricanti di dispositivi di illuminazione e componenti, nonché per gli operatori incaricati delle verifiche documentali e tecniche: l’applicazione del supplemento deve essere coordinata con la disciplina vigente senza modificare, per tale solo effetto, la codificazione della serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione.

Paesi adottanti il Regolamento ONU n. 48

Alla data della comunicazione, i Paesi e le entità adottanti il Regolamento n. 48 sono indicati con i seguenti numeri distintivi E:

  • E1 Germania;
  • E2 Francia;
  • E3 Italia;
  • E4 Paesi Bassi;
  • E5 Svezia;
  • E6 Belgio;
  • E7 Ungheria;
  • E8 Repubblica Ceca;
  • E9 Spagna;
  • E10 Serbia;
  • E11 Regno Unito;
  • E12 Austria;
  • E13 Lussemburgo;
  • E16 Norvegia;
  • E17 Finlandia;
  • E18 Danimarca;
  • E19 Romania;
  • E20 Polonia;
  • E21 Portogallo;
  • E22 Federazione Russa;
  • E23 Grecia;
  • E24 Irlanda;
  • E25 Croazia;
  • E26 Slovenia;
  • E27 Slovacchia;
  • E28 Bielorussia;
  • E29 Estonia;
  • E30 Repubblica Moldova;
  • E31 Bosnia ed Erzegovina;
  • E32 Lettonia;
  • E34 Bulgaria;
  • E36 Lituania;
  • E37 Turchia;
  • E40 Macedonia del Nord;
  • E42 Unione Europea;
  • E43 Giappone;
  • E44 Uzbekistan;
  • E45 Australia;
  • E46 Ucraina;
  • E49 Cipro;
  • E50 Malta;
  • E52 Malesia;
  • E54 Albania;
  • E55 Armenia;
  • E56 Montenegro;
  • E57 San Marino;
  • E60 Georgia;
  • E62 Egitto;
  • E63 Nigeria;
  • E64 Pakistan;
  • E65 Uganda;
  • E66 Filippine;
  • E68 Kirghizistan.

Implicazioni operative

Gli uffici della motorizzazione e gli organismi coinvolti nelle procedure di omologazione devono tenere conto dell’applicabilità del Supplemento 3 a decorrere dal 2 ottobre 2026. Il documento non prevede stanziamenti, riparti finanziari, cronoprogrammi di opere o ulteriori obblighi amministrativi di carattere economico; contiene esclusivamente la comunicazione istituzionale dell’aggiornamento regolamentare e dei relativi effetti sull’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.

Punti principali

Parti e destinatari

La comunicazione è emanata dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione e agli altri uffici tecnici indicati, nonché alle amministrazioni di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Sono inoltre informati il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e numerose associazioni rappresentative del settore automotive e dei componenti.

Oggetto normativo

L’avviso riguarda il Supplemento 3 alla Serie 09 di Emendamenti al Regolamento ONU n. 48, recante prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

Entrata in vigore

Il supplemento entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/33, è indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.

Effetti sul numero di omologazione

La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.

Paesi adottanti

La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento ONU n. 48, comprendente gli Stati e le entità indicati con i rispettivi numeri distintivi E, tra cui Italia, Unione europea, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Giappone, Australia, Turchia, San Marino e altri Paesi elencati nel documento.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione dei veicolisicurezza stradale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.