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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6685/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Erg Wind 4 srl impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo legittimi vari avvisi di accertamento catastale (26.01.2017) attribuendo rendita anche per le torri eoliche degli impianti. La ricorrente deduceva, in particolare: 1) nullità per mancato esame dell'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia; 2) errata interpretazione dell'art.1, comma 21 e 22, legge n.208/2015 (sosteneva che le torri sono componenti impiantistiche "imbullonate" e quindi escluse dalla rendita); 3) carenza di motivazione degli avvisi (violazione art.7 l.212/2000); 4) violazione del criterio della prova e dei mezzi istruttori (art.2697 c.c., artt.115-116 c.p.c.); 5) violazione dei principi costituzionali (artt.23 e 97 Cost.) per aver la CTR recepito prassi amministrativa contraria alla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (ritenendo ammissibile l'appello dell'Agenzia, anche se ripropositivo) e ha accolto il secondo motivo, ritenendo errata l'interpretazione della CTR che aveva incluso la torre eolica nella stima catastale come 'costruzione'. La Corte ha affermato che l'art.1, comma 21, l.208/2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali al processo produttivo, indipendentemente dal fatto che siano infissi al suolo; pertanto la torre eolica, se essenziale e funzionale al processo di produzione di energia, deve essere esclusa dal calcolo della rendita. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR Campania per la rideterminazione della rendita previa esclusione della torre eolica; la Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio decida sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art.1, commi 21-22

    «a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.»

    La Corte interpreta la norma in senso sostanzialmente funzionalista: l'esclusione riguarda le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo ("imbullonati"), e ciò indipendentemente dalla stabile infissione al suolo. Se la torre è essenziale alla produzione energetica, va considerata impianto e quindi esclusa dal computo della rendita.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art.53

    Il gravame dell'Amministrazione che ripropone in appello le stesse argomentazioni di primo grado può soddisfare l'onere di specificità dell'impugnazione; l'appello 'ripropositivo' non è automaticamente inammissibile quando contesta la ragione decisoria del primo giudice.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art.7

    L'eccezione di carenza di motivazione degli avvisi è stata esaminata, ma la Corte ha ritenuto che la questione decisiva fosse di interpretazione della legge, non di mancato accertamento dei fatti; quindi la doglianza non era risolutiva ai fini della cassazione.

  • Codice civile, art.2697

    Rinvio alla disciplina generale dell'onere della prova; tuttavia la Corte ha sottolineato che il punto controverso era di diritto (interpretazione normativa) e non di prova fattuale, perciò i rilievi sulla prova non hanno impedito la decisione di diritto.

  • Codice di procedura civile, artt.115 e 116

    Riguardano i mezzi di prova e la valutazione degli elementi tecnici; la Corte ha ritenuto che i pareri pro-veritate e gli elementi tecnici non mutassero la soluzione di diritto, essendo pacifico lo stato dei luoghi.

  • Costituzione, artt.23 e 97

    Le censure costituzionali (riserva di legge e legalità dell'azione amministrativa) non hanno trovato fondamento: la norma è di natura catastale e la prassi amministrativa non può estendere il campo di applicazione rispetto al testo legislativo.

  • Circolari e note dell'Amministrazione (es. Circolare 2/E 01/02/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n.60244 del 27/04/2016; Circolare 27/E 13/06/2016; Circolare Agenzia del Territorio n.6/2012)

    Tali atti di prassi avevano inteso includere le torri tra le 'costruzioni' rilevanti ai fini catastali; la Corte però afferma che la prassi non può sostituirsi alla portata normativa che esclude gli impianti funzionali dal computo della rendita.

Massime di principio

  • Per determinare se un elemento debba rientrare nella rendita catastale prevale la sua strumentalità al processo produttivo sulla sua mera stabilità o consistenza fisica: se è essenziale alla produzione, va considerato impianto ed escluso.
  • La stabile infissione al suolo non è di per sé indice sufficiente per qualificare come 'costruzione' una componente impiantistica: conta il rapporto funzionale con il processo produttivo.
  • La prassi amministrativa non può ampliare il campo di applicazione della norma: le interpretazioni interne (circolari/note) non possono contrastare l'esclusione legislativa degli 'imbullonati'.
  • Quando la controversia verte sulla corretta interpretazione di una norma (questione di diritto) il giudice di legittimità può risolverla senza rinvio per letame dei fatti, se lo stato probatorio è pacifico.
  • L'appello dell'Amministrazione che ripropone le stesse argomentazioni di primo grado può essere comunque considerato specifico e ammissibile se contesta la ragione decisoria del giudice di merito; dunque non sempre è inammissibile per 'riproposizione'.
  • In controversie simili è utile documentare tecnicamente la natura funzionale delle componenti (per esempio mediante relazioni tecniche, pareri pro-veritate) per dimostrare la loro strumentalità al processo produttivo, benché la decisione finale rimanga una questione di interpretazione normativa.

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