Cassazione Penale, Ordinanza n. 27710/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 10/10/2025. Il ricorso era articolato in un unico motivo, che investiva sia il giudizio di responsabilità sia la mancata sostituzione della pena detentiva. Secondo la Corte di cassazione, le doglianze si limitavano a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici, in particolare quanto alla valutazione della responsabilità e alla prognosi negativa sulla possibilità di sostituire la pena, fondata sulla condotta tenuta e sui precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera riproposizione di doglianze generiche, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni логicamente e giuridicamente corrette, non integra un valido motivo di ricorso.
- Quando la decisione di merito fonda il diniego della sostituzione della pena su una prognosi negativa desunta dalla condotta dell'imputato e dai suoi precedenti penali, la censura che non si confronti puntualmente con tali elementi è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →