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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava alla società l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele per il 2002. Secondo l'Ufficio, nei rapporti con il Consorzio Manital la società avrebbe dovuto fatturare ricavi ulteriori, corrispondenti alla differenza tra gli importi fatturati dal consorzio ai committenti e quelli fatturati dalla consorziata al consorzio, senza poter compensare tali somme con il contributo consortile. In Cassazione l'Agenzia sosteneva inoltre che il consorzio, quale ente mutualistico, avrebbe dovuto ribaltare integralmente costi e ricavi sulle consorziate e che l'omessa fatturazione potesse essere provata anche mediante presunzioni e accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibili i motivi. Ha ritenuto errato il presupposto secondo cui la natura consortile e mutualistica escluderebbe necessariamente lo svolgimento di un'attività commerciale autonoma e lucrativa. Occorre invece verificare in concreto, sulla base dello statuto, dei patti consortili e dell'attività effettivamente svolta, quali operazioni siano mutualistiche e quali costituiscano attività commerciale propria del consorzio. La CTR aveva accertato che il Consorzio Manital operava con propria personalità giuridica, autonomia patrimoniale e possibilità di agire come imprenditore autonomo; l'Agenzia non aveva adeguatamente censurato tale accertamento né dimostrato l'esistenza di un ribaltamento occulto di ricavi. È stata esclusa anche una sufficiente allegazione dell'abuso del diritto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1 e 8, e art. 5, comma 4

    Disposizioni sanzionatorie richiamate per l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, comma 1, e art. 37-bis, comma 1

    Riguardano rispettivamente l'accertamento parziale e il principio dell'abuso del diritto; la Corte ha precisato che l'abuso non può essere desunto dal solo svolgimento di attività commerciali da parte del consorzio, ma richiede la prova che la struttura consortile sia stata utilizzata principalmente per ottenere un indebito risparmio fiscale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 6, 13, 21, 54 e 55

    Disciplinano, tra l'altro, le prestazioni di servizi, il momento impositivo, la determinazione della base imponibile, gli obblighi di fatturazione e l'accertamento IVA. La loro applicazione dipende dalla concreta qualificazione dei rapporti tra consorzio e consorziata e dall'eventuale esistenza di ricavi o prestazioni non fatturati.

  • Codice civile, artt. 2602 e 2615-ter

    Riguardano rispettivamente il contratto di consorzio e le società consortili. La causa consortile non impedisce lo svolgimento di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

  • Codice civile, artt. 1705, 1706, 1709, 1713, 1719, 1720 e 1241

    Norme richiamate dall'Agenzia per sostenere la qualificazione dei rapporti come mandato, gli obblighi di rendiconto e rimborso, nonché la compensazione. La Corte non le ha applicate nel senso prospettato dall'Agenzia, ritenendo necessario un accertamento concreto dei rapporti e delle operazioni.

  • Costituzione, art. 53

    Principio della capacità contributiva, richiamato in relazione all'abuso del diritto e all'obbligo di assoggettare a imposizione i ricavi effettivamente conseguiti.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 12190-12192 del 14 giugno 2016

    La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

    La compatibilità tra scopo mutualistico e attività lucrativa impone di distinguere, caso per caso, le operazioni svolte nell'interesse mutualistico da quelle riconducibili a un'attività commerciale autonoma del consorzio. Solo nel primo ambito può sorgere l'obbligo di ribaltamento di costi e ricavi sulle consorziate.

Massime di principio

  • La natura consortile o mutualistica non comporta automaticamente la trasparenza fiscale del consorzio né l'imputazione proporzionale di tutti i suoi ricavi e costi alle consorziate.
  • Per stabilire se vi sia obbligo di ribaltare costi e ricavi occorre esaminare concretamente statuto, regolamento, contratti, modalità di assegnazione dei lavori e attività effettivamente svolta dal consorzio.
  • Se il consorzio esegue autonomamente una commessa con proprie strutture e senza finalità mutualistica diretta, non è possibile presumere automaticamente un ribaltamento occulto sulle consorziate.
  • Se invece l'attività consortile è complementare all'utilizzo mutualistico dei servizi da parte delle consorziate, una differenza tra quanto incassato dal consorzio e quanto fatturato dalla consorziata può costituire elemento presuntivo di ricavi non fatturati; in tal caso la consorziata deve fornire la prova contraria.
  • L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ma deve collegarle a una concreta ricostruzione dei rapporti e non limitarsi a considerazioni astratte sulla natura del consorzio.
  • L'abuso del diritto richiede la dimostrazione che l'organizzazione consortile sia stata utilizzata principalmente per conseguire un vantaggio fiscale indebito; la mera esistenza di un'attività commerciale o di un margine consortile non è sufficiente.

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