Cassazione Penale, Ordinanza n. 10357/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per essersi trovato nella disponibilità di due beni asportati dal locale della persona offesa, condotto in locazione dal medesimo. Con il primo motivo deduceva vizi di motivazione sulla conferma della responsabilità, sostanzialmente proponendo una diversa lettura della capacità dimostrativa delle prove. Con il secondo motivo contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo censurava la motivazione sul trattamento sanzionatorio e la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità; ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo persuasivo la conferma della responsabilità, evidenziando la disponibilità da parte dell'imputato di due beni sottratti dal locale della persona offesa, l'assenza di richiesta di autorizzazione all'asporto e la mancata volontà di restituzione, elementi ritenuti sintomatici della piena consapevolezza dell'appropriazione. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e conforme al principio per cui il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare puntualmente tutti quelli prospettati dalle parti. Il terzo motivo è stato dichiarato aspecifico per mancato confronto con le argomentazioni della Corte territoriale sulla pena. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio mediante una mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguata quando il giudice individua gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o non pertinenti rispetto alle argomentazioni decisive adottate dal giudice di merito.
- Ai fini della conferma della responsabilità per appropriazione indebita, la disponibilità di beni altrui, unita all'assenza di autorizzazione all'asporto e alla mancata volontà di restituzione, può essere valorizzata come indice della consapevole appropriazione.
Come è indicizzato
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