Cassazione Civile, Ordinanza n. 09244/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava a una contribuente l'aver conseguito, nell'anno d'imposta 2009, un maggior reddito di impresa rilevante ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva confermato l'atto impositivo rideterminando però i maggiori imponibili mediante l'applicazione di una percentuale media di ricarico sul costo del venduto inferiore a quella usata dall'Ufficio. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente chiedeva l'estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla legge n. 197 del 2022, depositando la relativa documentazione; l'Agenzia delle Entrate confermava la regolarità della definizione, compreso il versamento della prima rata, e chiedeva anch'essa la declaratoria di estinzione con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 e della regolarità della procedura attestata dall'Agenzia delle Entrate, incluso il versamento della prima rata. Richiamati l'art. 1, comma 186, e il comma 198 della legge n. 197 del 2022, ha dichiarato l'estinzione del processo. La declaratoria di estinzione ha reso superfluo l'esame dei motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo quanto previsto dalla norma richiamata.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 186
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia."
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, su domanda del soggetto legittimato, mediante pagamento dell'importo dovuto in relazione al valore della lite.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo", ovvero della "copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate."
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, impone la declaratoria di estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio, con regolazione delle spese secondo il criterio legale indicato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
È richiamato solo per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, determina l'estinzione del processo.
- Quando la regolarità della definizione agevolata è riconosciuta anche dall'amministrazione finanziaria, il giudice deve dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi del ricorso.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata prevale sulla prosecuzione ordinaria del giudizio e comporta una decisione meramente dichiarativa dell'intervenuta cessazione del processo.
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