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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni d'imposta 1997-2001, la deducibilità di costi ritenuti non inerenti, l'indebita detrazione IVA, maggiori ricavi e le conseguenti imposte IVA, IRAP e IRPEF. Le contestazioni riguardavano principalmente spese sostenute per lavori su un immobile del quale la società non aveva dimostrato la disponibilità giuridica, nonché operazioni intracomunitarie fatturate come non imponibili nonostante il codice identificativo IVA del cliente estero risultasse cessato. I contribuenti hanno impugnato la sentenza della CTR deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme sull'inerenza dei costi, sul comodato, sull'accertamento con adesione, sulla verifica del codice IVA intracomunitario e l'omessa pronuncia su alcune spese di rappresentanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili. Il primo, il quarto e il quinto motivo erano formulati mediante quesiti generici e astratti, privi di adeguato riferimento alla fattispecie concreta. Il secondo e il terzo motivo non coglievano la motivazione effettiva della sentenza regionale, che non si fondava soltanto sull'assenza di forma scritta del comodato o sulle dichiarazioni rese in sede di accertamento, ma sulla complessiva mancanza di prova della disponibilità dell'immobile e dell'inerenza dei costi. Anche la censura sulle operazioni intracomunitarie non considerava la reale ratio decidendi, costituita dalla mancata dimostrazione certa dei requisiti sostanziali della non imponibilità, e non dalla sola irregolarità formale del codice IVA. Non sono state liquidate spese processuali perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5

    La deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all'attività d'impresa. Nel caso concreto, la prova dell'inerenza è stata ritenuta insufficiente anche perché non era stata dimostrata la disponibilità giuridica dell'immobile cui le spese si riferivano.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione IVA presuppone che gli acquisti siano effettivamente riferibili all'attività economica esercitata e adeguatamente documentati. La mera indicazione contabile delle spese non è sufficiente in assenza della prova del loro collegamento con l'attività.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, convertito dalla L. n. 427 del 1993

    Le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza; l'ufficio conferma, su richiesta, la validità di tale numero.

    Il cedente deve adottare una condotta diligente e verificare, tramite gli strumenti previsti, la validità del numero identificativo IVA del cessionario. L'irregolarità formale non comporta automaticamente l'imponibilità, ma il diniego della non imponibilità è legittimo quando l'omissione impedisce di dimostrare con certezza l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2 e seguenti

    Le questioni relative alle dichiarazioni rese durante un procedimento di accertamento con adesione non sono state esaminate nel merito, poiché il motivo non coglieva la ratio della sentenza impugnata ed era formulato in modo inammissibile.

  • Codice civile, artt. 1322, 1362 e 1803

    Le norme richiamate riguardano autonomia contrattuale, interpretazione del contratto e comodato. La Corte non ha stabilito in astratto se un comodato verbale fosse possibile, ma ha rilevato che nel caso concreto la sua esistenza non era stata provata e che la censura non attaccava l'effettiva motivazione della CTR.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande proposte, salvo assorbimento. Tuttavia, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché accompagnato da un quesito astratto e privo di riferimenti specifici alla controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I quesiti di diritto devono essere specifici, concreti e collegati alla decisione impugnata; non possono limitarsi a chiedere alla Corte una generica conferma di un principio astratto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare quesiti teorici o chiedere genericamente se una norma sia stata violata: occorre indicare con precisione quale passaggio della sentenza sia errato, quale regola avrebbe dovuto essere applicata e come ciò incida sul caso concreto.
  • La Corte di Cassazione non rivaluta normalmente prove e fatti già esaminati dai giudici di merito. Una censura che mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile, salvo specifiche contestazioni sulla motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
  • Per dedurre costi d'impresa relativi a immobili o beni non formalmente nella disponibilità della società è necessario fornire una prova concreta del titolo di utilizzo, dell'effettività della spesa e del suo collegamento con l'attività economica. La successiva stipula di un contratto non dimostra automaticamente la disponibilità per gli anni precedenti.
  • Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie è importante verificare e documentare la validità del numero identificativo del cliente estero e conservare gli elementi che dimostrino l'effettiva cessione e il trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione.
  • Un'omissione formale nelle operazioni intracomunitarie non comporta necessariamente l'imponibilità se i requisiti sostanziali sono comunque provati; tuttavia, quando l'irregolarità impedisce di dimostrare l'identità effettiva del cessionario o la realtà dell'operazione, l'Amministrazione può negare il regime di non imponibilità.
  • Nel giudizio di legittimità bisogna contestare la reale motivazione della sentenza impugnata: argomentare contro una motivazione diversa da quella effettivamente adottata porta all'inammissibilità del motivo.

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