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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21290/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per spese processuali e cassa ammende. La parte destinataria ha proposto opposizione deducendo l'irregolarità della cartella, in particolare il difetto dei requisiti essenziali e di motivazione. In appello la domanda è stata accolta con declaratoria di nullità della cartella, ma la Corte territoriale ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte vittoriosa ha censurato tale compensazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la formula adottata dal giudice di merito ('peculiarità della fattispecie' e incertezze applicative) fosse apodittica e non idonea a integrare i 'giusti motivi' di deroga alla soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che l'impugnazione proposta nel merito in appello avverso la decisione del primo giudice era, in astratto, non esperibile perché l'irregolarità formale della cartella, anche per difetto di motivazione, integra opposizione agli atti esecutivi; tuttavia, in assenza di ricorso incidentale della controparte, non ha tratto conseguenze su tale profilo. Nel merito, ha ritenuto che la compensazione delle spese fosse giustificata dalla peculiarità della vicenda e che tale apprezzamento rientri nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha inoltre escluso che la motivazione fosse illogica o manifestamente erronea, valorizzando il regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, come integrato dalla giurisprudenza costituzionale, che consente la compensazione anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni specificamente individuate dal giudice. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità per mancanza di rituale controricorso del Ministero. È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    La censura in cassazione è stata proposta come violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiama il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese nei limiti previsti ratione temporis, anche per analoghe gravi ed eccezionali ragioni specificate dal giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, deducendosi il vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato in tema di sufficienza della motivazione della decisione.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare la tardività del mero atto di costituzione del Ministero, privo di rituale controricorso.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte richiama la qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi quando si deduca l'irregolarità formale della cartella.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 2, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162

    È richiamato per individuare il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'irregolarità formale della cartella esattoriale, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, la tutela va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione che la sorregge è palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
  • Ai fini dell'art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione può essere disposta non solo per soccombenza reciproca, ma anche per gravi ed eccezionali ragioni analoghe, purché specificamente individuate dal giudice di merito.
  • La formula motivazionale che richiami la peculiarità della fattispecie e l'incertezza applicativa dei principi giurisprudenziali può integrare una sufficiente ragione di compensazione, se il contesto processuale rende non ordinaria la vicenda.
  • L'assenza di rituale controricorso preclude la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita solo con atto tardivo e incompleto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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