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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06871/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale del 10 febbraio 2016, reso in una lite tra il consorzio ex art. 31 t.u.e.l. e gli enti locali partecipanti. Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda del consorzio, ritenendo legittima la clausola statutaria che imponeva ai partecipanti di ripianare, pro quota, le perdite risultanti dal bilancio consuntivo, e aveva condannato gli enti al ripiano delle perdite maturate negli anni 2009-2013, respingendo invece le domande risarcitorie del consorzio. La Corte d'appello di Torino ha poi dichiarato la nullità del lodo, ritenendo che l'art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010, dettato per le società pubbliche, si applicasse in via analogica anche ai consorzi/organismi strumentali degli enti locali e rendesse nulla per contrasto la clausola statutaria di ripiano delle perdite; ha inoltre interpretato l'art. 28 dello statuto come riferito solo alle perdite derivanti da costi connessi ai servizi pubblici. In Cassazione il consorzio e la banca aderente hanno censurato: (1) la declaratoria di nullità sopravvenuta della clausola statutaria per asserita estensione analogica dell'art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 ai consorzi; (2) l'omesso esame del presupposto applicativo della norma (perdite di tre esercizi consecutivi o utilizzo di riserve); (3) la ritenuta inefficacia della clausola statutaria per effetto dell'apertura della procedura concorsuale; (4) l'erronea interpretazione dell'art. 28 dello statuto, che secondo i ricorrenti imponeva il ripiano di tutte le perdite risultanti dal bilancio e non solo di quelle connesse ai servizi pubblici; (5) l'omesso esame sull'oggetto sociale e sulle attività del consorzio. I controinteressati hanno resistito, e un gruppo di enti locali ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale della banca, dichiarando inammissibile il terzo motivo e assorbiti gli altri. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da alcuni enti locali perché non sorretto da soccombenza, essendo essi risultati integralmente vittoriosi in appello. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha escluso che l'art. 6, comma 19, d.l. n. 78 del 2010 si applichi ai consorzi ex art. 31 t.u.e.l., in quanto la norma riguarda testualmente solo le società pubbliche e non consente estensione analogica a soggetti di diversa natura giuridica; ha inoltre affermato che, nell'interpretare una clausola statutaria, il dato letterale è prioritario e non può essere superato per ragioni di coerenza sistematica fino a sostituire la volontà espressa dalle parti, pena la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.

Norme richiamate

  • art. 31 t.u.e.l.

    consente agli enti locali di costituire un consorzio per la gestione associata di servizi e funzioni; il consorzio è una struttura dotata di personalità giuridica e strumentale ai compiti dei partecipanti

  • art. 114 t.u.e.l.

    richiamato per evidenziare la disciplina delle aziende speciali e il riferimento ai costi sociali; non legittima l'estensione automatica della disciplina sulle perdite delle società ai consorzi

  • art. 194, primo comma, lett. b), t.u.e.l.

    riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da copertura di disavanzi di consorzi nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi e se il disavanzo deriva da fatti di gestione

  • art. 6, comma 19, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    "le amministrazioni ... non possono ... effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate"

    norma imperativa dettata per le società pubbliche; non si estende in via analogica ai consorzi ex art. 31 t.u.e.l.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato come indice testuale che conferma il riferimento della norma alle sole società

  • d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 14, comma 5

    conferma che il divieto di assistenza finanziaria riguarda le società partecipate

  • art. 35, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448

    la previsione di trasformazione di aziende speciali e consorzi in società di capitali evidenzia la diversa natura giuridica dei consorzi rispetto alle società

  • art. 1362 c.c.

    nell'interpretazione contrattuale/statutaria, la comune intenzione non può essere ricercata prescindendo da un testo chiaro e univoco

  • art. 1365 c.c.

    richiamato insieme ai criteri strettamente interpretativi da applicare solo se il dato letterale risulti ambiguo

  • art. 1367 c.c.

    il principio di conservazione opera solo se il testo resta oscuro o ambiguo dopo i criteri principali e non può portare a un'interpretazione sostitutiva della volontà espressa

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come criterio integrativo da utilizzare solo in via subordinata

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come criterio integrativo subordinato

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità nei presupposti di legge

Massime di principio

  • La disciplina che vieta agli enti pubblici di sostenere finanziariamente società partecipate in perdita va applicata solo ai soggetti espressamente contemplati dal dato normativo; non è consentita un'estensione analogica a enti diversi, come i consorzi, quando la norma sia testualmente riferita alle società.
  • L'interpretazione di una clausola statutaria segue i criteri ermeneutici del contratto: il senso letterale delle espressioni è il primo parametro e, se il testo è chiaro e univoco, non può essere superato da letture sistematiche volte a renderlo conforme ad altre norme o a neutralizzarne l'eventuale invalidità.
  • Il principio di conservazione del negozio non autorizza il giudice a riscrivere la clausola per salvarla dalla nullità; esso opera solo in presenza di persistente ambiguità dopo l'applicazione dei criteri interpretativi principali.
  • Per i consorzi ex art. 31 t.u.e.l., l'eventuale copertura dei disavanzi può derivare dagli obblighi statutari o dalle previsioni dell'art. 194 t.u.e.l., ma non da una automatica trasposizione della disciplina delle società pubbliche.
  • Un ricorso incidentale è inammissibile se proposto da una parte integralmente vittoriosa in appello e volto solo a rimettere in discussione questioni assorbite, poiché tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoPatti parasocialiInadempimento
RamiProcesso civileContrattiSocietarioObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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