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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2356/2025.

Giustizia amministrativa202503153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva disposto l'esecuzione del giudicato relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, liquidando le spese del primo grado in € 700,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, nonché ulteriori profili riferiti a parametri costituzionali, europei e convenzionali. Ha sostenuto che la parte soccombente deve rimborsare le spese alla parte vittoriosa e che l'importo liquidato dal TAR fosse inferiore ai valori tabellari applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014 come modificato. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di € 700,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili, anche tenendo conto della riduzione consentita. Ha precisato che la liquidazione delle spese e dei compensi costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, ma non può condurre all'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. La motivazione del TAR, tuttavia, non è stata ritenuta apodittica, poiché il contenzioso era oggettivamente semplice e seriale. Le spese del primo grado sono state rideterminate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, anch'esse distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    La parte soccombente deve, in linea generale, rimborsare le spese alla parte vittoriosa; il giudice deve liquidarle, ferma la necessità di motivazione specifica quando si discosta dalla regola della soccombenza.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022

    La riduzione dei parametri deve essere applicata senza consentire una liquidazione al di sotto dei valori minimi risultanti dalla disciplina parametrica applicabile.

  • D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022

    I parametri forensi delimitano la discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, impedendo, secondo la decisione, di scendere al di sotto delle soglie minime applicabili allo scaglione di valore pertinente.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama precedenti della stessa Sezione su identica questione, utilizzandoli come coordinate interpretative per la decisione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è tenuto a motivare specificamente la statuizione sulle spese processuali quando si discosta dalla regola generale della soccombenza; in assenza di tale scostamento, non è necessaria una motivazione ulteriore e autonoma, salvo il rispetto dei limiti legali alla liquidazione.
  • La liquidazione giudiziale delle spese e dei compensi professionali è espressione di discrezionalità, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Nell'applicazione dei parametri forensi, il giudice deve rispettare le soglie minime inderogabili previste dalla disciplina vigente per lo scaglione applicabile, anche quando riconosca la semplicità e la serialità della controversia e applichi le riduzioni consentite.
  • La semplicità e la serialità del contenzioso possono giustificare una riduzione della liquidazione entro i limiti consentiti dai parametri forensi, ma non legittimano una liquidazione inferiore alle soglie minime previste dalla normativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potere

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