Cassazione Civile, Sentenza n. 38322/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, assegnatari di appartamenti realizzati dalla Società Cooperativa Edilizia "Il Girasole" in seguito a un mutuo non rimborsato dalla cooperativa e a conseguente esecuzione immobiliare, proposero opposizione all'esecuzione promossa contro i loro beni. Il motivo del ricorso in cassazione è di natura processuale: nelle fasi di merito la debitrice principale (la Società Cooperativa "Il Girasole"), parte necessaria nel procedimento esecutivo e nel giudizio di opposizione, non è mai stata evocata in giudizio. Pertanto sarebbe stato violato il contraddittorio con il litisconsorte necessario (il debitore diretto), con i conseguenti vizi di nullità del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Benevento in diversa composizione, affinché il giudice di primo grado riesamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale, Società Cooperativa "Il Girasole", che era stata illegittimamente pretermessa nei gradi di merito. La Corte ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda sulla liquidazione delle spese dell'intero giudizio alla stregua dell'effettiva condotta delle parti. La Corte ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui, nelle esecuzioni promosse contro beni del terzo, il debitore principale è parte necessaria e la sua mancata evocazione rende le pronunce emesse inutiliter datae, imponendo l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
art. 602 e ss. c.p.c.
Nei procedimenti di espropriazione promossi dal creditore contro il terzo proprietario, sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione quanto il debitore; il debitore, sebbene non legittimato passivo in senso tradizionale, è parte necessaria del procedimento e deve essere sentito quando le norme lo prevedono, pena la nullità delle pronunce
art. 354, comma 1, c.p.c.
art. 354, comma 1, c.p.c.
Il giudice di appello, se rileva la mancata chiamata di parte necessaria, deve rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio; l'omissione di tale rimessione costituisce vizio che può portare alla cassazione
art. 383, comma 3, c.p.c.
art. 383, comma 3, c.p.c.
In presenza di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, la Cassazione può annullare le pronunce emesse e rinviare la causa al giudice di primo grado
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: la Corte ha ritenuto non applicabili le conseguenze previste da questa norma poiché il ricorso non è stato rigettato
Massime di principio
- Nelle esecuzioni promosse contro beni di un terzo, il debitore principale è parte necessaria: la sua mancata evocazione determina la nullità delle pronunce e l'annullamento in Cassazione con rinvio.
- Il giudice del merito (di primo o di secondo grado) che rilevi la mancanza del contraddittorio con una parte necessaria deve provvedere affinché la causa prosegua con l'integrazione del contraddittorio o rimetta la causa al giudice competente; l'omissione di tale dovere può essere sanata solo con la cassazione e rinvio.
- Le sentenze che travolgono anche il grado precedente per vizio originario di mancata chiamata del litisconsorte necessario devono essere cassate per evitare contrasto di giudicati e per permettere il pieno esercizio della difesa da parte della parte non evocata.
- In situazioni analoghe, le parti terze (assegnatari o proprietari) che si oppongono all'esecuzione devono verificare e, se del caso, eccepire tempestivamente la mancata chiamata del debitore principale; se il vizio non è sanato in sede di merito, la Cassazione può rilevarlo d'ufficio.
- Il giudice alla ripresa del processo dovrà riesaminare la domanda nel nuovo contraddittorio e potrà decidere anche sulle spese in base alla condotta processuale effettiva delle parti.
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