Cassazione Civile, Ordinanza n. 04042/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato, sia pure con riduzione dell’importo, un avviso di accertamento Irpef per l’anno 2002, con recupero a tassazione di un maggior reddito pari a euro 1.078.000, oltre sanzioni e addizionali regionali e comunali. L’accertamento era fondato sulla presunzione di distribuzione al socio, in proporzione alla partecipazione societaria, di utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 47, comma 1, d.P.R. 917/1986, 38 d.P.R. 600/1973, 2727 e 2729 c.c., sostenendo l’insufficienza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 14, comma 1, d.P.R. 917/1986, lamentando il mancato scomputo del credito d’imposta riconosciuto per gli utili distribuiti. La Corte rilevava che il giudice di merito aveva escluso la prova liberatoria del contribuente circa la mancata percezione degli utili o il loro reinvestimento/accantonamento, e che il credito d’imposta non era applicabile perché non risultava provata alcuna delibera di assegnazione degli utili né i presupposti per il beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa e osservando che la valutazione sulla mancata prova contraria del contribuente appartiene al merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto, e in parte infondato, perché il credito d’imposta ex art. 14 d.P.R. 917/1986 presuppone condizioni e una delibera di assegnazione non provate nel caso concreto. Non sono state liquidate spese per mancata difesa dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato insieme alla disciplina dell’imputazione degli utili distribuiti al socio; nel caso concreto non ha impedito l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma sull’accertamento del reddito; la Corte ne ha confermato l’operatività nel contesto dell’accertamento induttivo e presuntivo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili se gravi, precise e concordanti; non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Il credito d’imposta per utili distribuiti al socio opera solo se sussistono i relativi presupposti e nei limiti previsti dalla legge; in mancanza di prova della delibera di assegnazione e degli altri requisiti, il beneficio non spetta.
art. 105 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato quale ulteriore limite/condizione per l’attribuzione del credito d’imposta al socio; senza il rispetto delle condizioni previste non può esservi riconoscimento del beneficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano distribuiti ai soci, salvo prova contraria del singolo socio.
- La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto può essere a sua volta accertato in via presuntiva e costituire base di ulteriori inferenze, purché la presunzione sia grave, precisa e concordante.
- Per vincere la presunzione di distribuzione, il socio deve provare un fatto ulteriore idoneo a dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società; la mera esistenza di perdite contabili non basta.
- L’applicazione della presunzione richiede comunque che la ristretta base sociale sia oggetto di specifico accertamento probatorio; una volta accertata tale circostanza, il giudice può inferire la distribuzione degli utili extracontabili.
- Il credito d’imposta sugli utili distribuiti al socio può essere riconosciuto solo in presenza dei presupposti normativi e della prova della delibera di assegnazione degli utili; in assenza di tali elementi, il beneficio non può essere calcolato.
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
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