Sentenza del 18/02/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - studi di settore - esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti - è necessaria. Discordanza tra reddito dichiarato e accertato - contraddittorio - è necessario. Studio di settore - onere della prova ente impositore - dimostrare standard prescelto - è tale - onere del contribuente - provare l'esistenza concreta di reddito inferiore è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un accertamento fiscale basato sugli studi di settore per discordanza tra i ricavi dichiarati e quelli attribuiti dallo studio di settore; contestazione della legittimità dell'accertamento analitico‑induttivo in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti e/o senza svolgimento del contraddittorio obbligatorio
La decisione
la Corte ha stabilito che l'accertamento analitico‑induttivo fondato sugli studi di settore è legittimo solamente se sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la presunzione di maggiore reddito; inoltre, in caso di discordanza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore l'Ufficio è obbligato ad attivare il contraddittorio con il contribuente. Ne consegue che l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto e il contribuente deve provare in concreto le condizioni che giustificano un reddito inferiore. In mancanza di tali requisiti l'accertamento viene annullato
Norme richiamate
studi di settore (disposizioni regolamentari e prassi amministrativa)
gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento induttivo che fornisce parametri per stimare la capacità potenziale di produrre ricavi/compensi; la loro utilizzazione richiede la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e la dimostrazione dell'applicabilità allo specifico contribuente
principio del contraddittorio nel procedimento tributario
la discrepanza tra dati dichiarati e dati desunti da strumenti di accertamento standardizzato impone all'Ufficio l'attivazione del contraddittorio con il contribuente, per consentire a quest'ultimo di fornire elementi di prova contrari o integrativi
onere della prova nell'accertamento tributario
l'ente impositore ha l'onere di provare l'esistenza e l'applicabilità dello standard scelto; il contribuente ha l'onere di provare, in concreto, la sussistenza di condizioni che giustifichino un reddito inferiore
Massime di principio
- L'accertamento analitico‑induttivo basato sugli studi di settore è ammissibile solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la presunzione di maggior reddito.
- La semplice discordanza numerica tra ricavi dichiarati e quelli indicati dallo studio di settore non è sufficiente: l'Ufficio deve attivare il contraddittorio prima di consolidare l'accertamento.
- L'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto; senza questa dimostrazione l'accertamento rischia di essere annullato.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento provando in concreto elementi che giustificano un reddito inferiore (es. condizioni economiche, organizzative, anomale o eventi straordinari).
- Gli studi di settore producono una presunzione relativa (susceptible di prova contraria): non forniscono prova assoluta del maggior reddito.
- In assenza di contraddittorio o di indizi gravi, precisi e concordanti l'interpretazione favorevole è quella che porta all'annullamento dell'accertamento fiscale.
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