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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 530 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - studi di settore - esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti - è necessaria. Discordanza tra reddito dichiarato e accertato - contraddittorio - è necessario. Studio di settore - onere della prova ente impositore - dimostrare standard prescelto - è tale - onere del contribuente - provare l'esistenza concreta di reddito inferiore è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un accertamento fiscale basato sugli studi di settore per discordanza tra i ricavi dichiarati e quelli attribuiti dallo studio di settore; contestazione della legittimità dell'accertamento analitico‑induttivo in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti e/o senza svolgimento del contraddittorio obbligatorio

La decisione

la Corte ha stabilito che l'accertamento analitico‑induttivo fondato sugli studi di settore è legittimo solamente se sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la presunzione di maggiore reddito; inoltre, in caso di discordanza tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio di settore l'Ufficio è obbligato ad attivare il contraddittorio con il contribuente. Ne consegue che l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto e il contribuente deve provare in concreto le condizioni che giustificano un reddito inferiore. In mancanza di tali requisiti l'accertamento viene annullato

Norme richiamate

  • studi di settore (disposizioni regolamentari e prassi amministrativa)

    gli studi di settore costituiscono uno strumento di accertamento induttivo che fornisce parametri per stimare la capacità potenziale di produrre ricavi/compensi; la loro utilizzazione richiede la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e la dimostrazione dell'applicabilità allo specifico contribuente

  • principio del contraddittorio nel procedimento tributario

    la discrepanza tra dati dichiarati e dati desunti da strumenti di accertamento standardizzato impone all'Ufficio l'attivazione del contraddittorio con il contribuente, per consentire a quest'ultimo di fornire elementi di prova contrari o integrativi

  • onere della prova nell'accertamento tributario

    l'ente impositore ha l'onere di provare l'esistenza e l'applicabilità dello standard scelto; il contribuente ha l'onere di provare, in concreto, la sussistenza di condizioni che giustifichino un reddito inferiore

Massime di principio

  • L'accertamento analitico‑induttivo basato sugli studi di settore è ammissibile solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la presunzione di maggior reddito.
  • La semplice discordanza numerica tra ricavi dichiarati e quelli indicati dallo studio di settore non è sufficiente: l'Ufficio deve attivare il contraddittorio prima di consolidare l'accertamento.
  • L'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto; senza questa dimostrazione l'accertamento rischia di essere annullato.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento provando in concreto elementi che giustificano un reddito inferiore (es. condizioni economiche, organizzative, anomale o eventi straordinari).
  • Gli studi di settore producono una presunzione relativa (susceptible di prova contraria): non forniscono prova assoluta del maggior reddito.
  • In assenza di contraddittorio o di indizi gravi, precisi e concordanti l'interpretazione favorevole è quella che porta all'annullamento dell'accertamento fiscale.

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