Ordinanza n. 1637/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di misure cautelari collegiali i) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda n. 30/2026, avente ad oggetto «Disciplina degli orari degli esercizi commerciali - anno 2026», pubblicata sull’Albo Pretorio on line il 19 febbraio 2026 per quindici giorni consecutivi, come da certificato di pubblicazione che si produce quale doc. 2, nella parte in cui disciplina gli orari delle «sale giochi/scommesse» (Titolo 4°, LETT. D), ordinandone la «chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00», sotto espressa comminatoria di sanzioni amministrative (Titolo 6°); ii) di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente compreso «il parere della Commissione comunale di cui all’art. 78 della L.R. n. 6 del 2.2.2010 espresso in data 18.2.2026»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale sugli orari degli esercizi commerciali per l’anno 2026, nella parte relativa alla chiusura delle sale giochi e scommesse dalle ore 19.00 alle ore 1.00, nonché atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, l’ordinanza sindacale del Comune di Trezzo sull’Adda che disciplinava gli orari degli esercizi commerciali e imponeva alle sale giochi e scommesse la chiusura dalle ore 19.00 alle ore 1.00, con previsione di sanzioni amministrative. Era altresì impugnato il parere della Commissione comunale previsto dalla normativa regionale. Il TAR ha rilevato d’ufficio un vizio relativo all’integrità del contraddittorio: il ricorso era stato notificato all’indirizzo PEC del Comune risultante dall’Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA), mentre il Comune aveva comunicato un diverso domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali relativi alla legittimità della disciplina degli orari delle sale giochi e scommesse né la domanda cautelare. Ha ritenuto invalida la notificazione del ricorso, poiché l’indirizzo risultante dall’Indice IPA è utilizzabile soltanto in via residuale, quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni. Poiché nel caso concreto tale comunicazione risultava effettuata, il Collegio ha disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 44 c.p.a. e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione del ricorso unitamente all’ordinanza. È stato assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con avvertimento che l’inadempimento comporterà l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. L’udienza camerale per il prosieguo è stata fissata al 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 6-ter d.lgs. n. 82/2005
L’indirizzo dell’amministrazione risultante dall’Indice delle Pubbliche amministrazioni non costituisce il domicilio da utilizzare quando l’ente abbia comunicato un diverso domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012
Il Registro delle Pubbliche amministrazioni è il registro ufficiale per la comunicazione dei domicili digitali delle amministrazioni ai fini delle notificazioni degli atti giudiziari.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
La notificazione all’indirizzo risultante dall’Indice IPA è validamente effettuata soltanto quando la pubblica amministrazione destinataria non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle Pubbliche amministrazioni; l’utilizzo dell’IPA è quindi residuale e subordinato alla previa verifica del Registro.
art. 44 c.p.a.
In presenza di una notificazione invalida che incide sull’integrità del contraddittorio, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della notificazione.
art. 35 c.p.a.
L’omessa rinnovazione della notificazione nel termine assegnato determina l’inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale fondamento della possibilità di disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione invalida.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione abbia comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche amministrazioni, la notificazione di un atto giudiziario effettuata a un diverso indirizzo risultante dall’Indice IPA è invalida.
- L’Indice IPA può essere utilizzato per la notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni soltanto in via residuale, dopo aver verificato che il Registro delle Pubbliche amministrazioni non contenga il domicilio digitale dell’ente destinatario.
- L’utilizzo dell’Indice IPA in luogo del domicilio digitale comunicato nel Registro delle Pubbliche amministrazioni incide sull’integrità del contraddittorio e legittima il giudice a disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione.
- La rinnovazione della notificazione deve essere eseguita nel termine assegnato dal giudice; in caso di inadempimento, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →