Cassazione Penale, Sentenza n. 25187/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rondinelli impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale continuata e aggravata, contestando cinque profili: 1) travisamento della prova per aver qualificato come distrattive le spese di ristrutturazione dell'immobile (sosteneva che si trattasse di una sublocazione vantaggiosa e non di un appalto o di operazione distrattiva); 2) carenza di motivazione e contraddittorietà sulla qualificazione come distrattiva della mancata riscossione di un credito di euro 1.270.000 verso la controllante CTF (deducendo che il credito non fosse certo, liquido o esigibile); 3) mancata acquisizione di prova decisiva (audizione della curatrice fallimentare della CTF) ritenuta indispensabile per dimostrare l'inesigibilità del credito; 4) errata applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sostenendo che si dovesse tener conto solo della "perdita di chance" e non dell'intero importo del credito; 5) vizio nella negazione delle attenuanti generiche, per non aver valorizzato l'incensuratezza, l'assenza di vantaggi personali e il tentativo di salvare la controllante.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi (il travisamento non era decisivo; il credito di euro 1.270.000 era incontestato "in an e in quantum" e quindi irrilevante la causale; il giudice di appello, nel rito abbreviato, poteva legittimamente non disporre l'acquisizione integrativa della prova). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto chiedeva un sindacato di merito su fatti e valutazioni di fatto; la Corte ha ritenuto plausibile la valutazione del giudice di merito circa la gravità del danno patrimoniale, anche alla luce della capacità di liquidità che la debitore ancora manifestava nel 2014. Il quinto motivo è stato respinto come insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di fatto ben motivata dal giudice di merito (durata prolungata della condotta distrattiva, assenza di segni di resipiscenza, sottrazione di risorse ai creditori e ai lavoratori). È stata così confermata la condanna a 3 anni di reclusione, con applicazione delle pene accessorie fallimentari per la stessa durata, senza concessione delle attenuanti generiche, e condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Richiamato per i limiti nella motivazione dei motivi di ricorso e l'enunciazione dei capi di censura; la Corte rileva che i motivi sono stati esposti nei termini richiesti dalla norma.
Codice di procedura penale, art. 603, comma 3
«...al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari...»
Sottolinea il potere discrezionale del giudice d'appello di disporre d'ufficio prove nel rito abbreviato e la conseguente mancanza di diritto delle parti a ottenere integrazioni probatorie in quella fase.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato come parametro per sindacare in Cassazione vizi argomentativi relativi all'omessa assunzione di prove o alla valutazione della loro decisività; la Corte ne segnala l'applicabilità limitata e l'assenza dei vizi dedotti.
Legge fallimentare, art. 219, comma 1
Citata in relazione all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte ammette la valutazione del giudice di merito sull'entità del danno in base agli effetti reali sulla massa dei creditori.
Codice penale, art. 62-bis
Riferito alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il loro riconoscimento è giudizio di fatto non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato.
Cassazione, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
Richiamata per affermare che valutazioni peritali e prospettazioni difensive di segno contrario non travolgono, se non decisive, la motivazione dei giudici di merito.
Sezioni Unite, sentenza n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
«Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti...; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove...»
Conferma il principio che, nel rito abbreviato, la scelta probatoria in appello è rimessa al giudice e la parte non può rivendicare un diritto a integrazioni probatorie.
Giurisprudenza su attenuanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011)
«La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto..." e "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente...»
Ribadito che il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto e può basarsi su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti; tale valutazione, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la qualificazione di una operazione come "distrattiva" può essere confermata anche quando esistano profili che prospettano una possibile utilità aziendale, se la contabilità e le risultanze non giustificano l'operazione rispetto agli interessi della massa creditoria.
- Un credito non riscosso può integrare condotta distrattiva se è incontestato quanto ad an e quantum; la causa o la derivazione giuridica del credito è secondaria rispetto all'effetto patrimoniale sulla società fallita o concordataria.
- Nel rito abbreviato l'ammissione di nuove prove in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice: le parti non hanno un diritto assoluto all'integrazione istruttoria e il diniego è sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione specifici.
- La valutazione della rilevanza del danno patrimoniale (aggravante) è sostanzialmente di merito e può tener conto dell'effetto pratico sulla liquidità e sulle chance di recupero; richiedere la riduzione a mera "perdita di chance" richiede elementi probatori specifici e non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità.
- La negazione delle attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto: può fondarsi anche su un unico elemento ritenuto prevalente (durata del comportamento, assenza di resipiscenza, danno ai creditori) e, se congruamente motivata, non è annullabile in Cassazione.
- La Cassazione non riesamina libero il merito dei fatti o delle valutazioni economiche dei giudici di merito; le censure che richiedono un diverso apprezzamento probatorio o economico sono spesso inammissibili o infondate salvo chiari vizi logico-giuridici nella motivazione.
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