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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17129/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Greco Massimo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip. Le censure riguardavano: 1) carenza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'associazione per delinquere e a reati-fine contestati, con particolare rilievo per l'impossibilità materiale della sua partecipazione (residente in Sicilia, sottoposto ad arresti domiciliari e controllo elettronico dal 2019); 2) insufficiente prova e attendibilità delle intercettazioni e della ricostruzione dell'importazione di circa 800 kg di marijuana; 3) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione e del pericolo di inquinamento probatorio, atteso il lungo periodo di detenzione precedente ("tempo silente"), l'assenza di contatti recenti con i coindagati e la mancanza di elementi individualizzanti che colleghino specifici comportamenti di altri associati al Greco.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha: 1) annullato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativi ai capi 2 e 7 e quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari connesse (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio); 2) annullato l'ordinanza anche con riferimento all'esistenza delle esigenze cautelari relative al capo 27-bis; 3) rigettato il ricorso nella parte in cui contestava l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 27-bis (la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per l'episodio del 2018, anche per convergenza delle dichiarazioni intercettate e presenza documentata dei soggetti all'imbarco); 4) ha disposto il rinvio per nuovo esame; non è stata disposta la rimessione in libertà e la cancelleria dovrà effettuare le comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    La cancelleria deve effettuare le comunicazioni previste; dalla comunicazione non deriva automaticamente la rimessione in libertà del detenuto

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. pen., Sez. I, 18 marzo 2021, n. 10561

    Principio secondo il quale il reciproco riscontro delle dichiarazioni di correi, in assenza di sospetti di accordo fraudolento, può concorrere a formare gravi indizi di colpevolezza

Massime di principio

  • Per la conferma di misure cautelari occorrono elementi individualizzanti diretti al singolo indagato; riferimenti generici a condotte di altri associati non sono sufficienti.
  • La mera possibilità teorica di malfunzionamento degli strumenti di controllo elettronico non sostituisce la prova concreta di effettivo elusione o di spostamenti; il giudice deve motivare in modo specifico.
  • Il "tempo silente" (lunga distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura) può attenuare il bisogno cautelare salvo che non emergano fatti successivi che dimostrino attività criminosa intervenuta.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni tra coindagati possono costituire gravi indizi, soprattutto se i racconti sono convergenti e vi sono elementi oggettivi di riscontro (presenze documentate, ecc.).
  • La sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio richiede indizi che colleghino il singolo indagato a condotte intimidatorie o di distorsione delle prove; riferimenti generici all'aggressività del sodalizio non bastano.

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