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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 1803 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento bancario -Versamenti e prelievi su conti bancari intestati al contribuente - Valenza probatoria. (Art. 32 D.P.R. 600/1973)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente e la valenza probatoria dei versamenti e dei prelievi risultanti dai suoi conti correnti. L'Ufficio aveva presumibilmente trattato l'attività come esercizio d'impresa e utilizzato le movimentazioni bancarie, comprese quelle relative ai prelievi, per presumere l'esistenza di compensi o ricavi non dichiarati. Il contribuente sosteneva invece di svolgere una pura attività di consulenza, riconducibile al lavoro autonomo, non essendo stati rinvenuti documenti o altri elementi formali idonei a dimostrare l'esercizio di un'attività imprenditoriale.

La decisione

La decisione ha ritenuto che, considerata la natura tecnica e formalizzata dell'attività, sottoposta alla vigilanza di più enti e caratterizzata da procedure amministrative e autorizzative stringenti, essa dovesse essere qualificata come attività di pura consulenza e quindi come lavoro autonomo. In assenza di documentazione o elementi formali comprovanti l'esercizio di un'impresa, non era possibile applicare la disciplina propria dei redditi d'impresa. Di conseguenza, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, art. 7-quater, comma 1, i prelievi bancari non giustificati effettuati dal professionista non potevano essere automaticamente considerati compensi non dichiarati, poiché dal testo dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973 è stata eliminata la parola "compensi".

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    La norma attribuisce rilievo alle risultanze delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento fiscale; nel testo modificato non ricomprende più i "compensi" tra i proventi presumibili dai prelevamenti dei lavoratori autonomi.

    Per i professionisti, i prelievi bancari non giustificati non possono costituire, da soli, una presunzione legale di compensi in nero. Restano invece valutabili, secondo la disciplina applicabile, i versamenti non giustificati e gli ulteriori elementi bancari supportati da riscontri.

  • Art. 7-quater, comma 1, del D.L. 193/2016

    Ha eliminato la parola "compensi" dal testo dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973.

    La modifica normativa ha escluso l'utilizzabilità automatica dei prelievi dei professionisti come prova presuntiva di compensi non dichiarati, con effetto per i periodi d'imposta interessati dalla disciplina.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'attività come lavoro autonomo o impresa deve basarsi sulla sua effettiva natura e su elementi concreti, non sulla sola valutazione dell'Ufficio.
  • Quando un'attività è caratterizzata da procedure tecniche, autorizzazioni e controlli formali, tali caratteristiche possono supportare la qualificazione come consulenza professionale, soprattutto se mancano documenti che dimostrino un'organizzazione imprenditoriale.
  • Per i professionisti, i prelievi bancari non giustificati non sono automaticamente compensi imponibili dopo la modifica dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973; l'Amministrazione deve disporre di ulteriori elementi o applicare una presunzione ancora giuridicamente ammessa.
  • I versamenti bancari non giustificati possono conservare rilevanza nell'accertamento e il contribuente deve essere in grado di dimostrarne la provenienza non reddituale.
  • La decisione riguarda specificamente la disciplina delle indagini bancarie applicabile ai lavoratori autonomi e non implica che ogni movimentazione bancaria sia irrilevante: la valutazione deve considerare il tipo di attività, il periodo d'imposta e la presenza di riscontri documentali.

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