Cassazione Civile, Ordinanza n. 25462/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (collaudatrice)
La controversia
Un ente locale aveva promosso un giudizio per ottenere l'accertamento della responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti nella realizzazione di una piscina comunale, in relazione al crollo del controsoffitto della vasca, verificatosi il 17 marzo 2009. La corte territoriale aveva accertato responsabilità a carico del direttore dei lavori e dell'ex socio dell'impresa esecutrice, ma aveva rigettato la domanda nei confronti della professionista incaricata del collaudo. Secondo gli accertamenti richiamati nella sentenza, il crollo era stato determinato dall'errata posa o dal montaggio dei pannelli, dall'impiego di materiali inidonei per l'ambiente della piscina e dall'inesatto ancoraggio dei pendini alla muratura, con uso di tasselli e viti non idonei e posa inclinata rispetto alla trave in cemento armato. L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo ha sostenuto che il controsoffitto avesse natura strutturale e che la collaudatrice fosse tenuta a verificarlo anche in corso d'opera. Con il secondo ha denunciato l'omessa motivazione sul contenuto dell'incarico conferito e la violazione dei criteri di interpretazione e integrazione del contratto. Con il terzo ha dedotto la violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e professionale, sostenendo che spettasse alla collaudatrice provare il corretto adempimento e che la stessa dovesse vigilare sul montaggio e sulla scelta dei materiali. Con il quarto ha lamentato una contraddizione tra l'attribuzione di un incarico di collaudo in corso d'opera e l'affermazione secondo cui l'opera era difficilmente ispezionabile al momento del collaudo. Con il quinto ha denunciato l'omesso esame della partecipazione della collaudatrice ai lavori in corso d'opera. Con il sesto ha dedotto la violazione dell'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e il difetto di motivazione, in relazione al riferimento agli accertamenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori e della natura del controsoffitto, già compiutamente accertata dalla corte territoriale, che lo aveva qualificato come opera non strettamente strutturale. Il secondo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza impugnata era esistente e intelligibile: la corte d'appello aveva spiegato che, data la natura dell'opera e la sua difficile ispezionabilità, la collaudatrice aveva potuto fare affidamento sulle attestazioni dell'impresa e del direttore dei lavori, verificando la tipologia dei pannelli e la corrispondenza al progetto e alla contabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché contestava la valutazione di merito secondo cui il controllo sul corretto montaggio dei pannelli spettava al direttore dei lavori e non rientrava negli obblighi della collaudatrice, tenuto conto che il controsoffitto non era un'opera strettamente strutturale. Il quarto motivo è stato rigettato, non ravvisandosi contraddizione nella motivazione: la decisione era fondata sulla natura non strettamente strutturale dell'opera, indipendentemente dalla distinzione tra collaudo statico e dinamico. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione delle prove e comunque non idoneo a incidere sulla ratio decidendi fondata sulla natura dell'opera. Il sesto motivo è stato rigettato perché la corte d'appello aveva motivato autonomamente, utilizzando il riferimento al giudizio penale soltanto come elemento non essenziale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, oltre agli oneri accessori e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 53 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura e al collaudo delle opere; la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui il controsoffitto non costituiva opera strettamente strutturale.
art. 67 d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi del collaudatore; non è stato ritenuto decisivo per superare l'accertamento sulla natura non strutturale dell'opera.
art. 75 d.P.R. 380/2001
Richiamato nel ricorso, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 7 legge 1086/1971
La Corte richiama il collaudo statico come verifica dell'idoneità all'uso e della conformità ai requisiti normativi delle opere strutturali; tale disciplina non è stata ritenuta applicabile al controsoffitto qualificato come opera non strettamente strutturale.
art. 1 legge 1086/1971
Richiamato dal ricorrente, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 187 d.P.R. 554/1999
Richiamato dal ricorrente, senza una specifica interpretazione accolta dalla Corte.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sufficiente quando espone le ragioni logiche e giuridiche della decisione; nel caso concreto la motivazione non era né graficamente né sostanzialmente omessa e non presentava contraddizioni insanabili.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra i criteri di interpretazione dell'incarico, senza specifica applicazione accolta dalla Corte.
art. 1366 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra i criteri di interpretazione dell'incarico, senza specifica applicazione accolta dalla Corte.
art. 1374 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di integrazione del contratto, senza specifica applicazione accolta dalla Corte.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento, senza che la Corte riconoscesse un inadempimento della collaudatrice.
art. 1669 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai difetti dell'opera, senza specifica applicazione accolta dalla Corte nei confronti della collaudatrice.
art. 2236 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità professionale, senza specifica applicazione accolta dalla Corte.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente sosteneva che la collaudatrice dovesse provare il corretto adempimento; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque insussistente, sulla base degli accertamenti di merito, l'obbligo di controllo contestato.
art. 1176 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di diligenza professionale, senza specifica applicazione accolta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure non possono utilizzare la violazione di legge per ottenere una nuova valutazione degli elementi istruttori e degli accertamenti di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di motivazione omessa o contraddittoria, ritenendo esistente, congrua e autonoma la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura non può mirare a una rivalutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; inoltre, il fatto indicato deve essere decisivo rispetto alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il collaudo statico riguarda la verifica dell'idoneità all'uso e della conformità normativa delle opere strutturali; quando un'opera è accertata come non strettamente strutturale, tale qualificazione incide sull'estensione degli obblighi del collaudatore.
- In assenza di uno specifico obbligo contrattuale o normativo accertato in concreto, il controllo sul corretto montaggio di un'opera non strettamente strutturale rientra nell'attività del direttore dei lavori e non può essere automaticamente imputato al collaudatore.
- La difficile o sopravvenuta impossibilità di ispezionare un'opera al momento del collaudo può giustificare, secondo l'accertamento del giudice di merito, l'affidamento del collaudatore sulle attestazioni dell'impresa e del direttore dei lavori circa l'esecuzione a regola d'arte, ferma la verifica della corrispondenza dell'opera al progetto e alla documentazione.
- È inammissibile in cassazione la censura che, prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, richieda una nuova valutazione degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.
- La motivazione non è omessa o apparente quando espone le ragioni logiche e giuridiche della decisione, anche mediante il richiamo a risultanze di un procedimento penale, purché la decisione disponga di un autonomo percorso argomentativo.
- Il riferimento del giudice civile ad accertamenti svolti in sede penale non viola di per sé l'autonomia dei giudizi, quando tali accertamenti non costituiscano l'unico fondamento della decisione e la motivazione civile sia autonoma.
- La decisività del fatto dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere valutata in rapporto alla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
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