Sentenza n. 16262/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'Abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, comunicato il 10 luglio 2025, con gli atti e i giudizi della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo reso nella procedura bandita con D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 16, comma 3, l. 240/2010, degli artt. 3, 4 e 6 e dell’Allegato B del D.M. 120/2016, degli artt. 3 e 5 del bando e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, travisamento e sviamento, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost. Ha sostenuto che il giudizio fosse generico e contraddittorio: pur riconoscendo coerenza, continuità, apprezzabile collocazione editoriale e spunti di interesse, la Commissione ha ravvisato debolezze nello scavo archivistico e nel dialogo critico con la storiografia senza indicare le carenze specifiche né analizzare adeguatamente le pubblicazioni, il loro contributo alla ricerca, l’originalità e l’impatto scientifico. Ha contestato inoltre il rilievo di insufficiente internazionalizzazione, richiamando tre articoli su riviste di classe A e un articolo in lingua inglese pubblicato su Modern Italy, nonché una disparità rispetto a candidati abilitati con un analogo numero di pubblicazioni in riviste di classe A. Ha infine sostenuto che le pubblicazioni utilizzassero fonti originali e inedite e che i giudizi individuali negativi, in particolare quello di un commissario, non specificassero le lacune contestate. Con il secondo motivo ha dedotto che il giudizio collegiale, adottato a maggioranza, non desse conto dei giudizi individuali favorevoli espressi da alcuni commissari.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Ha premesso che l’abilitazione richiede, tra l’altro, una valutazione positiva delle pubblicazioni, complessivamente di qualità elevata, e che la maturità scientifica va apprezzata in relazione alla qualità e originalità dei risultati e alla posizione riconosciuta del candidato nella comunità scientifica. Pur essendo necessaria una motivazione sintetica ma chiara, specifica e non stereotipata, la valutazione scientifica è sindacabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o erroneità, non nel merito. Nel caso concreto, i giudizi individuali descrivevano le singole monografie e i contributi, rilevando, tra l’altro, limitati o incompleti riferimenti archivistici, testi brevi o prevalentemente documentari, apparati critici insufficienti, uso di storiografia consolidata e limitata profondità interpretativa. Il giudizio complessivo era coerente con tali rilievi e non risultava generico, stereotipato o manifestamente irragionevole; la contestazione della ricorrente avrebbe richiesto una rivalutazione di merito riservata alla Commissione. Il TAR ha ritenuto che l’originalità fosse stata considerata e che la mera pubblicazione di documenti inediti non la dimostrasse di per sé. Ha inoltre giudicato non decisiva la collocazione di articoli in riviste di classe A ai fini dell’internazionalizzazione, che richiede anche un dialogo con la storiografia internazionale; la disparità di trattamento dedotta è stata smentita nelle controdeduzioni ministeriali, non contrastate dalla ricorrente. Quanto al giudizio collegiale negativo, ha ritenuto che non fosse necessaria una motivazione specifica sulle valutazioni dei commissari rimasti in minoranza, dovendosi ricavare le ragioni del diniego dai giudizi individuali negativi che sostengono la maggioranza. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, l. 240/2010
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia è contenuta nel D.M. 7 giugno 2016, n.120, il quale prevede, all’art. 3, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati.
La Commissione deve formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, valutando pubblicazioni e titoli sulla base delle informazioni presentate dal candidato.
art. 3 D.M. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati.
La valutazione della qualificazione scientifica deve essere motivata e riferita ai titoli e alle pubblicazioni presentati nella domanda.
art. 4 D.M. 120/2016
La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
La Commissione valuta le pubblicazioni considerando congiuntamente coerenza, apporto individuale, qualità e originalità, rigore metodologico, collocazione editoriale, continuità e rilevanza nel settore.
art. 6 D.M. 120/2016
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni
L’abilitazione richiede il soddisfacimento cumulativo delle condizioni previste dalla disciplina, tra cui titoli, impatto della produzione scientifica e valutazione positiva delle pubblicazioni.
Allegato B D.M. 120/2016
si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale
La qualità elevata dipende da originalità, rigore metodologico e contributo al progresso della ricerca, valutati anche in relazione al presumibile impatto nella comunità scientifica.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo deve essere motivato in modo sintetico ma chiaro, specifico e non stereotipato, individuando le ragioni concrete che impediscono di riconoscere la maturità scientifica richiesta; la motivazione può risultare dall’esame coordinato dei giudizi individuali e di quello collegiale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scientifiche della Commissione non può sostituirsi al merito tecnico riservato all’organo, ma può rilevare manifesta illogicità, contraddittorietà o erroneità e non può avallare motivazioni generiche o tautologiche.
- La pubblicazione di fonti inedite non equivale, di per sé, a originalità scientifica: la valutazione deve considerare anche il rigore metodologico, l’apparato critico, la profondità interpretativa e il contributo al progresso della ricerca.
- La collocazione di pubblicazioni su riviste di classe A non è, da sola, decisiva per attestare l’internazionalizzazione della ricerca, dovendosi considerare anche il dialogo con la storiografia internazionale.
- Quando il giudizio finale negativo è adottato a maggioranza, non è necessaria una motivazione autonoma e specifica sulle valutazioni dei commissari rimasti in minoranza: le ragioni del diniego possono essere ricavate dai giudizi individuali negativi che sostengono la decisione collegiale.
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