Circolare INAIL n. 09 del 24 febbraio 1988
Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche e integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il decreto ministeriale 16 giugno 1987 che determina le retribuzioni convenzionali annue da utilizzare per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per gli anni 1983, 1984 e 1985. Precisa che tali importi valgono solo per i professionisti autonomi, per i quali resta esclusa l’indennità per inabilità temporanea assoluta. Indica inoltre i criteri di applicazione temporale delle nuove retribuzioni, il mantenimento invariato delle rendite dal 1° luglio 1987 in attesa dei decreti per il 1986 e 1987, e le modalità operative interne per l’individuazione dei casi e il calcolo degli arretrati. Infine ribadisce che per questi soggetti continua ad applicarsi la disciplina assicurativa speciale della legge n. 93/1958, richiamata dalla legge n. 1103/1965, senza modifiche introdotte dalla legge n. 25/1983.
Retribuzioni convenzionali e regime assicurativo dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
Retribuzioni convenzionali e regime assicurativo dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
La circolare fornisce indicazioni operative in materia di liquidazione e riliquidazione delle rendite spettanti ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, alla luce del decreto ministeriale 16 giugno 1987 attuativo della legge 31 gennaio 1983, n. 25. Viene inoltre ribadito il regime assicurativo speciale applicabile a tali soggetti e la permanenza della disciplina contributiva previgente.
Retribuzioni convenzionali annue fissate dal decreto ministeriale
La circolare richiama la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 1987, del decreto ministeriale 16 giugno 1987, adottato in conformità all’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25. Il decreto determina le retribuzioni convenzionali annue da assumere a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica nelle seguenti misure:
- anno 1983: L. 14.074.633;
- anno 1984: L. 15.384.208;
- anno 1985: L. 16.411.500.
Ambito soggettivo di applicazione
La circolare specifica che le retribuzioni sopra indicate valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Per tali soggetti trova applicazione la disciplina della legge 20 febbraio 1958, n. 93, che prevede la sola prestazione economica della rendita per inabilità permanente o per morte, con esclusione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Criteri di liquidazione e riliquidazione delle rendite
Le rendite dovute ai soggetti interessati, o ai loro superstiti, per malattie e lesioni causate dall’azione di raggi X e di sostanze radioattive, fino ad allora calcolate in via cautelativa sul minimale di legge in base alla circolare n. 27/1985, devono essere rapportate alle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto ministeriale.
La circolare indica i seguenti criteri temporali:
- per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 14.074.633;
- la medesima retribuzione si applica per la riliquidazione, dal 2 marzo 1983, delle rendite in corso di godimento a tale data, in conformità all’articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, come modificato dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251;
- per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1984, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 15.384.208;
- sulla stessa retribuzione sono liquidate, dal 1° luglio 1984, le rendite in corso di godimento alla stessa data, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 251/1982;
- per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1985, la retribuzione annua da assumere è pari a L. 16.411.500;
- sulla stessa retribuzione vanno riliquidate, dal 1° luglio 1985, le rendite in corso di godimento alla stessa data.
Sospensione dell’adeguamento per il 1986 e il 1987
La circolare precisa che le rendite rimangono invariate dal 1° luglio 1987, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale che dovrà determinare le retribuzioni per gli anni 1986 e 1987.
Adempimenti interni e gestione degli arretrati
Per l’individuazione dei casi interessati all’adeguamento retributivo, la Direzione generale, servizio meccanizzazione, predisporrà un apposito tabulato. Poiché la riliquidazione riguarda periodi ricadenti nell’ante biennio, il calcolo degli arretrati è affidato alle Unità periferiche, che dovranno poi segnalare alla medesima Direzione generale, servizio meccanizzazione, i relativi importi secondo le procedure previste per la gestione meccanizzata delle rendite.
Regime assicurativo e contributivo dei tecnici liberi professionisti
La circolare chiarisce infine che i tecnici sanitari di radiologia medica liberi professionisti devono essere tutelati ai sensi e per gli effetti della legge 20 febbraio 1958, n. 93, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103. La successiva legge 31 gennaio 1983, n. 25 non ha modificato la disciplina dell’obbligo assicurativo e della contribuzione; di conseguenza continua ad applicarsi la particolare forma contributiva già in vigore.
Punti principali
Retribuzioni convenzionali annue fissate dal decreto ministeriale
La circolare richiama il decreto ministeriale 16 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 1987, che stabilisce le retribuzioni convenzionali annue da porre a base per la liquidazione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica: L. 14.074.633 per il 1983, L. 15.384.208 per il 1984 e L. 16.411.500 per il 1985.
Ambito soggettivo di applicazione
Gli importi indicati valgono esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Per tali soggetti è prevista, ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 93, la sola prestazione economica della rendita per inabilità permanente o per morte, con esclusione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Criteri di liquidazione e riliquidazione delle rendite
Le rendite per malattie o lesioni causate dall’azione di raggi X e di sostanze radioattive, fino ad allora calcolate cautelativamente sul minimale di legge secondo la circolare n. 27/1985, devono essere rapportate alle retribuzioni convenzionali del decreto ministeriale. Per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1983 si applica la retribuzione di L. 14.074.633, e la stessa base vale per la riliquidazione, dal 2 marzo 1983, delle rendite in corso a tale data. Per i casi dal 1° gennaio 1984 si applica L. 15.384.208, base sulla quale sono liquidate dal 1° luglio 1984 le rendite in corso. Per i casi dal 1° gennaio 1985 si applica L. 16.411.500, base sulla quale vanno riliquidate dal 1° luglio 1985 le rendite in corso di godimento.
Sospensione dell’adeguamento per il 1986 e il 1987
La circolare precisa che le rendite restano invariat e dal 1° luglio 1987, in attesa dell’emanazione di ulteriori decreti ministeriali per la determinazione delle retribuzioni relative agli anni 1986 e 1987.
Adempimenti interni e gestione degli arretrati
Per individuare i casi interessati all’adeguamento retributivo, la Direzione generale, servizio meccanizzazione, predisporrà un apposito tabulato. Poiché la riliquidazione riguarda periodi ricadenti nell’ante biennio, il calcolo degli arretrati è demandato alle Unità periferiche, che dovranno comunicare alla Direzione generale, servizio meccanizzazione, i relativi importi secondo le procedure previste per la gestione meccanizzata delle rendite.
Regime assicurativo e contributivo dei tecnici liberi professionisti
La circolare ribadisce che i tecnici sanitari di radiologia medica liberi professionisti devono essere tutelati ai sensi e per gli effetti della legge 20 febbraio 1958, n. 93, per espresso rinvio contenuto nell’articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103. La successiva legge 31 gennaio 1983, n. 25, non ha modificato la disciplina dell’obbligo assicurativo e della contribuzione; pertanto continua ad applicarsi la particolare forma contributiva già in vigore.
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