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Circolare

Circolare INAIL n. 13 del 24 marzo 1988

Contratti di formazione lavoro. Configurazione giuridica del rapporto. Prestazioni e contributi.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ex art. 3 del d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984. Il rapporto è qualificato come contratto a tempo determinato, soggetto alla disciplina ordinaria salvo le deroghe espressamente previste. In caso di infortunio o malattia professionale spettano le prestazioni INAIL ordinarie sulla retribuzione effettiva; per i minori di 18 anni si applica invece l’art. 119 del D.P.R. n. 1124/1965. Sul piano contributivo si applica la disciplina dell’apprendistato, con versamento all’INPS del contributo settimanale comprensivo della quota INAIL di L. 180. Se il rapporto viene trasformato in tempo indeterminato, tale regime contributivo resta valido fino alla scadenza originaria del contratto.

Contratti di formazione e lavoro: configurazione del rapporto, prestazioni INAIL e contribuzione

Contratti di formazione e lavoro: qualificazione giuridica, tutela assicurativa e contribuzione

La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella l. 19 dicembre 1984, n. 863. L’intervento nasce dai quesiti pervenuti in ordine alla configurazione del rapporto, alle prestazioni INAIL e al relativo regime contributivo.

Configurazione giuridica del rapporto

La circolare precisa che i rapporti di lavoro instaurati con contratto di formazione e lavoro si configurano come contratti a tempo determinato. Ne consegue che ad essi si applicano le disposizioni legislative comuni, salvo che la normativa speciale non disponga espressamente deroghe.

Prestazioni assicurative in caso di infortunio o malattia professionale

Per i lavoratori assunti con tale tipologia contrattuale, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale spettano, in linea generale, le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori assicurati. Il calcolo avviene sulla retribuzione effettivamente percepita, nei limiti previsti dalla legge.

Disciplina speciale per i minori di 18 anni

Costituisce eccezione la posizione dei lavoratori minori di 18 anni. Per essi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 119 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevedono:

  • l’indennità di temporanea commisurata alla retribuzione effettiva;
  • la rendita per inabilità permanente e per superstiti ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale fissata per le persone assicurate, di età superiore ai 18 anni, non apprendiste, occupate nella medesima lavorazione.

Regime contributivo

Quanto alla contribuzione, la circolare afferma che si applica anche ai lavoratori in questione la disciplina dell’apprendistato prevista dall’art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Il datore di lavoro deve versare all’INPS un contributo settimanale nel quale è compresa la quota di L. 180 spettante all’INAIL.

Conversione del rapporto in tempo indeterminato

Qualora il rapporto di formazione e lavoro venga convertito, nel corso del suo svolgimento, in un rapporto a tempo indeterminato, la disciplina contributiva prevista per gli apprendisti continua ad applicarsi fino al termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

Punti principali

Configurazione giuridica del rapporto

I contratti di formazione e lavoro sono qualificati come rapporti a tempo determinato. Essi restano assoggettati alle disposizioni legislative comuni, salvo le deroghe espressamente previste dalla disciplina speciale.

Prestazioni INAIL in caso di infortunio o malattia professionale

Per i lavoratori assunti con tali contratti spettano, in linea generale, le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori assicurati, calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita, entro i limiti di legge.

Disciplina speciale per i minori di 18 anni

Per i lavoratori minorenni si applica l’articolo 119 del D.P.R. n. 1124/1965. La temporanea è commisurata alla retribuzione effettiva, mentre la rendita per inabilità permanente e ai superstiti è ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori di età superiore ai 18 anni non apprendisti occupati nella stessa lavorazione.

Contribuzione e quota INAIL

La contribuzione segue la disciplina dell’apprendistato prevista dall’articolo 22 della legge n. 25/1955. Il datore di lavoro versa all’INPS un contributo settimanale che comprende la quota di L. 180 spettante all’INAIL.

Conversione del rapporto in tempo indeterminato

Se il contratto di formazione e lavoro viene convertito in rapporto a tempo indeterminato durante il suo svolgimento, il regime contributivo previsto per gli apprendisti continua ad applicarsi fino alla scadenza originariamente fissata nel contratto di formazione e lavoro.

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