Circolare INAIL n. 14 del 24 marzo 1988
Determinazione, per l anno 1988, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 1988, i limiti minimi di retribuzione giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali, applicando la variazione del costo della vita del 5,6% e i criteri previsti dalle norme richiamate. Vengono indicati i minimali generali, le regole particolari per part-time, istruzione prescolare e scolare, lavoro domestico, alcuni settori speciali e le misure specifiche per le diverse categorie assicurative. La circolare disciplina inoltre gli aggiornamenti dei premi INAIL, fornisce i valori per l’anno scolastico 1987-1988 degli insegnanti non statali e chiarisce i criteri risarcitivi per inabilità temporanea, permanente e ai superstiti.
Determinazione per il 1988 dei minimali di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Determinazione, per l’anno 1988, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
La circolare INAIL n. 14 del 24 marzo 1988 aggiorna i minimali di retribuzione giornaliera da assumere, per il 1988, ai fini del calcolo di tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale. Il provvedimento coordina le regole generali di rivalutazione con numerose discipline speciali, fornendo anche le misure utili per il calcolo dei premi assicurativi e alcune indicazioni operative per le sedi.
Criterio generale di rivalutazione
La base di partenza è la variazione percentuale dell’indice del costo della vita, determinata dal D.M. 27 novembre 1987 nella misura del 5,6%, da assumere per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1988, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1981.
La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, i limiti minimi devono comunque essere ragguagliati, se inferiori, a L. 31.376, somma pari al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1988, determinato in L. 418.350.
Minimali per categorie particolari e lavoro a tempo parziale
Per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo giornaliero per il 1988 è pari a L. 20.918, ma la circolare specifica che tale valore deve essere sostituito da L. 22.130 ai sensi della legge n. 537/1981.
Lo stesso minimo di L. 22.130 si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, in quanto la retribuzione ivi prevista è stata ritenuta configurabile come medio convenzionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come già comunicato con la circolare n. 13/1987.
Per le ipotesi di part-time senza stipula di contratto di lavoro, previste dai commi 16 e 17 del medesimo art. 5, il minimale giornaliero calcolato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% è pari a L. 16.734 per il 1988. Tuttavia, se i lavoratori sono occupati con orario superiore alle quattro ore, si applica il minimale generale di L. 31.376.
Istruzione prescolare e scolare non statale
La circolare richiama il comma 20 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, secondo il quale nel settore dell’istruzione prescolare non trova applicazione il limite minimo di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 638/1983. Pertanto, per tale settore i minimali devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri della legge n. 537/1981.
Per i lavoratori occupati nel settore dell’istruzione prescolare, indipendentemente dal fatto che siano impiegati a tempo pieno o con orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere, i limiti minimi 1988 risultano:
- impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive: L. 42.170;
- impiegati docenti e non docenti: L. 19.470;
- operai: L. 15.570.
Le retribuzioni annue si determinano, come di consueto, moltiplicando per 300 gli importi giornalieri indicati.
La disciplina speciale non si applica invece al settore dell’istruzione scolare non statale, per il quale continua a operare il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 della legge n. 638/1983.
Servizi domestici e familiari
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari la circolare richiama l’art. 22 della legge n. 843/1978, soggetto alla disciplina dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895. Le retribuzioni sono quindi rivalutate in base alle variazioni delle pensioni che si verificano ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969, con l’ulteriore maggiorazione, dal 1° gennaio 1985, del 50% delle misure vigenti a tale data, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 887/1984.
Le nuove misure sono riportate nella tabella allegato n. 1.
Altre categorie e retribuzioni convenzionali
La circolare conferma quanto già comunicato con la circolare n. 25/1985 per diverse categorie speciali, tra cui:
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi;
- operai dei cantieri di lavoro e di rimboschimento;
- detenuti ed internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- retribuzioni medie convenzionali a carattere locale fissate ai sensi dell’art. 118 del testo unico n. 1124/1965.
Per queste ultime, ove inferiori, deve comunque applicarsi il minimale di L. 22.130.
Minimi di retribuzione e premi assicurativi per le diverse categorie
La parte centrale della circolare riporta i limiti minimi di retribuzione da valere ai fini contributivi per l’anno 1988 e i correlati premi di assicurazione per le diverse categorie di assicurati.
Settore industriale
Per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore industriale la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 31.376.
Lo stesso importo vale per i titolari di aziende artigiane, per i soci di società tra artigiani lavoratori e per i familiari coadiuvanti del titolare dell’azienda artigiana. Per tali soggetti la retribuzione minima annua è pari a L. 9.412.800, ottenuta moltiplicando L. 31.376 per 300. In relazione a tale base annua, la circolare riporta i premi per classi di rischio da I a X.
La circolare aggiunge che, per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1988, la variazione della classe minima di retribuzione è disposta d’ufficio dalla Direzione generale - servizio meccanizzazione, in occasione dell’aggiornamento automatico con i tassi in aumento e in riduzione. L’adeguamento dei premi derivanti dalla variazione avverrà contestualmente alla elaborazione delle richieste di supplemento di premio anticipato relative al 1988; se ciò non fosse possibile per intervenute variazioni, l’adeguamento avverrà in sede di regolazione premio per il medesimo anno.
In sede di digitazione della retribuzione convenzionale annua deve essere assunto il valore 9412.
Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori
Per i facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, la retribuzione giornaliera è pari a L. 31.376. I premi minimi a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono indicati per facchini di I settore, facchini di II settore e barrocciai.
Per la medesima categoria, ma soggetta al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è L. 22.130 e i premi minimi trimestrali vengono differenziati per facchini di I e II settore e per barrocciai.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il minimale giornaliero è pari a L. 22.130 e la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è fissata in L. 26.500.
Lavori di frangitura e spremitura delle olive
Per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, la retribuzione giornaliera è L. 31.376. A decorrere dalla campagna olearia 1988/1989 sono stabiliti premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e di tipo B, sia per lavori di durata non superiore a 30 giorni sia per l’intera campagna olearia.
Soci di società e di enti cooperativi e lavoratori a domicilio
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e dei loro organismi associati soggetti al D.P.R. n. 602/1970, la retribuzione giornaliera è fissata in L. 22.130.
Per i lavoratori a domicilio, la retribuzione giornaliera è L. 31.376.
Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali
Per gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire dagli istituti interessati, tramite il mod. 57 D.L. richiamato dalla circolare n. 54/1987, i dati necessari a determinare con esattezza il premio annuo dovuto per ciascun insegnante.
Il calcolo deve tenere conto:
- del settore di insegnamento, prescolare o scolare;
- del numero di ore di insegnamento giornaliere, fino a quattro o oltre;
- delle eventuali funzioni direttive aggiuntive;
- dell’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984.
La circolare ricorda che il premio speciale unitario annuo pro capite va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, assumendo come base i valori stabiliti dal D.M. 15 luglio 1987 e già richiamati nella circolare n. 62/1987.
Per l’anno scolastico 1987-1988 sono indicati i valori di retribuzione minima giornaliera e annua e i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro capite, distinti per insegnamento prescolare e scolare e per il 1987 e il 1988. I premi sono stati determinati sommando due dodicesimi del valore 1987 e dieci dodicesimi del valore 1988.
Settore agricolo
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera minima è fissata in L. 35.490, per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dall’art. 1 della legge n. 537/1981.
Aspetti risarcitivi
Sul piano risarcitivo la circolare specifica che:
- per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, il calcolo deve essere adeguato alle nuove misure per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1988 e per quelli per i quali, a tale data, sia già in corso il trattamento economico;
- per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri restano per la maggior parte delle categorie inferiori al minimale del settore industriale valido nel periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1989, al quale quindi occorre continuare a fare riferimento per la liquidazione della prestazione.
Fa eccezione la categoria dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, limitatamente alle classi salariali più elevate, per i quali, se la retribuzione annua supera il limite richiamato, i nuovi valori devono essere assunti a base del calcolo della rendita per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1988.
Allegati e tabelle riepilogative
La circolare segnala infine che, per agevolare l’individuazione dei minimi retributivi delle singole categorie di lavoratori, sono allegate tre tabelle riepilogative dei minimali in vigore dal 1979 al 1988, utili per il calcolo dei contributi.
Punti principali
Criteri generali di determinazione dei minimali 1988
Per il 1988 la variazione percentuale dell’indice del costo della vita è fissata al 5,6% dal D.M. 27 novembre 1987 e deve essere utilizzata per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera. I minimali, se inferiori, vanno comunque ragguagliati a L. 31.376, corrispondenti al 7,50% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD in vigore al 1° gennaio 1988, pari a L. 418.350.
Lavoro a tempo parziale e casi particolari ex legge n. 863/1984
Per le categorie con salari medi convenzionali il minimale giornaliero è fissato in L. 22.130, in sostituzione del valore di L. 20.918. Tale importo si applica anche ai lavoratori a tempo parziale di cui al comma 9 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. Nelle ipotesi di part-time senza contratto, previste dai commi 16 e 17 dello stesso articolo, il minimale calcolato al 4% del trattamento minimo di pensione è pari a L. 16.734; se però l’orario supera le quattro ore, torna applicabile il minimale generale di L. 31.376.
Istruzione prescolare e scolare non statale
Nel settore dell’istruzione prescolare non si applica il minimale di cui all’art. 7 della legge n. 638/1983, ma solo l’adeguamento secondo la legge n. 537/1981. I minimali 1988 sono: impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 42.170; impiegati docenti e non docenti L. 19.470; operai L. 15.570. Le retribuzioni annue si ottengono moltiplicando per 300 tali importi. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 della legge n. 638/1983.
Addetti a servizi domestici e familiari
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni restano soggette alla disciplina dell’art. 1 della legge n. 895/1980 e sono rivalutate in base alle variazioni delle pensioni ex art. 19 della legge n. 153/1969, maggiorate dal 1° gennaio 1985 del 50% in forza dell’art. 10 della legge n. 887/1984. Le modifiche per il 1988 sono riportate nella tabella allegato n. 1.
Misure contributive per le principali categorie assicurate
La circolare elenca i minimali e i premi INAIL per varie categorie: lavoratori dipendenti del settore industriale e titolari/soci artigiani con retribuzione giornaliera di L. 31.376; facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori con regole distinte a seconda dell’assoggettamento al D.P.R. n. 602/1970; pescatori della piccola pesca con minimale di L. 22.130; addetti alla frangitura e spremitura delle olive con premi minimi differenziati per frantoi di tipo A e B; lavoratori soci di società e enti cooperativi soggetti al D.P.R. n. 602/1970; lavoratori a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari; insegnanti non statali di scuole e istituti di ogni ordine e grado; lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato con retribuzione giornaliera di L. 35.490.
Aggiornamento dei premi e gestione operativa
Per le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1988 la variazione della classe minima di retribuzione è disposta d’ufficio dalla Direzione generale - servizio meccanizzazione. L’adeguamento dei premi avviene contestualmente alle richieste di supplemento di premio anticipato per il 1988; se non possibile, in sede di regolazione premio. In digitazione della retribuzione convenzionale annua deve essere assunto il valore 9412.
Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali
Per gli insegnanti addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire i dati tramite mod. 57 D.L. per calcolare il premio annuo in base al settore (prescolare o scolare), alle ore giornaliere di insegnamento, a eventuali funzioni direttive e all’applicazione dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. Per l’anno scolastico 1987-1988 sono indicati retribuzioni minime giornaliere, annue e premi speciali unitari minimi annui pro capite, calcolati su due dodicesimi del valore 1987 e dieci dodicesimi di quello 1988.
Aspetti risarcitivi e prestazioni INAIL
Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta i nuovi importi si applicano agli eventi dal 1° gennaio 1988 e ai trattamenti in corso a quella data. Per la rendita per inabilità permanente e ai superstiti, nella maggior parte dei casi si continua a fare riferimento al minimale del settore industriale vigente nel periodo 1° luglio 1987-30 giugno 1989, poiché i nuovi limiti retributivi risultano ancora inferiori; fanno eccezione i lavoratori domestici e familiari delle classi salariali più elevate, per i quali i nuovi valori 1988 devono essere utilizzati per gli eventi dal 1° gennaio 1988.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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