Circolare INAIL n. 07 del 15 febbraio 1988
Sentenza n. 226 del 04 giugno 1987 della Corte Costituzionale. Dichiarazione d illegittimità costituzionale dell art. 2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude che l infezione malarica possa costituire infor
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 226/1987, che ha dichiarato illegittima la parte dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 che escludeva l’infezione malarica dall’infortunio sul lavoro. L’INAIL chiarisce che, se contratta in occasione di lavoro, la malaria va trattata come infortunio da causa violenta e dà diritto alle prestazioni previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione a un iniziale periodo di osservazione per uniformare i criteri di valutazione. La circolare precisa inoltre che i casi dubbi restano disciplinati dalla convenzione INAIL-INPS e che la pronuncia si applica anche ai procedimenti non ancora definiti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Infezione malarica come infortunio sul lavoro e istruzioni applicative INAIL
Infezione malarica come infortunio sul lavoro: effetti della sentenza costituzionale e istruzioni INAIL
La circolare dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 1987, che ha dichiarato illegittima la norma del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro nella parte in cui escludeva l’infezione malarica dalla tutela assicurativa. L’INAIL chiarisce quindi il nuovo assetto applicativo per le denunce di malaria contratta in occasione di lavoro e per i casi già pendenti.
Fondamento della pronuncia costituzionale
La Corte ha ritenuto non più giustificata l’esclusione della malaria dal regime dell’infortunio sul lavoro, osservando che, nelle aree bonificate, la malattia non presenta più i tratti di una malattia sociale endemica derivante da rischio generico comune a tutti gli abitanti di una zona. Al contrario, per i lavoratori esposti in ambienti infetti, il contagio può derivare da un rischio specifico connesso all’attività lavorativa. La mancata tutela è stata ritenuta lesiva, tra gli altri, del principio di inviolabilità del diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione.
Qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro
Secondo le istruzioni impartite, l’infezione malarica contratta in occasione di lavoro si configura come un normale infortunio provocato da causa violenta, identificata nella puntura dell’insetto vettore. La conseguenza pratica è l’assoggettamento dell’evento alla disciplina assicurativa ordinaria dell’infortunio sul lavoro.
Prestazioni dovute
Per quanto riguarda il trattamento economico e sanitario, la circolare rinvia ai principi e alla normativa del Testo Unico e delle successive integrazioni e modificazioni. In caso di infezione malarica contratta in occasione di lavoro, ove ricorrano i presupposti di legge, risultano quindi dovute:
- l’indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- la rendita per inabilità permanente e le quote integrative a favore del coniuge, dei figli e degli altri eventuali aventi diritto;
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa;
- la rendita ai superstiti;
- l’assegno una tantum in caso di morte;
- le prestazioni medico-legali, diagnostiche e di ambulatorio a carico dell’INAIL;
- le cure mediche a carico del Servizio sanitario nazionale.
Gestione delle pratiche e uniformità di valutazione
Poiché le complicanze della malaria possono dare luogo a quadri clinici di natura diversa, l’INAIL ritiene opportuno, per un primo periodo di osservazione, che le denunce di infezione malarica già regolarmente istruite e completate con il giudizio degli organi amministrativi e sanitari vengano trasmesse alla Direzione Generale - servizio prestazioni assicurative. Tale ufficio, sentita la competente consulenza sanitaria, dovrà fornire le indicazioni utili per la definizione delle pratiche e per assicurare criteri uniformi di valutazione.
Casi dubbi tra infortunio e malattia comune
Le ipotesi in cui sorgano dubbi sulla competenza assicurativa, cioè sul se il caso debba essere trattato come infortunio o come malattia comune, devono essere gestite secondo la convenzione INAIL-INPS stipulata il 23 gennaio 1984, richiamata dalla circolare INAIL n. 48/1985.
Coordinamento con l’INPS
La circolare segnala anche che la materia è stata oggetto di una specifica circolare INPS, la n. 60 PMMC 4267, area SMM/280 del 7 dicembre 1987, allegata per completezza informativa.
Efficacia temporale
Quanto all’efficacia nel tempo della pronuncia, la circolare precisa che essa si applica non solo ai casi verificatisi dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, ma anche alle fattispecie già sorte e ancora non definite alla data di pubblicazione, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 226 del 4 giugno 1987, ha dichiarato illegittimo l’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 nella parte in cui escludeva che l’infezione malarica potesse costituire infortunio sul lavoro. La decisione ha richiamato anche altre disposizioni che disciplinavano il trattamento economico dei soggetti colpiti da malaria, affermando che, in determinati contesti lavorativi, il contagio può derivare da un rischio specifico connesso all’attività svolta.
Qualificazione dell’evento tutelato
L’infezione malarica contratta in occasione di lavoro viene qualificata come normale infortunio sul lavoro provocato da causa violenta, individuata nella puntura dell’insetto vettore. Ne consegue che l’evento è indennizzabile secondo le regole generali dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Prestazioni riconosciute
Per i casi di infezione malarica contratta in occasione di lavoro, ove ricorrano i presupposti di legge, spettano le prestazioni economiche e sanitarie previste dal Testo Unico e dalle successive modifiche: indennità giornaliera per inabilità temporanea, rendita per inabilità permanente con quote integrative per coniuge, figli e altri aventi diritto, assegno per assistenza personale continuativa, rendita ai superstiti, assegno una tantum in caso di morte, prestazioni medico-legali, diagnostiche e ambulatoriali a carico INAIL, nonché cure mediche a carico del Servizio sanitario nazionale.
Criteri operativi e periodo di osservazione
Poiché le complicanze della malaria possono presentare quadri clinici diversi, la circolare dispone che, in una fase iniziale, le denunce regolarmente istruite e già completate con il giudizio degli organi amministrativi e sanitari siano trasmesse alla Direzione Generale - servizio prestazioni assicurative. Quest’ultima, sentita la competente consulenza sanitaria, fornirà le istruzioni necessarie per la definizione uniforme delle pratiche.
Casi dubbi di competenza assicurativa
Le fattispecie in cui sorga dubbio sulla competenza assicurativa tra infortunio e malattia comune devono essere trattate secondo la convenzione INAIL-INPS stipulata il 23 gennaio 1984, già richiamata dalla circolare INAIL n. 48/1985.
Efficacia temporale della pronuncia
La sentenza trova applicazione, oltre che per le fattispecie verificatesi dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche per i casi anteriori ma ancora non definiti, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria.
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