Circolare INAIL n. 12 del 19 marzo 1988
Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e s
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attuazione dell’art. 2 della legge n. 470/1987 per i cittadini dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche di luglio-settembre 1987. Vengono indicate le prestazioni erogabili dall’INAIL, i criteri di riconoscimento della qualifica di infortunato del lavoro, le sedi competenti, le procedure amministrative e meccanizzate, nonché le istruzioni contabili e statistiche. Sono inoltre chiariti importi, decorrenze, durata e modalità di revisione delle rendite, oltre alla disciplina delle prestazioni ai superstiti, dell’assegno di morte, delle protesi, della prescrizione e dei rimborsi alle gestioni interessate.
Disposizioni INAIL per le prestazioni a favore dei cittadini colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987
Disposizioni INAIL per le prestazioni a favore dei cittadini colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987
La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, in favore dei cittadini colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 in Valtellina, Val Formazza, Val Brembana, Val Camonica e nelle altre zone dell’Italia settentrionale e centrale indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1987. L’INAIL è incaricato di erogare specifiche prestazioni economiche e di fornire le relative istruzioni procedurali, contabili e statistiche.
Ambito di applicazione e riconoscimento della qualifica di infortunato
La circolare riconosce la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi atmosferici menzionati. In presenza dei presupposti, la disciplina si applica alle prestazioni economiche previste dalla normativa speciale, ferma restando l’eventuale applicazione dell’art. 80 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel qual caso la rendita unica è attribuita alla gestione ordinaria e le regioni o province autonome competenti devono versare all’Istituto, in unica soluzione, il valore capitale della quota di propria spettanza secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 20/1987.
Sede competente e gestione delle pratiche
Competente alla trattazione è la sede INAIL nel cui territorio rientrano i comuni colpiti, come individuati dal decreto del 10 ottobre 1987. La sede può, all’occorrenza, demandare la trattazione ad altre sedi, trasmettendo la documentazione alla sede nella cui circoscrizione risiede l’infortunato con incarico di istruttoria e definizione. Le pratiche vanno aperte secondo la procedura di passaggio del N.S.I. gestione 2.4.7 e sui moduli indicati devono essere apposti i riferimenti alla legge n. 470 del 19 novembre 1987.
Prestazioni previste
L’art. 2 della legge richiamata prevede l’erogazione di:
- indennità giornaliera per inabilità temporanea;
- rendita provvisoria;
- rendita per inabilità permanente;
- rendita a superstiti;
- assegno di morte;
- protesi.
Le prestazioni sono anticipate dall’INAIL con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dalle regioni e province autonome beneficiarie del contributo del fondo per la protezione civile.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
L’indennità è riconosciuta ai cittadini temporaneamente inabili, purché l’inabilità sia accertata da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni. La prestazione:
- non è cumulabile con la rendita provvisoria;
- è corrisposta a domanda immediatamente;
- spetta per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi;
- è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale.
Se dagli accertamenti medico-legali successivi emerge un grado di inabilità superiore al 10%, si costituisce una rendita permanente con decorrenza dal giorno successivo al conseguimento della guarigione clinica, sempre calcolata sul minimale retributivo del settore industriale.
Rendita provvisoria
La rendita provvisoria, distinta da quella prevista dall’art. 102 del Testo Unico, è assegnata per un periodo massimo di un anno ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni, qualunque sia il grado di invalidità. Essa:
- è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale, indicato in L. 11.282.000;
- è ragguagliata a un’inabilità del 50%;
- decorre dalla data dell’evento;
- richiede apposita domanda corredata dalla certificazione medica prevista;
- comporta, entro un anno dalla costituzione, la sottoposizione d’ufficio ad accertamenti medico-legali per definire il grado di inabilità permanente.
La rendita provvisoria può essere aumentata delle quote integrative previste dall’art. 77 del vigente Testo Unico.
Sul piano operativo, la prestazione deve essere liquidata e gestita con la normale procedura meccanizzata delle rendite; nella scheda 150/I MECC. devono essere indicati il codice di gestione 2.4.7, il campo 47 con la lettera P, il campo 55 con il grado di inabilità del 50% e il campo 56 con la scadenza della prima revisione. Nel modulo 47/I deve essere riportata la nota relativa alla rendita provvisoria assegnata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 470/1987.
Esiti dell’accertamento definitivo dopo la rendita provvisoria
All’esito dell’accertamento entro un anno possono verificarsi due ipotesi:
- se il grado definitivo di inabilità è inferiore al 50%, la variazione della rendita per inabilità permanente decorre dalla prima rata successiva alla data dell’accertamento; non si procede a conguaglio fino alla data dell’accertamento e le somme corrisposte in eccedenza dalla data successiva vanno recuperate dall’Istituto mediante rateazione, comunque non superiore a 60 rate;
- se il grado definitivo è superiore al 50%, la variazione decorre dalla data dell’evento e la stessa decorrenza si applica anche all’eventuale assegno per assistenza personale continuativa, con i relativi conguagli.
Rendita definitiva, revisione, riliquidazione e integrazione
La rendita definitiva può essere concessa:
- al termine del periodo di inabilità temporanea, in presenza di postumi permanenti superiori al 10%;
- oppure a seguito degli accertamenti effettuati dopo la rendita provvisoria.
La revisione si svolge secondo l’art. 83 del vigente Testo Unico; la riliquidazione è disciplinata dall’art. 116 del Testo Unico e successive modificazioni. Una volta costituita la rendita definitiva, se ricorrono i requisiti di legge, deve essere erogata anche l’integrazione di rendita per speciali cure mediche e chirurgiche ex art. 89 del Testo Unico, sulla base del minimale retributivo del settore industriale in vigore al momento dell’integrazione.
Rendita a superstiti e assegno di morte
Ai superstiti dei cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità spettano l’assegno di morte, la rendita e le altre prestazioni previste dall’art. 85 del Testo Unico. La rendita a superstiti:
- decorre dal giorno successivo alla morte del dante causa;
- è calcolata sul minimale retributivo annuo del settore industriale, pari a L. 11.282.000;
- è erogata su domanda, con certificato di morte o con dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal Sindaco del comune di residenza dello scomparso, decorso un anno dal 18 luglio 1987.
Resta fermo l’obbligo per gli interessati di produrre la sentenza che dichiara la morte presunta ai sensi degli articoli 721-731 del codice di procedura civile. Se la domanda di dichiarazione di morte presunta viene respinta, gli interessati devono restituire le somme percepite secondo quanto stabilito nella relativa sentenza. Anche la rendita a superstiti è soggetta a riliquidazione ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico ed è gestita con la normale procedura meccanizzata delle rendite.
L’assegno di morte è corrisposto a domanda con effetto immediato nella misura di L. 1.489.000, secondo i criteri dell’art. 85 del vigente Testo Unico e successive modificazioni.
Protesi, prescrizione e ulteriori tutele
Ai soggetti riconosciuti permanentemente inabili l’INAIL fornisce anche gli apparecchi di protesi, ai sensi dell’art. 66 del Testo Unico e della circolare n. 33/1984. La circolare precisa inoltre che è applicabile la prescrizione triennale di cui all’art. 112 del Testo Unico. Se l’evento lesivo derivante dalla calamità si configura anche come infortunio sul lavoro, restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal Testo Unico.
Istruzioni statistiche e contabili
I casi devono essere individuati con il codice di gestione 2.4.7. Se si tratta di rendita a superstiti assegnata ad aventi diritto con qualifica di cittadini dispersi, va compilato l’intero campo 77 ex d della scheda 151/I mecc., usando la cifra 9.
Sul piano contabile:
- gli importi delle prestazioni vanno contabilizzati con operazione contestuale di impegno e pagamento, gestione 1.1.0, competenza dell’anno, al capitolo 811 "prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato";
- gli importi dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta vanno contabilizzati al sottoconto 05, che assume la denominazione "assegni per caso di morte; indennità per inabilità temporanea assoluta";
- la richiesta di rimborso delle prestazioni erogate è curata dalla Direzione Generale;
- i recuperi sono contabilizzati nella sola fase di incasso al capitolo 211, gestione 1.1.0, competenza dell’anno cui il recupero si riferisce;
- gli eventuali reincassi di prestazioni sono contabilizzati dalle Unità periferiche ai sottoconti 03 e 04 decentrati;
- i reincassi relativi all’indennità per inabilità temporanea vanno imputati al sottoconto 05 decentrato di nuova istituzione;
- per tali registrazioni deve essere utilizzato anche il codice di partita 6415 di nuova istituzione, relativo a "Ministero del tesoro avversità atmosferiche 1987 legge n. 470/1987 (Valtellina)".
Chiusura operativa
Eventuali problemi particolari nell’applicazione delle norme possono essere segnalati alla Direzione Generale, servizio prestazioni assicurative.
Punti principali
Ambito di applicazione e competenza
La circolare si applica ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi nei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale e centrale colpite dagli eventi atmosferici di luglio, agosto e settembre 1987. La competenza alla trattazione spetta alla sede INAIL territorialmente riferita ai comuni individuati dal D.P.C.M. 10 ottobre 1987; la sede può demandare la pratica ad altre sedi, trasmettendo la documentazione alla sede del luogo di residenza dell’infortunato per la definizione del caso.
Prestazioni previste dall’art. 2 della legge n. 470/1987
L’INAIL è incaricato di erogare indennità giornaliera per inabilità temporanea, rendita provvisoria, rendita per inabilità permanente, rendita ai superstiti, assegno di morte e protesi. Le prestazioni sono anticipate dall’Istituto con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dalle regioni e province autonome beneficiarie del contributo del fondo per la protezione civile.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
È riconosciuta ai cittadini temporaneamente inabili, accertati da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni. Non è cumulabile con la rendita provvisoria, si corrisponde a domanda immediatamente, per un periodo non superiore a 6 mesi prorogabile per altri 6 mesi, ed è calcolata sul minimale retributivo del settore industriale. Se i successivi accertamenti evidenziano un’inabilità superiore al 10%, viene costituita una rendita permanente con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica.
Rendita provvisoria e passaggio a rendita definitiva
La rendita provvisoria, distinta da quella dell’art. 102 del Testo Unico, è riconosciuta per un massimo di un anno ai cittadini dichiarati permanentemente inabili da medici di pubbliche amministrazioni, qualunque sia il grado di invalidità, ed è calcolata sul minimale industriale (L. 11.282.000) rapportato a un’inabilità del 50%. Decorre dalla data dell’evento; entro un anno i beneficiari sono sottoposti d’ufficio ad accertamento medico-legale. Se il grado definitivo è inferiore al 50%, la variazione decorre dalla prima rata successiva all’accertamento e le somme eccedenti sono recuperate, con rateazione non superiore a 60 rate. Se il grado definitivo è superiore al 50%, la variazione decorre dalla data dell’evento e si applica la stessa decorrenza all’eventuale assegno per assistenza personale continuativa, con conguagli.
Rendita definitiva, revisione, riliquidazione e integrazione
La rendita definitiva può essere concessa al termine dell’inabilità temporanea con postumi permanenti superiori al 10% oppure dopo l’accertamento successivo alla rendita provvisoria. La revisione segue l’art. 83 del Testo Unico, la riliquidazione l’art. 116 e successive modificazioni. È prevista anche l’integrazione di rendita per speciali cure mediche e chirurgiche ex art. 89, sulla base del minimale retributivo del settore industriale in vigore al momento dell’integrazione.
Rendita a superstiti e assegno di morte
Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi spettano assegno di morte, rendita e altre prestazioni previste dall’art. 85 del Testo Unico. La rendita ai superstiti decorre dal giorno successivo al decesso ed è calcolata sul minimale annuo del settore industriale (L. 11.282.000). È dovuta su domanda con certificato di morte o dichiarazione di irreperibilità del Sindaco, decorso un anno dal 18 luglio 1987; resta fermo l’obbligo di produrre la sentenza di morte presunta. L’assegno di morte è corrisposto immediatamente, su domanda, nella misura di L. 1.489.000.
Protesi, prescrizione e tutela per infortunio sul lavoro
Ai soggetti riconosciuti permanentemente inabili l’INAIL fornisce anche gli apparecchi di protesi secondo l’art. 66 del Testo Unico e la circolare n. 33/1984. Si applica la prescrizione triennale dell’art. 112 del Testo Unico. Se l’evento lesivo integra anche un infortunio sul lavoro, restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal Testo Unico.
Procedure operative, codici e istruzioni contabili
Le pratiche vanno aperte con la procedura di passaggio del N.S.I. gestione 2.4.7 e sui moduli indicati deve essere apposta la dicitura relativa alla legge n. 470/1987. I casi devono essere individuati con il codice di gestione 2.4.7; per le rendite ai superstiti in favore di dispersi occorre compilare il campo 77 ex d della scheda 151/I con la cifra 9. Contabilmente, le prestazioni si registrano con impegno e pagamento in gestione 1.1.0 al capitolo 811; l’indennità temporanea assoluta è imputata al sottoconto 05. I rimborsi sono richiesti dalla Direzione Generale e incassati al capitolo 211; i reincassi sono contabilizzati ai sottoconti 03, 04 e, per l’indennità temporanea, al nuovo sottoconto 05 decentrato. Per le registrazioni deve essere usato anche il codice di partita 6415 relativo a "Ministero del tesoro avversità atmosferiche 1987 legge n. 470/1987 (Valtellina)".
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