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Circolare

Circolare INAIL n. 05 del 10 febbraio 1988

Disciplina delle assenze del personale: disposizioni integrative in materia di permessi straordinari retribuiti.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le modifiche introdotte dal d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 494 alla disciplina dei permessi retribuiti, ampliando le causali già previste dalla circolare INAIL n. 21/1981. Le nuove ipotesi riguardano il lutto di famiglia, con permesso fino a 5 giorni, e la nascita di figli, con permesso fino a 3 giorni. Restano ferme le modalità di concessione da parte del dirigente competente, il carattere di fruizione in unica soluzione e il limite cumulativo annuo di 30 giorni. La circolare chiarisce inoltre che le assenze dal 8 dicembre 1987 riferite a tali eventi, già imputate ad altri titoli, possono essere ricondotte alla nuova disciplina.

Permessi straordinari retribuiti: ampliamento delle causali per lutto di famiglia e nascita di figli

Disciplina delle assenze del personale: permessi straordinari retribuiti

La circolare interviene sulla disciplina dei permessi straordinari retribuiti del personale INAIL per adeguarla alle modifiche introdotte dal d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 494, integrativo della disciplina contrattuale già emanata con d.p.r. n. 267/1987. L’effetto principale è l’ampliamento delle causali di assenza riconducibili al permesso retribuito, con l’inserimento delle ipotesi di lutto di famiglia e di nascita di figli.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’articolo 17 del d.p.r. n. 509/1987 e segnala che, per effetto dell’articolo 24 del d.p.r. n. 267/1987, introdotto dall’articolo 20 del d.p.r. n. 494/1987, la disciplina dei permessi retribuiti ha subito una parziale modifica. Le nuove previsioni si innestano nel sistema già delineato dalla circolare INAIL n. 21/1981, che resta integralmente confermata salvo le integrazioni qui disposte.

Nuove causali di permesso

Le ulteriori causali ammesse sono due:

  • lutto di famiglia, con permesso fino a 5 giorni;
  • nascita di figli, con permesso fino a 3 giorni.

Tali ipotesi si aggiungono a quelle già previste e ne condividono la disciplina generale.

Lutto di famiglia

Il permesso per lutto di famiglia è concesso, a domanda, per un massimo di 5 giorni, direttamente dal dirigente competente, nei casi di decesso di:

  • coniuge;
  • parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale;
  • affini, con espressa indicazione di suoceri, genero, nuora e cognati;
  • adottante e adottato.

Nell’autorizzare l’assenza, il dirigente deve tener conto, in linea di massima, di alcuni elementi valutativi:

  • il vincolo intercorso con il defunto, che il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità;
  • il periodo richiesto;
  • il luogo dell’evento, in rapporto alla distanza dalla residenza dell’interessato;
  • l’eventuale presenza di ulteriori circostanze particolarmente significative.

Nascita di figli

Il permesso per nascita di figli è concesso, a domanda, per un massimo di 3 giorni, dal dirigente competente, in occasione della nascita di:

  • figlio legittimo;
  • figlio naturale riconosciuto.

Il dipendente deve produrre, al rientro in servizio o comunque entro il più breve tempo possibile, il certificato di nascita rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. La circolare precisa inoltre che il periodo di assenza deve essere fruito in un’unica soluzione e in stretta connessione con l’evento.

Criteri di gestione e limite annuale

La valutazione della durata concreta dell’assenza è rimessa alla sensibilità del dirigente, anche con riferimento al dies a quo. Resta fermo che i nuovi titoli di assenza si collocano nel medesimo regime già previsto dalla circolare n. 21/1981 e concorrono al limite cumulativo massimo di 30 giorni per anno solare applicabile ai permessi retribuiti.

La circolare richiama espressamente l’attenzione del personale sui punti 2 e 2.5 della circolare n. 21/1981, evidenziando che un uso integrale dei permessi per una o più causali può impedire l’ulteriore ricorso ad altre causali, quando venga meno la disponibilità residua nel limite annuale. In tali casi, le assenze eccedenti dovranno essere imputate a titoli diversi, secondo quanto già stabilito nella disciplina precedente.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Poiché la disciplina contrattuale ha natura immediatamente attuativa, la circolare stabilisce che le assenze verificatisi a decorrere dall’8 dicembre 1987, già effettuate dal personale per gli eventi in questione e registrate sotto altri titoli consentiti, possano essere ricondotte alla nuova regolamentazione.

Diffusione interna

La circolare dispone infine che il contenuto sia portato a conoscenza del personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973, confermando così l’obbligo di adeguata informazione interna.

Punti principali

Ampliamento delle causali di permesso retribuito

In seguito al d.p.r. 17 dicembre 1987, n. 494, che ha integrato la disciplina contrattuale emanata con d.p.r. n. 267/1987, la normativa dei permessi retribuiti prevista dall'articolo 17 del d.p.r. n. 509/1987 risulta parzialmente modificata. Le causali di assenza riconducibili al titolo di permesso straordinario retribuito vengono ampliate con l'inserimento di due ulteriori ipotesi: lutto di famiglia e nascita di figli.

Permesso per lutto di famiglia

Il permesso è concesso su domanda per un periodo massimo di 5 giorni, direttamente dal dirigente competente, in caso di perdita del coniuge, di parenti entro il quarto grado in linea retta e collaterale, di affini (suoceri, genero, nuora, cognati), nonché di adottante e adottato. Nella valutazione della durata il dirigente tiene conto, in linea di massima, del vincolo con il defunto, del periodo richiesto, del luogo dell'evento in rapporto alla distanza dalla residenza dell'interessato e di eventuali circostanze particolarmente significative.

Permesso per nascita di figli

Il permesso è concesso su domanda per un periodo massimo di 3 giorni, dal dirigente competente, in occasione della nascita di figlio legittimo o di figlio naturale riconosciuto. Al rientro in servizio, o comunque entro il più breve tempo possibile, il dipendente deve produrre il certificato di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. La fruizione deve avvenire in un'unica soluzione e in stretta connessione con l'evento.

Regole di concessione e ruolo del dirigente

La circolare ribadisce che, per la natura degli eventi, la determinazione del periodo di assenza è affidata alla sensibilità del dirigente competente, anche con riguardo al dies a quo. Il permesso deve essere valutato e concesso in relazione alla concreta situazione, ma sempre nei limiti temporali previsti e connesso direttamente all'evento che lo giustifica.

Limite cumulativo annuale e coordinamento con la disciplina precedente

I nuovi titoli di assenza seguono la stessa disciplina già prevista dalla circolare n. 21/1981 e confluiscono nel medesimo limite cumulativo massimo annuale di 30 giorni previsto per le causali di permesso retribuito. La circolare conferma integralmente le disposizioni precedenti e richiama in particolare i punti 2 e 2.5 della circolare n. 21/1981, evidenziando la necessità di una gestione oculata dei permessi per evitare l'esaurimento della capienza annuale e la conseguente imputazione delle ulteriori assenze ad altri titoli.

Decorrenza e regolarizzazione delle assenze pregresse

Poiché la disciplina contrattuale ha natura immediatamente attuativa, le assenze verificatesi a decorrere dall'8 dicembre 1987 per gli eventi in questione e già imputate ad altri titoli possono essere regolarizzate applicando le nuove disposizioni. La circolare consente dunque il riconsideramento delle assenze già effettuate a partire da tale data.

Comunicazione al personale

La circolare dispone che il contenuto sia portato a conoscenza di tutto il personale con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

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