Circolare numero 17 del 8-2-2008
precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2008. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il modello CUD 2008, approvato per certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati, pensionistici e i relativi dati previdenziali e assistenziali per l’anno 2007. Vengono richiamati i termini di consegna, le integrazioni introdotte per il cinque per mille, i soggetti tenuti alla compilazione della parte INPS e una serie di casi particolari (agricoli, edilizia, lavoranti a domicilio, collaboratori, lavoratori dello spettacolo, aspettative sindacali). La parte più ampia è dedicata alle istruzioni di compilazione della sezione previdenziale, con precisazioni su imponibili, contributi dovuti, bonus, variabili retributive e denuncia EMens.
CUD 2008: certificazione redditi di lavoro dipendente e dati previdenziali INPS
CUD 2008 e certificazione dei redditi 2007
La circolare riguarda il modello CUD 2008, approvato dall’Agenzia delle Entrate per la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensionistici corrisposti nell’anno 2007, nonché dei relativi dati fiscali, previdenziali e assistenziali. Il documento chiarisce anche l’integrazione resa necessaria dalla reintroduzione del cinque per mille IRPEF e fornisce istruzioni operative soprattutto per la parte previdenziale INPS.
Quadro normativo e integrazione del modello
Il modello è stato approvato con il provvedimento del 3 dicembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e comprende l’attestazione:
- dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
- delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate;
- dei dati previdenziali e assistenziali relativi a INPS, INPDAP e IPOST;
- delle indennità di fine rapporto, degli acconti e anticipazioni, e delle prestazioni pensionistiche indicate nella circolare.
Successivamente, a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha reintrodotto la facoltà di destinare il cinque per mille dell’IRPEF, il modello è stato integrato con il provvedimento del 10 gennaio 2008.
Soggetti tenuti alla compilazione e ambito previdenziale
La parte previdenziale del CUD 2008 deve essere compilata non solo dai datori di lavoro ordinari, ma anche da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali:
- ambasciate;
- organismi internazionali;
- aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Devono inoltre essere certificati i compensi corrisposti nel 2007 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato al lavoro dipendente. La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Termine di consegna della certificazione
La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere consegnata al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Parte previdenziale INPS e rapporti con EMens
La parte C del CUD 2008, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, è rimasta invariata nel tracciato rispetto all’anno precedente. La circolare ribadisce che l’introduzione dell’obbligo di denuncia mensile EMens non ha eliminato l’obbligo di certificazione CUD anche ai fini previdenziali, previsto dal D.P.R. n. 322/1998.
Casi particolari
Per alcune categorie la disciplina ordinaria non si applica integralmente:
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono certificati dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, con esonero del datore di lavoro dalla certificazione dei dati già trasmessi;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative ex legge n. 240/1984 non devono riportare alcuni dati relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con DM10, ma restano soggetti a denuncia EMens per l’allineamento dei dati;
- i lavoratori autonomi dello spettacolo, per la natura autonoma del reddito, non hanno rilascio del CUD, pur permanendo la denuncia EMens;
- i lavoratori collocati in aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali non devono avere il CUD compilato dal datore di lavoro, essendo le informazioni riportate in EMens.
La circolare precisa inoltre che il CUD deve comunque essere compilato per alcune forme contributive particolari, tra cui:
- contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali;
- contribuzione figurativa per gli assegni straordinari di sostegno al reddito nel credito;
- contribuzione dovuta per amministratori locali ex art. 86 del T.U.E.L.
Sezione 1: lavoratori subordinati
La sezione dedicata ai lavoratori subordinati contiene istruzioni specifiche per i punti da 1 a 11.
Matricola azienda, ente pensionistico e altro ente
- Il punto 1 riporta la matricola INPS del datore di lavoro.
- Il punto 2 va barrato se i contributi pensionistici sono versati all’INPS; nelle annotazioni può essere indicato il fondo di appartenenza.
- Il punto 3 va barrato per i lavoratori iscritti a enti diversi dall’INPS, per i quali risultano dovute all’INPS solo contribuzioni minori.
Imponibile previdenziale
Il punto 4 deve riportare l’importo complessivo delle retribuzioni dell’anno, sia mensili sia non mensili, includendo:
- stipendio base, contingenza e competenze accessorie;
- arretrati di anni precedenti dovuti per legge o contratto;
- 13ª e 14ª mensilità, gratifiche e premi di risultato;
- ferie e festività non godute;
- fringe benefits e altri valori soggetti a contribuzione ordinaria.
La circolare chiarisce che:
- per retribuzioni convenzionali si indicano le contribuzioni convenzionali;
- nei casi di basi imponibili diverse o di massimale contributivo, va indicata la sola retribuzione assoggettata a IVS;
- per i premi di risultato si riporta solo la quota soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale, non quella assoggettata al contributo di solidarietà del 10 per cento;
- l’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa nel campo;
- gli arretrati da indicare sono solo quelli derivanti da norme di legge o di contratto con efficacia retroattiva, corrisposti nel 2007, mentre sono esclusi gli arretrati derivanti da transazioni, conciliazioni o sentenze, da regolarizzare con gli strumenti previsti;
- per i lavoratori iscritti anche a fondi integrativi INPS va indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al FPLD, con eventuale annotazione dell’iscrizione anche ad altri fondi;
- per la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti va indicato l’imponibile assoggettato a contribuzione nel 2007, anche se riferito a competenza 2006, con possibilità di precisazione nelle annotazioni;
- per la contribuzione figurativa relativa agli assegni straordinari di sostegno al reddito va riportato l’importo complessivo della retribuzione di riferimento.
Operai dell’edilizia e lavoranti a domicilio
Per gli operai edili la circolare specifica che nel campo dell’imponibile vanno considerati gli importi relativi a ferie godute, riposi annui e gratifica natalizia, sia se corrisposti direttamente al lavoratore sia se versati alla Cassa edile in forma mutualistica. Va inoltre compreso il 15 per cento delle somme dovute alle Casse edili, a carico di datore di lavoro e lavoratore, diverse da quelle per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
Per i lavoranti a domicilio devono essere evidenziate le maggiorazioni di retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo di gratifica natalizia, ferie annuali e festività nazionali e infrasettimanali.
Variabili retributive
La circolare precisa che il CUD 2008 deve rettificare l’imponibile 2007 tenendo conto degli importi pagati o recuperati nei mesi di gennaio o febbraio 2008 ma riferiti a dicembre 2007, analogamente a quanto avvenuto nel 2007 per le competenze riferite a dicembre 2006. Tali rettifiche si riflettono anche nelle denunce EMens.
Contributi dovuti, contributi trattenuti e bonus
I punti da 5 a 7 attestano il versamento totale, parziale o il mancato versamento dei contributi dovuti, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, scaduti al momento della consegna. Se i contributi non sono stati versati per cause particolari, come calamità naturali, il motivo può essere indicato nelle annotazioni.
La circolare richiama anche la disciplina fiscale dei contributi sospesi per calamità naturali, evidenziando che la deducibilità resta ferma se prevista dalla legge, ma che i contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito quando vengono effettivamente versati.
Il punto 8 riporta solo i contributi obbligatori trattenuti al lavoratore, escludendo trattenute non dovute all’INPS. Sono richiamate, tra le principali aliquote o contribuzioni:
- 9,19 per cento IVS o altra aliquota di fondo;
- 0,30 per cento CIGS;
- 0,125 per cento per lavoratori del credito e credito cooperativo;
- 1 per cento IVS sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2 per cento per gli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.
Il punto 9 riguarda il bonus previsto dalla legge n. 243/2004 per i lavoratori che hanno esercitato la relativa opzione. Deve essere indicato l’ammontare dei contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza; se interviene una sospensione della contribuzione per calamità naturali, anche il bonus ne segue la disciplina.
Mesi coperti da denuncia EMens
I punti 10 e 11 servono a certificare i mesi dell’anno per i quali è stata presentata la denuncia EMens. Il punto 10 si barra quando la denuncia è stata trasmessa per tutti i mesi; il punto 11 riporta i singoli mesi esclusi. Se al momento del rilascio del CUD i flussi non sono ancora stati trasmessi per uno o più mesi, ciò può essere segnalato nelle annotazioni.
Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative
La seconda sezione riguarda i compensi corrisposti nel 2007 ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e agli altri iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato al lavoro dipendente. Sono invece escluse alcune tipologie, tra cui:
- lavoratori autonomi occasionali;
- titolari di borse di studio e dottorati di ricerca MIUR;
- associati in partecipazione;
- medici in formazione specialistica.
Compensi, contributi e versamenti
Il punto 12 indica il totale dei compensi corrisposti nel 2007 entro il massimale contributivo annuo, pari a euro 87.187,00. Sono considerate erogate nel 2007 anche le somme pagate entro il 12 gennaio 2008 ma relative al 2007.
Il punto 13 riporta i contributi dovuti all’INPS secondo le aliquote vigenti per la gestione separata nel 2007; il punto 14 indica la quota trattenuta al collaboratore, pari a un terzo dei contributi dovuti; il punto 15 riporta i contributi effettivamente versati dal committente.
Denuncia EMens dei collaboratori
I punti 16 e 17 attestano i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens per i collaboratori. Il punto 16 va barrato se la denuncia è stata trasmessa per tutti i mesi dell’anno; il punto 17, alternativo, serve a indicare i mesi mancanti. La disciplina si applica alle denunce telematiche introdotte dal 2005.
Modalità di compilazione
Per gli aspetti operativi di compilazione la circolare rinvia alle istruzioni allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Le precisazioni fornite riguardano soprattutto l’esatta individuazione degli imponibili, dei contributi dovuti, delle contribuzioni particolari e delle informazioni da riportare nelle annotazioni quando risultino utili a chiarire anomalie, sospensioni o casi particolari.
Punti principali
Adozione del CUD 2008 e integrazione per il cinque per mille
Il provvedimento del 3 dicembre 2007 approva il modello CUD 2008 per attestare i redditi 2007 di lavoro dipendente, assimilati, pensioni e relativi dati fiscali e previdenziali. A seguito della legge finanziaria 2008, che ha reintrodotto la destinazione del cinque per mille IRPEF, il modello è stato integrato con il provvedimento del 10 gennaio 2008.
Soggetti tenuti alla certificazione previdenziale INPS
La parte previdenziale del CUD 2008 deve essere compilata anche da datori di lavoro non sostituti d’imposta, come ambasciate, organismi internazionali e aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché per i compensi ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS assimilati al lavoro dipendente.
Termine di rilascio della certificazione
La certificazione unica deve essere consegnata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Casi particolari e esclusioni
Per operai agricoli a tempo determinato e indeterminato la certificazione previdenziale è effettuata dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali del datore di lavoro. Sono previsti ulteriori casi particolari per operai agricoli delle cooperative, lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, oltre a specifiche ipotesi di contribuzione aggiuntiva, figurativa e per amministratori locali.
Compilazione della parte C del CUD 2008
La sezione previdenziale è suddivisa in due parti: lavoratori subordinati e collaborazioni coordinate e continuative. La circolare fornisce istruzioni puntuali per matricola azienda, ente pensionistico INPS o altro ente, imponibile previdenziale, contributi dovuti, contributi trattenuti al lavoratore, bonus L. 243/2004 e indicazione dei mesi coperti da denuncia EMens.
Gestione separata e collaboratori
Per collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e altri iscritti alla gestione separata, il CUD certifica compensi, contributi dovuti, quota a carico del collaboratore e contributi versati. Il modello non va invece presentato per alcune tipologie di iscritti alla gestione separata, come autonomi occasionali, borsisti MIUR, associati in partecipazione e medici in formazione specialistica.
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