Ordinanza n. 3107/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di accertamento del 25.3.2026, notificato in pari data, con cui la Commissione per l’accertamento dei requisiti psico - fisici di cui all’art. 106, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, nell’ambito del concorso pubblico “per la copertura di complessivi 653 (seicentocinquantatre) posti allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria .. indetto con decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 11 luglio 2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov il 14 luglio 2025”, ha giudicato l’odierno ricorrente “non idoneo” per “Tatuaggio avambraccio destro”, con conseguente esclusione dal procedimento di selezione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici che ha dichiarato il candidato non idoneo per la presenza di un tatuaggio sull'avambraccio destro, con conseguente esclusione dal concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale con cui la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici lo ha giudicato non idoneo nell'ambito del concorso per 653 allievi agenti della Polizia Penitenziaria. La non idoneità era motivata dalla presenza di un tatuaggio sull'avambraccio destro. Il tatuaggio era sottoposto a un processo di rimozione, ma risultava ancora evidente al momento dell'accertamento e collocato in una parte del corpo visibile con l'uniforme. Il ricorso contestava quindi l'esclusione dalla procedura concorsuale e ne chiedeva la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto legittima la non idoneità perché il tatuaggio, pur essendo in corso di rimozione, era ancora evidente al momento dell'accertamento ed era situato sull'avambraccio destro, zona visibile con l'uniforme. La decisione è stata ricondotta all'art. 12, comma 7, del bando e all'art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992, richiamati dal bando. Secondo il TAR, in presenza dei presupposti normativi e della concreta visibilità del tatuaggio, l'Amministrazione non disponeva di margini per una diversa valutazione discrezionale. Non è stata ravvisata, pertanto, una ragione cautelare per sospendere l'esclusione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla verifica dei presupposti previsti dalla legge, tra cui il fumus boni iuris; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
La disposizione del bando, richiamata dal TAR, rende rilevante ai fini dell'idoneità la presenza di alterazioni dell'aspetto esteriore visibili con l'uniforme, secondo i criteri previsti dalla normativa di riferimento.
art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992
Costituiscono causa di non idoneità per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria
La presenza di un tatuaggio ancora evidente e collocato in una zona visibile con l'uniforme integra, in sede cautelare, una causa di non idoneità; il processo di rimozione non è sufficiente a escludere la rilevanza del tatuaggio se questo permane visibile al momento dell'accertamento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, un tatuaggio ancora visibile al momento dell'accertamento e situato su una parte del corpo visibile con l'uniforme può integrare una causa di non idoneità ai sensi della disciplina concorsuale e dell'art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992.
- Il fatto che il candidato abbia avviato un processo di rimozione del tatuaggio non esclude la rilevanza della causa di non idoneità quando l'alterazione risulti ancora evidente al momento dell'accertamento.
- Quando la non idoneità deriva dalla concreta presenza di un tatuaggio visibile rientrante nella previsione normativa e concorsuale, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore valutazione discrezionale sulla compatibilità dell'alterazione con il servizio.
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