Cassazione Civile, Ordinanza n. 34143/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
Nel giudizio di separazione personale pendente tra i genitori di due minori, il giudice istruttore aveva prima affidato ai servizi sociali le scelte in materia scolastica, ricreativa e sanitaria dei figli, poi aveva autorizzato la madre a iscrivere la figlia in una determinata scuola e, per l’altro figlio, a mantenerne la frequenza presso l’istituto già frequentato in via provvisoria. Il padre aveva proposto reclamo alla Corte d’appello, sostenendo che la decisione non fosse conforme all’interesse dei minori: per la figlia lamentava inadeguatezza del modello educativo, dell’offerta formativa, della struttura e della collocazione logistica; per il figlio, contestava la compatibilità della scelta con la sua situazione sanitaria e con le indicazioni dei servizi sociali. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che, per i procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023, non trovasse applicazione la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sulla reclamabilità dei provvedimenti adottati in corso di causa e che, nel regime previgente, i provvedimenti del giudice istruttore in materia di affidamento e organizzazione della vita dei minori fossero provvisori, revocabili e non reclamabili. Con il ricorso per cassazione il genitore soccombente denunciava violazione degli artt. 708, comma 4, c.p.c. e 737 ss. c.p.c., oltre che degli artt. 34, 37, 111 e 117 Cost., sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ammettesse il reclamo e/o il ricorso per cassazione quando il provvedimento incida in modo significativo sui diritti fondamentali del minore, in particolare sul diritto all’istruzione e sull’esercizio della responsabilità genitoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di procedimento di separazione instaurato prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 149/2022, non fosse applicabile la disciplina che introduce la reclamabilità di taluni provvedimenti endoprocessuali; nel regime previgente, i provvedimenti provvisori e urgenti del giudice istruttore, adottati nell’interesse dei figli ai sensi dell’art. 337-ter c.c. nel corso del giudizio separativo, restano modificabili e revocabili dallo stesso giudice e non sono assistiti dai caratteri di decisorietà e definitività necessari per il ricorso ex art. 111 Cost. La Corte ha quindi confermato l’inammissibilità del reclamo dichiarata dalla Corte d’appello e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 708, comma 4, c.p.c.
Nel regime previgente la reclamabilità è riferita ai provvedimenti presidenziali; non si estende ai provvedimenti del giudice istruttore adottati in corso di causa nel giudizio di separazione.
art. 737 ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, ma non idonei a fondare la reclamabilità del provvedimento impugnato nel caso concreto.
art. 337-ter, comma 3, c.c.
Il giudice, in caso di contrasto tra genitori sulle questioni di maggiore interesse per i figli, decide avendo riguardo al superiore interesse morale e materiale del minore.
art. 709-ter c.p.c.
Richiamato come precedente disciplina dei provvedimenti in tema di conflitto genitoriale; la Corte ribadisce che i provvedimenti adottati in corso di causa sono endoprocessuali e non reclamabili nel regime previgente.
art. 473-bis.24 c.p.c.
Nella disciplina successiva alla riforma consente il reclamo avverso determinati provvedimenti temporanei e urgenti e, nei casi previsti, il ricorso per cassazione; ma non si applica ai procedimenti pendenti prima del 28 febbraio 2023.
art. 473-bis.15 c.p.c.
Nella disciplina vigente dopo la riforma riguarda i provvedimenti indifferibili e urgenti; la sua formulazione conferma l’assetto della nuova reclamabilità ma non opera ratione temporis nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammesso solo per provvedimenti aventi decisorietà e definitività; tali requisiti mancano per i provvedimenti provvisori e modificabili adottati nel giudizio di separazione.
art. 34 Cost.
Invocato dal ricorrente tra i parametri costituzionali collegati al diritto all’istruzione, ma non idoneo a mutare il regime di impugnabilità del provvedimento.
art. 37 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola sull’impugnazione.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali; non incide sull’esito della questione processuale.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del processo di famiglia, i provvedimenti provvisori e urgenti adottati dal giudice istruttore nel corso del giudizio di separazione o divorzio, anche se incidono sull’esercizio della responsabilità genitoriale e sulle scelte relative ai figli, sono in linea di principio revocabili e modificabili e non sono reclamabili ex art. 708, comma 4, c.p.c.
- Ai fini del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. occorre la coesistenza dei requisiti di decisorietà e definitività; manca tale requisito quando il provvedimento è endoprocessuale, destinato a essere assorbito dalla decisione finale e suscettibile di revisione per sopravvenienze o per diversa valutazione istruttoria.
- La reclamabilità o ricorribilità dei provvedimenti in materia di minori va valutata anche in base al contesto processuale in cui sono emessi: decisioni adottate autonomamente in procedimenti de potestate o in procedimenti speciali possono avere stabilità diversa rispetto ai provvedimenti interni a un giudizio separativo o divorzile.
- Dopo la riforma del processo di famiglia, la disciplina della reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti è regolata dalle nuove disposizioni dell’art. 473-bis.24 c.p.c., ma tali norme non si applicano ai procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023.
- Quando il giudice decide sul conflitto tra genitori in ordine alla scuola del minore, il parametro sostanziale resta il superiore interesse del minore; tuttavia la correttezza della scelta nel merito non trasforma automaticamente in impugnabile un provvedimento che, sul piano processuale, resti provvisorio e privo di definitività.
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