Cassazione Penale, Sentenza n. 16928/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Avalli avverso la sentenza del Tribunale di Genova per il reato di rapina impropria, ritenendo la Corte territoriale che l'atto non fosse accompagnato dal deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado d'appello. L'avvocato difensore sostenne che tale adempimento era già stato assolto con la dichiarazione di domicilio resa dall'imputato nell'udienza di convalida dell'arresto e allegata al fascicolo, e che la normativa non imponeva che la dichiarazione fosse rilasciata 'contestualmente' all'atto di appello. La questione coinvolgeva l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2023 e poi abrogato dalla legge n.114/2024) e si confrontava con orientamenti giurisprudenziali contrastanti; le Sezioni Unite (De Felice) hanno ritenuto ammissibile che l'appello contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sicché la mera allegazione e il richiamo sono idonei a consentire l'individuazione del luogo per la notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato inammissibile l'appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Genova per il prosieguo del giudizio di merito. In sostanza è stato accolto l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui è sufficiente nell'atto di impugnazione il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
disposizione che richiedeva, a pena di inammissibilità, il deposito 'con' l'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
le Sezioni Unite hanno interpretato la norma nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico nell'atto di impugnazione a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, purché consenta l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; la norma era stata introdotta dal d.lgs. n.150/2023 e si applicava alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024
art. 154 cod. proc. civ.
richiamato dalla difesa come principio secondo cui la dichiarazione di domicilio resa nel corso del giudizio può avere efficacia anche per notificazioni, ma la decisione delle Sezioni Unite ha preferito valorizzare il richiamo specifico all'atto presente in fascicolo piuttosto che vincolare la tempistica della dichiarazione
art. 606 cod. proc. pen.
norma citata nel contesto della notifica degli atti di citazione a giudizio; la questione principale però riguardava il requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter
d.lgs. n.150/2023, art.33, comma 1, lett. d)
ha introdotto l'art. 581 comma 1-ter; la disciplina è stata poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n.114, ma si applicava alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024
legge 9 agosto 2024, n.114
ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia la Corte ha ricordato la regola di applicazione temporale per le impugnazioni depositate entro il 24/08/2024
Sez. U, De Felice (Sezioni Unite)
interpretazione delle Sezioni Unite che consente il richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio contenuta nel fascicolo
orientamento vincolante ai fini del caso: la norma non impone che la dichiarazione sia resa contestualmente all'atto di appello, purché l'atto contenga un richiamo puntuale che permetta l'inequivoca individuazione del luogo per la notificazione
Corte EDU, Succi e altri c. Italia, 28/10/2021
richiamata per il principio che le restrizioni procedurali non devono irragionevolmente limitare il diritto di accesso al giudice (diritto di impugnazione)
Massime di principio
- Se in precedenti udienze è stata resa una dichiarazione o elezione di domicilio, è importante richiamarla esplicitamente nell'atto di impugnazione e indicarne la collocazione nel fascicolo processuale; tale richiamo può essere sufficiente a garantire l'ammissibilità dell'appello.
- La soluzione più sicura resta comunque il deposito contestuale all'atto di impugnazione di una dichiarazione/elezione di domicilio aggiornata; ove possibile, depositare specifica dichiarazione evita contestazioni.</
- Verificare la data di proposizione dell'impugnazione rispetto a cambi normativi: disposizioni introdotte e poi abrogate possono continuare ad applicarsi alle impugnazioni presentate entro termini di transizione.
- Le corti possono seguire orientamenti giurisprudenziali divergenti; la pronuncia delle Sezioni Unite o di alta giurisprudenza prevalente può risolvere contrasti e va considerata come riferimento vincolante.
- Ogni onere formale che possa limitare l'accesso al giudice va interpretato alla luce del diritto di accesso alla giustizia; restrizioni procedurali devono essere lette in modo da non creare ostacoli irragionevoli all'impugnazione.
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