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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della delibera n. 24 del 15.09.2025 del Consiglio di Istituto dell'I.C. Statale "G. A. Bossi", comunicata alla ricorrente il 22.09.2025, nella parte in cui ha negato la concessione temporanea degli spazi scolastici denominati Palestra Inferiore Lato ASL; - della nota prot. n. 0123719/2025 del 21.10.2025 del Comune di Busto Arsizio notificata il 21.10.2025, nella parte in cui ha negato la concessione temporanea degli spazi scolastici denominati Palestra Inferiore Lato ASL; - per quanto occorrer possa, della nota del 22.09.2025 del Comune di Busto Arsizio con la quale è stata trasmessa alla ricorrente copia della delibera n. 24 del 15.09.2025 del Consiglio di Istituto dell'I.C. Statale "G. A. Bossi"; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto e con riserva di notifica e deposito di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202504870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di Istituto e nota comunale di diniego della concessione temporanea della Palestra Inferiore Lato ASL

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la mancata assegnazione della palestra scolastica, disposta in favore del Comitato Genitori dell’istituto, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 38/2021, che impone di mettere gli impianti sportivi scolastici a disposizione, compatibilmente con le esigenze didattiche e sportive della scuola, di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune o in comuni confinanti. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria, poiché l’autorizzazione al Comitato Genitori riguardava vari spazi scolastici e una generica attività di doposcuola, senza adeguata specificazione della tipologia di attività da svolgere nella palestra. La domanda cautelare è stata proposta per evitare la perdita definitiva della possibilità di utilizzare lo spazio durante il periodo considerato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, il fumus boni iuris in relazione alla violazione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. 38/2021, rilevando che la palestra era stata assegnata al Comitato Genitori anziché a una società o associazione sportiva dilettantistica. Ha ravvisato anche un difetto di istruttoria, per la genericità dell’attività che il Comitato avrebbe dovuto svolgere nei locali. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio consistente nella perdita definitiva della possibilità di utilizzo della palestra fosse adeguatamente tutelabile mediante il riesame. Ha quindi accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando alle amministrazioni intimate, per quanto di competenza, di rivalutare entro trenta giorni la domanda dell’associazione sportiva, di concerto tra amministrazione scolastica e amministrazione comunale. La definizione delle spese della fase cautelare è stata riservata alla successiva camera di consiglio, fissata per il 3 marzo 2026; il giudizio di merito non risulta definito dall’ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 38/2021

    Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

    In sede cautelare, la disposizione è stata interpretata nel senso che gli impianti sportivi scolastici devono essere messi a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti territoriali, nel rispetto delle esigenze didattiche e sportive della scuola; l’assegnazione della palestra a un Comitato Genitori, senza adeguata verifica della compatibilità e della tipologia di attività, presenta profili di violazione della norma e di difetto di istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il giudice ha accolto la tutela ordinando il riesame della posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune dell’istituto scolastico o in comuni confinanti; l’assegnazione a soggetti diversi non può prescindere dalla verifica del rispetto di tale vincolo normativo.
  • La decisione sull’utilizzo di una palestra scolastica richiede un’istruttoria concreta sulla natura, sulle finalità e sugli orari delle attività da svolgere nello spazio; l’indicazione generica di un’attività di doposcuola può integrare un difetto di istruttoria quando non consenta di comprendere la effettiva destinazione della palestra.
  • Nella fase cautelare, quando il diniego di utilizzo di uno spazio scolastico può determinare la perdita definitiva della possibilità di fruirne, il pregiudizio può essere adeguatamente tutelato mediante un ordine di riesame, senza necessità di disporre direttamente l’assegnazione dello spazio.
  • Il riesame della domanda di utilizzo di un impianto sportivo scolastico può essere ordinato alle amministrazioni scolastica e comunale congiuntamente, quando entrambe risultino coinvolte nella decisione e nella gestione della concessione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaImpianti sportiviTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàSportProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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