Sentenza n. 1754/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo di ANAS del 1° aprile 2025 sul rilascio del nulla osta richiesto dal Comune di Fisciano per il permesso di costruire in sanatoria relativo a un immobile ad uso deposito agricolo
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore stradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il parere negativo di ANAS, sostenendo la violazione dell’art. 32 delle NTA del PRG di Fisciano, del principio di proporzionalità e dei criteri di logicità e congruità, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e travisamento. Hanno dedotto che il deposito agricolo fosse stato edificato prima del 1970 e, comunque, prima del decreto di esproprio del 30 gennaio 1963 e della realizzazione della bretella autostradale; hanno inoltre richiamato le attestazioni comunali sulla regolarità urbanistica, sulle distanze e sulla possibilità di rilascio della sanatoria, lamentando l’incoerenza delle reiterate richieste documentali di ANAS. Il Comune aveva attestato che il PRG non prevedeva una distanza specifica dal confine ANAS e che il manufatto distava 24 metri dalla proprietà ANAS, mentre la distanza dalla viabilità indicata era di circa 36 metri.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio depositata il 6 luglio 2026. Il CTU ha rilevato che il raccordo autostradale Salerno-Avellino è classificato come strada di tipo A e che, fuori dai centri abitati, la distanza minima dal confine stradale per nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti è di 60 metri; il deposito, distante 29,71 metri, ricade quindi nella fascia di rispetto stradale assoluto. La documentazione esaminata non dimostrava la preesistenza dell’immobile al 19 novembre 1970: gli atti comunali e catastali indicavano, invece, che l’edificio appariva realizzato successivamente. Inoltre, il deposito dista 16,09 metri dal confine stradale della via comunale Le Selve, in violazione della distanza minima prevista dall’art. 32 delle NTA del PRG. Tali accertamenti hanno condotto il Collegio a respingere tutte le censure, comprese quelle fondate sulla pretesa preesistenza e sulla conformità urbanistica. Spese di giudizio compensate; il compenso del CTU, liquidato in euro 2.500 oltre accessori di legge, è posto a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. 495/1992
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: a) 60 m per le strade di tipo A.
Per le strade di tipo A, fuori dai centri abitati, la distanza minima dal confine stradale è di 60 metri. Poiché il deposito si trova a 29,71 metri dal confine del raccordo autostradale, ricade nella fascia di rispetto stradale assoluto.
art. 32 NTA del PRG del Comune di Fisciano
Dallo studio della Relazione Tecnica di georeferenziazione di mappa e dell’Allegato Elaborato Tecnico, risulta che il deposito oggetto di causa disti metri 16,09 dal confine stradale della via comunale Le Selve, individuato dai tipo frazionamento del 12/03/1976 e del 14/05/1976(vedi Elaborato Tecnico); discende quindi che non è rispettata la distanza minima indicata nell’articolo 32 della NTA del PRG del Comune di Fisciano.
La distanza dal confine della strada comunale Le Selve accertata per il deposito è inferiore alla distanza minima richiesta dalle NTA del PRG; la difformità costituisce un autonomo riscontro contrario alla tesi della conformità urbanistica.
art. 67 c.p.a.
Visto l’art. 193, comma 2, c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio operato dall’art. 67 c.p.a.;
La disposizione è richiamata quale base per applicare nel processo amministrativo la disciplina dell’art. 193, comma 2, c.p.c. relativa al giuramento del consulente tecnico d’ufficio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
precisandosi che le parti sono onerate di fornire al consulente ogni collaborazione ed il comportamento potrà essere valutato anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.;
Nel conferire l’incarico, il TAR ha posto sulle parti un dovere di collaborazione con il CTU e ha precisato che la condotta tenuta nell’adempimento di tale onere può essere valutata ai sensi della norma.
Massime di principio
- Per le strade di tipo A situate fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale da rispettare per nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e ampliamenti fronteggianti la strada è di almeno 60 metri; un manufatto posto a distanza inferiore ricade nella fascia di rispetto stradale assoluto.
- La consulenza tecnica d’ufficio è uno strumento istruttorio rimesso al giudice e non sostituisce gli oneri probatori delle parti. Le sue conclusioni possono essere disattese quando risultino affette da macroscopici vizi logici, irrazionalità o errori materiali; la valutazione giudiziale deve essere complessiva.
- La conformità alle distanze urbanistiche va verificata sulla base degli accertamenti tecnici relativi alle distanze effettive del manufatto dalle strade e dei parametri stabiliti dallo strumento urbanistico applicabile.
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