Sentenza del 22/07/2016 n. 15173 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999, con cui erano stati rettificati i redditi ai fini IRPEG, IVA e IRAP. Contestava l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo nonostante la contabilità formalmente regolare, l’assenza di uno scostamento abnorme rispetto alle medie di settore, il calcolo della percentuale di ricarico su un numero limitato di prodotti e sulla base dei prezzi di listino dei fornitori anziché dei prezzi di vendita effettivi, l’applicazione presuntiva degli sconti e la presenza di errori nei conteggi. In Cassazione ha denunciato principalmente la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata a confermare la decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione degli obblighi di motivazione previsti dagli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza d’appello aveva utilizzato una motivazione meramente apparente e per relationem, senza illustrare le critiche della contribuente né spiegare le ragioni del loro rigetto. Gli altri due motivi, relativi alla legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e alla metodologia di calcolo del ricarico, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Genova, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente la rettifica analitica della dichiarazione IVA sulla base di elementi presuntivi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel giudizio di rinvio dovrà essere valutato se gli elementi utilizzati dall'Ufficio fossero sufficienti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
È stato richiamato dalla contribuente per contestare il ricorso all'accertamento induttivo in presenza di una contabilità formalmente regolare.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina la rettifica del reddito d'impresa e l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento analitico-induttivo. La sola divergenza da valori medi, soprattutto se non abnorme o irragionevole, non è automaticamente sufficiente a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono alle sentenze delle commissioni tributarie una motivazione effettiva, con esposizione delle questioni rilevanti e delle ragioni della decisione. È nulla la sentenza d'appello che si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza esaminare i motivi di gravame.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, incluso il difetto assoluto o apparente di motivazione.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. La motivazione meramente apparente, apodittica o incomprensibile non soddisfa tale requisito.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiede l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e contribuisce a escludere la validità di motivazioni solo apparenti o prive di un effettivo percorso logico.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche come "si condivide" o "si conferma", quando l'appellante abbia sollevato censure specifiche: deve esaminarle e spiegare perché le ritiene infondate.
- La motivazione per relationem è valida solo se il rinvio alla precedente decisione consente di comprendere chiaramente le questioni esaminate e le ragioni del rigetto. Un rinvio acritico o meramente adesivo determina motivazione apparente e nullità della sentenza.
- Nell'accertamento analitico-induttivo fondato su percentuali di ricarico, l'Amministrazione deve utilizzare elementi concretamente attendibili e fornire una motivazione coerente; la mera differenza rispetto a medie statistiche o a dati interni non dimostra automaticamente l'inattendibilità della contabilità.
- I prezzi di listino, gli sconti medi presunti e i dati relativi soltanto ad alcuni prodotti possono essere utilizzati solo se la loro attendibilità e rappresentatività sono adeguatamente dimostrate e spiegate.
- La segnalazione di errori nei calcoli dell'accertamento deve essere esaminata specificamente dal giudice: non è sufficiente liquidarla come irrilevante senza verificare l'incidenza degli errori sul risultato finale.
- Quando la Cassazione annulla per difetto di motivazione, non decide necessariamente nel merito a favore del contribuente: rinvia al giudice competente, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulle questioni sostanziali.
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