Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 98 del 29-7-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il calcolo dei contributi volontari agricoli per il 2005, distinguendo tra lavoratori dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, contributi integrativi per operai agricoli a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari, nonché i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO. Vengono indicati aliquote, basi di calcolo, importi minimi, coefficienti di riparto e tabelle provinciali di riferimento. La disciplina varia in funzione della categoria del soggetto, della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria e, per alcune fattispecie, della provincia di appartenenza e delle retribuzioni medie aggiornate ISTAT e da decreto ministeriale.

Versamenti volontari del settore agricolo per l’anno 2005

Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2005

La circolare definisce le modalità di calcolo dei contributi volontari per il settore agricolo per l’anno 2005. Le istruzioni sono articolate per categoria di assicurato e tengono conto della diversa disciplina applicabile ai lavoratori agricoli dipendenti, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai contributi integrativi volontari e ai coloni/mezzadri reinseriti nell’AGO.

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli a tempo determinato, indeterminato e assimilati, l’art. 3 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146 prevede un aumento di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, indipendentemente dalla data di decorrenza dell’autorizzazione.

Per i soggetti autorizzati dopo il 30 dicembre 1995, si applica anche l’aumento biennale dello 0,50% previsto dall’art. 27, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. Ne consegue che l’aliquota complessiva è pari a:

  • 23,67% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995;
  • 26,17% per gli autorizzati dopo il 30 dicembre 1995.

Per l’anno 2005 la retribuzione minima settimanale da assumere a base di calcolo è pari a euro 168,17, determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983. Le retribuzioni medie settimanali da utilizzare per il calcolo del contributo volontario risultano incrementate del 2% in relazione alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. La circolare riporta inoltre i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233 prevede il pagamento dei contributi volontari sulla base di quattro classi di reddito medio giornaliero, fissate annualmente con apposito decreto ministeriale. Anche queste classi sono rivalutate in base alla variazione ISTAT richiamata nella premessa.

Le aliquote contributive IVS applicate sono:

  • 18,30% ex art. 7, comma 3, lettera b), della legge n. 233/1990;
  • 2,00% ex art. 12, comma 4, della medesima legge.

A ciò si aggiunge l’addizionale della legge 3 giugno 1975, n. 160, pari a euro 0,55 giornalieri per tre giornate a settimana. La circolare fornisce una tabella con gli importi settimanali dei contributi volontari per le quattro classi di reddito, distinguendo il reddito settimanale medio imponibile, la quota pensione, le due addizionali e il contributo totale.

È inoltre precisato che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 233/1990, il contributo settimanale non può essere inferiore a:

  • euro 46,37 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
  • euro 50,57 settimanali, se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari ex art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, consente il versamento di un contributo integrativo volontario fino alla concorrenza di 270 giornate. L’importo del contributo coincide con il contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti integrativi.

Il contributo va calcolato sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando le aliquote IVS vigenti nel settore:

  • 26,49% per il Fondo Pensione Lavoratori;
  • 0,11% di quota base.

Se le retribuzioni percepite risultano inferiori ai salari spettanti nel 1996 nelle singole province, devono essere considerati i salari medi del 1996 richiamati dalla circolare n. 211 del 7 dicembre 1999. Per le modalità di calcolo la circolare rinvia inoltre alla circolare n. 5 del 15 gennaio 2004, punto 3a.

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2005, pubblicato nella G.U. n. 131 dell’8 giugno 2005, ha determinato le nuove retribuzioni medie giornaliere per il 2005, utilizzabili solo per tale categoria. Continuano infatti ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

La circolare riporta una tabella provinciale con:

  • retribuzione giornaliera imponibile;
  • contributo giornaliero;
  • contributo base.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, l’art. 7, commi 1 e 7, del D.lgs. 184/1997 prevede modalità differenziate a seconda che l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata rilasciata prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto.

Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997

Per i soggetti già autorizzati prima di tale data, il contributo volontario è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, rivalutata con l’indice del costo della vita secondo le modalità già indicate. La circolare espone una tabella completa delle classi di contribuzione con:

  • retribuzione settimanale;
  • retribuzione settimanale media imponibile;
  • contributo base;
  • IVS;
  • contributo integrativo;
  • contributo totale.

Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

Per le autorizzazioni rilasciate dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato sommando contributo integrativo e contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2005, il contributo integrativo è formato da:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio, pari a euro 15,67;
  • importo della contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,04%, data dall’8,54% prevista per gli operai agricoli maggiorata dello 0,50% di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il contributo base corrisponde alla contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota dello 0,11%.

La circolare conclude indicando i coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18ª classe:

  • base IVS: 0,005795;
  • quota pensione: 0,994205;
  • totale: 1,000000.

Punti principali

Lavoratori agricoli dipendenti

Per i soggetti autorizzati come lavoratori agricoli a tempo determinato, indeterminato e assimilati è previsto l’aumento di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Per i soggetti autorizzati dopo il 30 dicembre 1995 si applica inoltre l’aumento biennale dello 0,50%, ai sensi dell’art. 27, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le aliquote complessive risultano pari al 23,67% per gli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e al 26,17% per gli autorizzati dopo tale data. La retribuzione minima settimanale per il 2005 è pari a euro 168,17, e le retribuzioni medie settimanali sono incrementate del 2% in relazione alla variazione degli indici ISTAT. Sono inoltre indicati i coefficienti di riparto tra quota base e quota pensione.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

I contributi volontari di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai sensi dell’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono determinati su quattro classi di reddito medio giornaliero definite annualmente da decreto ministeriale. Le classi sono rivalutate in base alla variazione degli indici ISTAT. Le aliquote IVS applicate sono l’18,30% e il 2,00%, a cui si aggiunge l’addizionale della legge 3 giugno 1975, n. 160 pari a euro 0,55 giornalieri per tre giornate a settimana. La circolare riporta la tabella dei contributi settimanali per le quattro classi di reddito, con importi differenziati in base al reddito settimanale medio imponibile. È precisato anche il contributo minimo settimanale, distinto a seconda che l’autorizzazione alla contribuzione volontaria sia stata concessa entro o dopo il 31 dicembre 1995.

Contributi integrativi volontari per operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, consente il versamento del contributo integrativo volontario fino a concorrenza di 270 giornate. L’importo è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti e va commisurato all’imponibile contributivo determinato sulle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore: 26,49% al Fondo Pensione Lavoratori e 0,11% quale quota base. Se le retribuzioni percepite sono inferiori a quelle spettanti nel 1996 nelle singole province, si devono utilizzare i salari medi del 1996 richiamati dalla circolare n. 211 del 7 dicembre 1999. Per il criterio di calcolo viene richiamata la circolare n. 5 del 15 gennaio 2004.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono utilizzabili le nuove retribuzioni medie giornaliere determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2005, pubblicato nella G.U. n. 131 dell’8 giugno 2005. Tali retribuzioni valgono solo per questa categoria, per la quale continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali provinciali previsti dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Le aliquote da applicare sono quelle degli operai agricoli a tempo determinato indicate nel punto precedente. La circolare riporta una tabella provinciale con retribuzione giornaliera imponibile, contributo giornaliero e contributo base per ciascuna provincia.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per effetto dell’art. 7, commi 1 e 7, del D.lgs. 184/1997, i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria versano i contributi volontari con modalità diverse a seconda che l’autorizzazione sia anteriore o posteriore al 12 luglio 1997. Per i contribuenti già autorizzati a tale data, il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata con l’indice del costo della vita, e la circolare riporta una tabella di classi di contribuzione con retribuzione settimanale, base IVS, contributo integrativo e totale. Per i contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda. Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2005, il contributo integrativo comprende l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a euro 15,67 e l’importo calcolato applicando l’aliquota del 9,04% sulla media delle retribuzioni percepite. Il contributo base è calcolato applicando l’aliquota dello 0,11%; sono infine indicati i coefficienti di ripartizione della 18ª classe.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.