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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20907/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari del 10/06/2024 con cui, in funzione di giudice dell'esecuzione, era stata riconosciuta la continuazione tra reati oggetto di due sentenze e applicata un aumento di pena per la continuazione. Il ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione degli artt. 132, 133 e 81 c.p. e mancata/difettosa motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena per i reati satellite (in particolare per i reati contestati con riferimento agli artt. 513-bis e 416-bis.1 c.p.), rilevando che l'aumento adottato (2 anni e 6 mesi) risultava vicino alla pena già inflitta in sede di cognizione (3 anni e 2 mesi) senza specifica indicazione dei parametri e delle ragioni che giustificassero tale misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato il principio secondo cui, nella continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, fornendo argomentazioni proporzionate all'entità dell'aumento e mostrando di aver applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., nonché di aver evitato un surrettizio cumulo di pene (art. 81 c.p.). Nel caso concreto il G.I.P. non aveva motivato adeguatamente perché l'aumento per il reato satellite fosse quasi equivalente alla pena stabilita in sede di cognizione, né aveva esplicitato i criteri e gli elementi considerati. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio (misura dell'aumento) e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Bari, G.I.P., per nuovo esame e nuova determinazione dell'aumento di pena secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e carenza di motivazione nella sentenza impugnata; articolo che disciplina i motivi per ricorso per cassazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la determinazione della pena e gli elementi valutati nel determinare l'aumento per la continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (circostanze, grado di pericolosità, colpa, condotta, personalità dell'autore, ecc.); la Corte ha richiamato l'obbligo di esplicitare come tali parametri siano stati considerati nella quantificazione degli aumenti per i reati satellite.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio secondo cui non si possono eludere i limiti del cumulo e della proporzionalità delle pene; la Corte lo ha evocato per evitare che la misura adottata per la continuazione configuri, di fatto, un cumulo materiale di pene.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato satellite menzionato nell'ordinanza (citata come parte del titolo di reato per cui è stato disposto l'aumento); la Corte ha ritenuto che per quel reato non sia stata adeguatamente motivata la misura dell'aumento.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma sostanziale collegata al reato contestato (riconducibile a fattispecie con connotazioni di tipo associativo/penetrazione criminale nell'economia); la Corte ha osservato la mancanza di motivazione circa la quantificazione dell'aumento relativo a tale reato satellite.

Massime di principio

  • Nel caso di reato continuato il giudice dell'esecuzione deve indicare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
  • L'entità dell'aumento di pena richiede motivazione più articolata quanto più l'incremento si avvicina alla pena già inflitta in sede di cognizione: è necessario spiegare perché la condotta aggiuntiva meriti un aumento così elevato nonostante la minore offensività derivante dal riconoscimento della continuazione.
  • La motivazione deve esplicitare i parametri di cui all'art. 133 c.p. (circostanze, personalità, gravità, reiterazione, ecc.) e mostrare il rispetto del principio di proporzionalità reciproca e dei limiti previsti dall'art. 81 c.p., per evitare sospetti di cumulo materiale.
  • La carenza o la contraddittorietà della motivazione in ordine all'aumento di pena comporta annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo esame del giudice dell'esecuzione.
  • In situazioni analoghe il difensore deve contestare specificamente la mancata motivazione sull'entità dell'aumento e richiedere che il giudice espliciti i criteri e gli elementi valutati; il pubblico ministero o la Corte possono condividere la necessità di rinvio in presenza di motivazione insufficiente.

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