Sentenza del 27/04/2015 n. 3821 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accise e tributi doganali - Auto-produttore di energia elettrica - Fornitura a terzi - Diritto all'esenzione dall'accise - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio contestava gli avvisi di pagamento e gli atti sanzionatori con cui l'Amministrazione aveva recuperato l'accisa sull'energia elettrica fornita ai consorziati nel periodo 2008-2011. Sosteneva di essere un autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e di poter beneficiare dell'esenzione prevista per l'energia consumata per uso proprio, affermando che la cessione ai consorziati non costituiva una normale vendita o somministrazione a terzi, ma un'attività mutualistica interna al consorzio. Invocava inoltre la definizione di autoproduttore prevista dal d.lgs. n. 79/1999, nonché la buona fede, il legittimo affidamento e l'incertezza normativa derivanti da precedenti autorizzazioni e indicazioni favorevoli dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo parzialmente. Ha confermato il recupero dell'accisa, ritenendo che l'energia fosse stata prodotta in un luogo e fornita a numerosi consumatori finali, persone giuridiche distinte e dislocate sul territorio nazionale. Il Consorzio doveva quindi essere considerato fornitore di energia e non autoproduttore ai fini dell'esenzione fiscale. L'esenzione riguarda infatti l'energia prodotta e consumata direttamente dal medesimo soggetto per uso proprio, non quella ceduta a consorziati distinti, anche se appartenenti al medesimo consorzio o gruppo. Tuttavia, considerata la condotta dell'Amministrazione, le precedenti indicazioni favorevoli e l'obiettiva complessità della materia, il Collegio ha riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente e ha annullato le sanzioni e gli interessi moratori. Il tributo principale è rimasto dovuto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), artt. 52, 53 e 56
"L'energia elettrica è sottoposta ad accisa [...] al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"
L'accisa sorge al momento della fornitura ai consumatori finali oppure dell'autoconsumo. Sono soggetti obbligati il venditore che fattura l'energia ai consumatori finali e il titolare dell'impianto che utilizza l'energia per usi propri. L'esenzione per fonti rinnovabili opera solo per l'energia effettivamente autoprodotta e autoconsumata nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2
"La persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio [...] nonché per uso [...] degli appartenenti ai consorzi o società consortili"
La definizione di autoproduttore contenuta nel decreto Bersani è finalizzata alla regolazione del mercato elettrico e non può essere automaticamente applicata al regime tributario delle accise, che segue una nozione più restrittiva di autoproduzione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 10
"Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria [...]"
Il legittimo affidamento e la buona fede possono escludere sanzioni e interessi quando il contribuente abbia seguito indicazioni dell'Amministrazione apparentemente legittime, anche se successivamente modificate. Non determinano però, di regola, l'inesistenza del tributo principale.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni"
L'incertezza normativa oggettiva può escludere la punibilità della violazione tributaria, ma non elimina necessariamente l'obbligo di pagamento dell'imposta.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 23529 del 12 settembre 2008
La definizione di autoproduttore prevista dal d.lgs. n. 79/1999 non incide sulla disciplina tributaria delle accise, poiché il decreto ha finalità di regolazione del mercato elettrico.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 8293 del 9 aprile 2014
L'esenzione collegata all'energia autoprodotta e impiegata per uso proprio non si estende all'energia fornita da un consorzio alle imprese consorziate, che sono soggetti giuridici distinti dal produttore.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dall'accisa, l'autoproduzione richiede normalmente che il soggetto che produce l'energia sia anche il soggetto che la consuma direttamente per una propria attività diversa dalla produzione o vendita di energia.
- La cessione dell'energia a soggetti giuridicamente distinti, anche se consorziati, controllati, collegati o appartenenti allo stesso gruppo, tende a qualificare il produttore come fornitore o venditore, con conseguente obbligo di assolvimento dell'accisa e dei relativi adempimenti.
- Le definizioni contenute nella normativa di settore sull'energia elettrica non si trasferiscono automaticamente alla disciplina tributaria: occorre verificare la specifica finalità della norma e la disciplina fiscale applicabile.
- Lo scopo mutualistico, l'assenza di finalità lucrative e l'appartenenza a un consorzio non sono sufficienti, da soli, a trasformare la fornitura a terzi in autoconsumo ai fini dell'accisa.
- Le autorizzazioni, le prassi o le indicazioni precedenti dell'Amministrazione possono tutelare il contribuente sotto il profilo della buona fede, escludendo sanzioni e interessi moratori, ma non necessariamente impediscono il recupero dell'imposta principale.
- Per valutare il diritto all'esenzione occorre esaminare concretamente il flusso dell'energia, l'identità del produttore e del consumatore, i contratti, la fatturazione, la distanza degli impianti e dei punti di consumo e la natura dei rapporti con gli utilizzatori finali.
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