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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28367/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dei successivi contratti a termine con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. In Cassazione deduceva: (1) violazione di norme nazionali e comunitarie (Direttiva 1999/70/CE e disposizioni del d.lgs. n.165/2001 e n.368/2001) e della Carta/ CEDU per la mancata conversione del rapporto, sostendo che la posizione rivendicata era assoggettabile ad assunzione mediante avviamento; (2) violazione e omissione di pronuncia sull'art. 32 L. n.183/2010 relativo all'indennità per il cosiddetto "danno comunitario", lamentando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato la nullità dei contratti, aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendone assente la prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato l'orientamento di legittimità (in particolare SS.UU. 15/3/2016 n.5072 e successive pronunce) secondo cui non è prevista una conversione automatica dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato senza i presupposti giurisprudenziali stabiliti. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'indennità prevista dall'art. 32 L. n.183/2010 non sia dovuta non per carenza di prova del danno, ma per mancanza del presupposto essenziale richiesto dalla giurisprudenza (la "abusiva reiterazione" dei contratti a termine): nella specie il lavoratore aveva avuto due contratti di quattro mesi separati da un intervallo di tre anni, situazione che esclude l'abusività della reiterazione. Nessuna pronuncia favorevole al ricorrente, pertanto rigetto del ricorso; non sono state imputate spese all'intimata per mancata difesa. La Corte ha inoltre rilevato adempimenti processuali relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE e accordo quadro allegato (clausole 1,4,5)

    Il ricorrente invocava la direttiva per giustificare la conversione dei rapporti; la Corte non ha ritenuto ciò sufficiente a imporre una conversione automatica nel caso concreto, richiamando la giurisprudenza di legittimità che limita la conversione alle ipotesi in cui ricorra abuso nella reiterazione.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. n.165/2001

    Richiamati dal ricorrente come norme disciplinanti il lavoro nelle pubbliche amministrazioni; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione evocata non imponga la conversione nel caso concreto, in presenza dei presupposti giurisprudenziali mancanti.

  • d.lgs. n.368/2001 (art. 1 menzionato)

    Evocato dal ricorrente in combinazione con altre norme per sostenere illegittimità dei contratti; la Corte non ha ritenuto che la semplice invocazione di tali norme equivalga alla possibilità di conversione automatica senza prova dell'abuso.

  • Trattato sull'Unione Europea (art. 6 T.U.E.)

    Citato dal ricorrente nell'ottica della prevalenza del diritto UE; la Corte ha comunque applicato la giurisprudenza nazionale di legittimità che interpreta i presupposti di tutela derivanti dall'ordinamento comunitario.

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    art. 47 e art. 52, par. 3

    Invocata per profili di tutela giurisdizionale; non ha modificato l'esito, in mancanza del presupposto dell'abuso nella reiterazione contrattuale.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Menzionata quale parametro di garanzia processuale; non determinante per l'accoglimento del ricorso in assenza dei requisiti sostanziali per la conversione o per l'indennità.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati per i principi di conformità del diritto interno al diritto internazionale/UE; non hanno portato alla conversione del rapporto nel caso concreto.

  • art. 32 Legge n.183/2010

    Disposizione che introduce un'indennità per il "danno comunitario" in caso di abuso dei contratti a termine; la Corte ha interpretato che l'indennità è riconoscibile solo se sussiste l'abusiva reiterazione dei contratti, presupposto non riscontrato nel caso di intervalli temporali ampi tra le assunzioni.

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002

    Norme processuali relative al contributo unificato; la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo del versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente se dovuto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    SS.UU. 15 marzo 2016, n.5072; Cass. 19 febbraio 2019, n.4801

    Principali precedenti richiamati per affermare l'impossibilità di conversione automatica dei contratti a termine e per stabilire i limiti entro i quali l'abuso nella reiterazione consente l'applicazione delle tutele (indennità).

Massime di principio

  • La declaratoria di nullità di uno o più contratti a termine non determina automaticamente la conversione a tempo indeterminato: la giurisprudenza di legittimità limita la conversione ai casi in cui sia accertata un'abusiva reiterazione dei contratti.
  • L'indennità prevista dall'art. 32 L. n.183/2010 ("danno comunitario") richiede come presupposto l'esistenza di una reiterazione abusiva dei contratti a termine; contratti brevi ma separati da intervalli temporali significativi possono escludere l'abuso.
  • Nelle controversie contro la pubblica amministrazione le regole e i principi dell'UE e della Carta/CEDU sono rilevanti, ma non sostituiscono la valutazione dei presupposti fattuali richiesti dalla giurisprudenza nazionale per la conversione o per l'indennità.
  • Per ottenere l'indennità o la conversione è essenziale provare il carattere sistematico e continuativo delle assunzioni a termine (frequenza, prossimità temporale, durata complessiva, funzione svolta): la mera successione di due brevi contratti con lungo intervallo non è di per sé sufficiente.
  • In caso di rigetto da parte dei giudici di merito, la Corte di Cassazione può correggere la motivazione ma confermare il risultato se esistono ragioni giuridiche alternative che giustificano l'esito.
  • Chi agisce deve predisporre e dimostrare in modo specifico l'abuso (pattern ripetuto di proroghe o contratti successivi senza interruzione significativa) e il danno correlato; l'onere probatorio rimane cruciale anche nei regimi che prevedono un'agevolazione probatoria.

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