Sentenza n. 1969/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- in data 31 agosto 2026, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, con conseguente adozione di ogni misura idonea ad assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell’accoglienza del ricorrente presso il CAS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, gestito dalla -OMISSIS- Società Cooperativa Sociale, sino al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o, comunque, sino all’inserimento del ricorrente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione gestito dalla rete degli Enti locali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 31 agosto 2026 di cessazione delle misure di accoglienza presso un CAS, con immediata estromissione senza sistemazione transitoria o effettivo inserimento nel SAI
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, accolto presso un CAS dal 10 maggio 2026 e privo di mezzi per un’autonoma sistemazione abitativa, ha ottenuto il riconoscimento della protezione sussidiaria. La Prefettura ha disposto la cessazione dell’accoglienza richiamando l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, senza considerare le conseguenze dell’immediata estromissione né assicurare una sistemazione alternativa. Il ricorrente aveva già una segnalazione per l’inserimento nel SAI, inserita il 25 agosto 2026 e ancora in lavorazione il 31 agosto. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, 1-sexies del d.l. n. 416/1989, 3 della l. n. 241/1990 e 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che la cessazione della prima accoglienza non poteva tradursi nell’immediata perdita di ogni alloggio e richiedeva coordinamento con il sistema SAI. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 24, 34 e 35 del regolamento (UE) 2024/1347 e del principio di effettività del diritto UE: l’appuntamento per il primo rilascio del permesso era stato fissato al 7 giugno 2027, oltre il termine di novanta giorni, e il ritardo amministrativo non avrebbe dovuto ricadere sul beneficiario privandolo dell’alloggio. Con il terzo motivo ha invocato proporzionalità, dignità umana ai sensi dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali UE e i principi dell’art. 23 della direttiva (UE) 2024/1346 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo la prosecuzione temporanea dell’ospitalità presso il CAS o altra struttura. La domanda è stata proposta contro il Ministero dell’Interno - Prefettura; l’Amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha precisato che, riconosciuta la protezione sussidiaria, cessa il titolo alla prima accoglienza disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015 e l’interessato rientra nel sistema di seconda accoglienza previsto dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989; non ha quindi negato il potere-dovere della Prefettura di disporre la cessazione delle misure di propria competenza. Ha però ritenuto illegittima l’immediata estromissione senza previo coordinamento con gli enti locali competenti per il SAI e senza garantire una soluzione transitoria, poiché i principi di collaborazione e buona fede impongono all’Amministrazione di evitare un’interruzione dell’accoglienza durante il passaggio tra i due sistemi. Le censure, trattate congiuntamente, sono state accolte su tale base; il provvedimento è stato annullato nei limiti motivati e alla Prefettura è stato ordinato di consentire la temporanea permanenza del ricorrente nel CAS o in altra idonea struttura, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. È stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nulla è stato disposto sulle spese di lite, mentre i compensi del difensore saranno liquidati con separato decreto.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
una volta concluso l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l’interessato fuoriesce dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 142/2015, come espressamente previsto dall’art. 14, comma 4, e quindi non può continuare a beneficiare delle misure di prima accoglienza, di competenza delle Prefetture, perché trovano applicazione le misure di seconda accoglienza di cui all’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, di competenza di altri enti e strutture, diversi dalle Prefetture.
Il riconoscimento della protezione internazionale comporta la cessazione dell’applicabilità delle misure di prima accoglienza di competenza prefettizia; non giustifica tuttavia, da solo, l’immediata estromissione senza coordinamento con il sistema di seconda accoglienza.
art. 1-sexies d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990
Per quanto interessa in questa sede, l’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, convertito dalla l. n. 39/1990 affida agli enti locali il compito di prestare servizi di accoglienza ai titolari di protezione internazionale - ai quali sono equiparati coloro ai quali è riconosciuto lo status di protezione sussidiaria - e, coordinando le disposizioni appena richiamate, emerge che, una volta concluso l’iter per il riconoscimento della protezione internazionale, l’interessato fuoriesce dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 142/2015, come espressamente previsto dall’art. 14, comma 4, e quindi non può continuare a beneficiare delle misure di prima accoglienza, di competenza delle Prefetture, perché trovano applicazione le misure di seconda accoglienza di cui all’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, di competenza di altri enti e strutture, diversi dalle Prefetture.
I titolari di protezione internazionale, compresi i beneficiari della protezione sussidiaria, possono accedere ai servizi di seconda accoglienza affidati agli enti locali. La cessazione delle misure prefettizie deve quindi essere raccordata con l’effettiva possibilità di accesso a tali servizi.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Ne consegue che le Prefetture - laddove debbano disporre, in applicazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti di soggetti che possono beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989 - non possono disporre l’immediata cessazione delle misure stesse al verificarsi dei presupposti indicati dal predetto art. 14, comma 4, ma debbono agire in ossequio ai richiamati principi di collaborazione e buona fede e, quindi, debbono preventivamente coordinarsi con i compenti Enti locali per garantire agli interessati la possibilità di beneficiare dei servizi di accoglienza previsti dal predetto art. 1-sexies.
I principi di collaborazione e buona fede si applicano anche nei rapporti tra amministrazione e cittadini stranieri e impongono alla Prefettura di coordinarsi preventivamente con gli enti locali, così da garantire la continuità dell’accoglienza nel passaggio dalla prima alla seconda accoglienza.
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., avuto riguardo a quanto affermato da questo Tribunale nelle proprie più recenti pronunce (T.A.R. Veneto, Sez. III, 5 ottobre 2026, n. 1891; id. 22 maggio 2025, n. 773), relative a casi analoghi.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in ragione della ricorrenza dei presupposti processuali e della presenza di precedenti del TAR su casi analoghi.
art. 56 c.p.a.
Con il decreto n. 577 in data 22 settembre 2026 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., e, per l’effetto, è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato ed è stato ordinato alla Prefettura di -OMISSIS- di consentire la permanenza del ricorrente presso il CAS “-OMISSIS-”, gestito dalla cooperativa sociale -OMISSIS-, ovvero presso altra idonea struttura individuata dalla stessa Prefettura di -OMISSIS-.
In sede monocratica è stata sospesa la cessazione dell’accoglienza e ordinata la permanenza del ricorrente nel CAS o in altra struttura idonea, misura poi coerente con l’esito di merito.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Tuttavia il ricorrente con decreto della competente Commissione n. 140 in data 13 ottobre 2026 è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del d.P.R. n. 115 /2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Secondo la lettura applicata dal TAR, l’art. 133 non comporta il pagamento allo Stato delle spese processuali nel caso di soccombenza di un’amministrazione statale nei confronti di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della protezione internazionale, compresa quella sussidiaria, determina il passaggio dalla prima accoglienza disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015 ai servizi di seconda accoglienza previsti dall’art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, affidati agli enti locali; la cessazione delle misure di competenza prefettizia non elimina il diritto di accesso alle forme di accoglienza previste per i titolari di protezione.
- Quando la cessazione dell’accoglienza prefettizia riguarda una persona che può beneficiare della seconda accoglienza, la Prefettura non può disporre l’immediata estromissione senza avere preventivamente coordinato il passaggio con gli enti locali competenti e garantito una soluzione transitoria che eviti l’interruzione dell’alloggio.
- I principi di collaborazione e buona fede dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 si applicano anche ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini stranieri e possono imporre un coordinamento tra amministrazioni quando manca una puntuale norma che disciplini il raccordo tra i rispettivi sistemi di accoglienza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1114/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1120/2026 - Bari, Sezione 3
- Sentenza · 16 ott 2026Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →