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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 43 del 25/02/2022

Determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti43

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il parametro economico da utilizzare per la tassazione del fringe benefit consistente nella concessione gratuita di viaggio ai dipendenti del settore ferroviario. In sostituzione del valore fissato dal decreto ministeriale 21 novembre 2017, n. 545, viene assunto il ricavo medio da traffico per viaggiatore-chilometro pari a 0,079 euro, desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019-2020. Il parametro si applica a una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri ed entra in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di emanazione.

Determinazione del valore convenzionale del viaggio gratuito per i dipendenti del settore ferroviario ai fini fiscali

Determinazione del valore convenzionale del viaggio gratuito per i dipendenti del settore ferroviario

Il decreto ministeriale aggiorna, ai fini fiscali, il valore da assumere per la quantificazione in denaro del reddito da lavoro dipendente derivante dalla concessione gratuita di viaggio ai dipendenti del settore ferroviario. L'intervento è adottato in attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che demanda a un decreto del MIT la fissazione del parametro economico di riferimento.

Base normativa e precedente disciplina

La norma primaria prevede che, per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assuma un importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro desunto dal Conto nazionale dei trasporti, riferito a una percorrenza media convenzionale complessiva di 2.600 chilometri. Il decreto ministeriale 21 novembre 2017, n. 545, aveva già dato attuazione a tale previsione, stabilendo il valore di 0,072 euro per viaggiatore-chilometro sulla base del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2015-2016.

Elementi istruttori e ragioni dell'aggiornamento

Il decreto considera il Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019-2020, in particolare la Tabella IV.1.3 relativa al traffico ferroviario viaggiatori e merci sul territorio nazionale, da cui risulta per il 2019 un ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro pari a 0,079 euro. Su tale base viene ritenuto necessario modificare il precedente decreto del 2017.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che, ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepito sotto forma di concessione gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo di 0,079 euro per viaggiatore-chilometro, desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019-2020, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto dispone la trasmissione ai competenti organi di controllo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'efficacia decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di emanazione del provvedimento.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto interviene in attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione dell'importo convenzionale per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente ai dipendenti del settore ferroviario ai fini della determinazione in denaro del reddito di lavoro dipendente.

Aggiornamento del valore economico

Viene modificato il decreto ministeriale 21 novembre 2017, n. 545, che aveva fissato il valore in 0,072 euro per viaggiatore-chilometro sulla base del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2015-2016. Il nuovo decreto prende atto del valore riportato nel Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2019-2020, Tabella IV.1.3, pari a 0,079 euro per viaggiatore-chilometro.

Parametro applicativo e percorrensa convenzionale

Ai fini fiscali, il valore di 0,079 euro per viaggiatore-chilometro si applica alla percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri prevista dalla norma primaria. Tale importo costituisce il riferimento per quantificare il benefit derivante dal viaggio gratuito concesso ai dipendenti ferroviari.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Come è indicizzato

Materieferroviefiscalità del lavororedditi da lavoro dipendente

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